Normativa

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011

in conformità delle previsioni di cui all’art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139, pubblicato sulla GU n. 221 del 23/9/2014, che ha modificato il D.lgs. 180/2010

 

A. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.lgs. 180/2010[1], come modificato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96 e dal D.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 e dal D.lgs. 145/2011)
  1. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
  1. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
  1. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
  1. l’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte

 

B. AVVIO DELLA MEDIAZIONE

  1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
  1. A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.
  1. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza”.
  1. La relativa modulistica è pubblicata on line e scaricabile dal sito adierrecameco.it, ovvero reperibile in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo.
  1. La domanda deve contenere:
  2. il nome dell’Organismo di mediazione;
  3. Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
  4. L’oggetto della lite;
  5. Le ragioni della pretesa;
  6. Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
  1. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
  1. Una volta ricevuta l’istanza, il responsabile dell’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
  1. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
  1. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito adierrecameco.it, dove può essere scaricata tutta la modulistica.
  1. Il consenso della parte convocata dovrà pervenire alla segreteria dell’Organismo, a mezzo p.e.c., almeno cinque giorni prima dell’incontro fissato. L’omessa comunicazione nei termini indicati può comportare l’automatica redazione del verbale negativo per assenza ingiustificata. 

 

C. LUOGO E MODALITA’ DELLA MEDIAZIONE

  1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia secondo le modalità consentite dalla Legge in vigore al momento della domanda.
  2. In ossequio all’art. 3, n.ro 4, del Decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, in linea con il D.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico e con il Codice del consumo (art. 141 e ss. del D.lgs. 206/2005), il procedimento di mediazione in materia civile e commerciale può svolgersi telematicamente secondo le condizioni e modalità regolate all’allegato C del presente regolamento.

 

D. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

  1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
  2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo, o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del d.i. 145/2011.
  3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
  4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
  5. L’organismo iscritto consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione.
  6. L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.
  7. L’Organismo può disporre aggiornamenti di primi incontri di programmazione e/o di sessioni di mediazioni in corso purché la richiesta scritta e motivata, di una o più parti, sia stata comunicata contestualmente a tutte le altre parti aderenti e che queste ultime vi abbiano aderito.

 

E. NOMINA DEL MEDIATORE

  1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito adierrecameco.it;
  2. I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
  3. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
  4. L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all’art.3, comma 1, b) del d.i. 145/2011.
  5. Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà a identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
  6. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.

 

F. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

  1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
  2. In casi eccezionali, l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
  3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l’organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
  4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione

 

G. SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (c.d. di programmazione) e POTERI DEL MEDIATORE

ai sensi dell’art. 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge il 9/8/2013 n. 98

  1. Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
  2. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell’art 17 del D.lgs. 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”, salvo le spese di mediazione in favore dell’organismo (spese di avvio, spese vive documentate, altri eventuali importi come più innanzi determinati).
  3. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. 
  4. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.lgs. 28/2010). 
  5. Aggiornamento seduta su richiesta di una o più parti. Qualora una o più parti, sia preventivamente, che durante il la seduta chieda l’aggiornamento del primo incontro di programmazione, esso sarà concesso solo su accordo delle parti e per comprovati gravi motivi, accettando senza riserva che:

a. la nuova seduta si svolga oltre il termine di cui all’art. 6 del D.lgs. 28/2010;

b. il prosieguo possa avvenire con diverso mediatore.

6. al fine di evitare che vengano richiesti rinvii meramente dilatori, l’Organismo, si riserva di respingere la richiesta. In ogni caso, il rinvio in prosieguo del primo incontro di programmazione, laddove richiesto da una o più parti, senza un giustificato e documentato motivo, potrà determinare l’onere a carico della parte richiedente di corrispondere, oltre le spese di avvio, un importo aggiuntivo per un’indennità forfettaria di euro 10,00 per ciascuna richiesta. 

 

H. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

  1. Conduzione. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
  2. Svolgimento. Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4 del D.lgs. 28/2010.
  3. Accesso agli atti. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
  4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
  5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
  6. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
  7. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
  8. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
  9. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
  10. Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

 

I. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA 

1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2) Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti, muniti di apposita procura nelle forme di legge, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

3) PRESENZA dell’AVVOCATO

a) Mediazione obbligatoria e/o disposta dal giudice ex art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura

b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010. 

 

L. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE 

  1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
  1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l’accordo, che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
  1. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
  1. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

 

M. MANCATO ACCORDO

  1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo.
  1. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, se ritenuto opportuno da questi e/o se richiesto dalle parti dà atto a verbale, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti.
  1. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. 

 

N. RESPONSABILITA’ DELLE PARTI

È di competenza esclusiva delle parti:

– l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;

– Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l’organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell’agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione).

– le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;

– l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;

– l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;

– l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

– la determinazione del valore della controversia;

– la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;

– le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura. 

 

O. CRITERI DI DETERMINAZIONE delle SPESE e delle INDENNITÀ 

di cui all’art 16 del DM 180/2010, come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139

  1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.lgs. 180/2010, come modificato dal D.M. n. 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall’organismo, e devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo.
  1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
  1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e di mediazione.
  1. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro, e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate. L’importo, come sopra determinato, è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
  1. Nella ipotesi in cui al primo incontro di programmazione partecipi solo la parte istante, in virtù dell’art. 16 del Dlgs. 28/2010, sono previste a carico di quest’ultima le spese di mediazione, per un importo commisurato entro la misura massima, prevista dall’art. 16, punto 4, lettera e), introdotto con il D.M.G. n.139/2014.
  1. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
  1. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) l’importo delle spese di mediazione deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

8. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

  1. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
  1. l valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del Codice di procedura civile, ovvero quella indicata nell’atto introduttivo in caso di domanda nascente da invito del magistrato (cd. mediazione demandata).
  1. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
  1. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
  1. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
  1. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
  1. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
  1. Gli importi dell’indennità e spese di cui al comma 3 sono quelli indicati nel presente regolamento e nella tabella allegata, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
  1. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente regolamento, sono derogabili.

 

 

 

Allegato A

Tabella liberamente determinata

 Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)
    Fino a euro 1.000: euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti. 

 

Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010 (per le mediazioni obbligatorie)

    Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)
    Fino a Euro 1.000: Euro 43,33;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 86,67;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 160;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 240;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 400;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 666,66;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 1.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 1.900;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 2.600;
oltre Euro 5.000.000: Euro  4.600; 

 

Allegato B

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

Art. 1 – COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

 Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

 Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

 Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate. 

Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso. 

 

ART. 2 – INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;

– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;

– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. 

ART. 3 – L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o

– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia. 

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

 

ART. 4 – RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge. Fine modulo

 

 

Allegato C

 REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITA’ TELEMATICHE
ai sensi dell’articolo 3 n.ro 4 del DM 28/2010

PREMESSA

Il ricorso alla mediazione on-line, fermo quanto disposto dalle regole generali del presente regolamento, è consigliabile quando:

  1. le parti e/o il mediatore si trovano geograficamente distanti tra loro;
  2. gli spostamenti sono difficoltosi, o antieconomici, o vietati –come in caso di emergenza sanitaria-.
  3. la controversia stessa è sorta on-line (p.e. a seguito della conclusione di un contratto telematico -commercio elettronico-) o a seguito di una interazione avvenuta on-line (e. diffamazione via Facebook).
  4. sussiste una comprovata conflittualità tra familiari.

 

A. Regole generali

L’Organismo gestisce, ai sensi dell’articolo 3 n.ro 4 del DM 28/2010, la mediazione anche in modalità telematica.

Sarà svolta in videoconferenza l’incontro solo ed esclusivamente se tutte le parti manifestano l’adesione a tale modalità di svolgimento per iscritto accettando così, preventivamente le condizioni e le modalità di svolgimento disciplinate dal presente regolamento.

È consentito procedere con le modalità telematiche anche quando una o più parti partecipino in videoconferenza, ed una o più parti partecipino fisicamente alla presenza del mediatore presso la sede dell’Organismo, purché queste ultime diano consenso a tale modalità.

Per quanto non specificamente disposto nel regolamento generale, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

 

B. Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

La mediazione telematica:

  • è un servizio messo a disposizione che non richiede la configurazione di dispositivi, salvo l’istallazione dell’app appositamente connessa alla piattaforma utilizzata (Teams Microsoft), o l’impiego di personale specializzato;
  • è accessibile a chiunque possieda una posizione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
    • permette agli utenti di gestire l’intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’organismo di mediazione;
  • consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
    • qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell’altra parte) comunque recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con l’ausilio di un referente dell’organismo.
  • all’esito dell’incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato cartaceo e/o elettronico una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell’intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo, ovvero di mancata prosecuzione oltre la sessione informativa del primo incontro (c.d. di programmazione);
  • la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

 

C. Piattaforma per videoconferenza on-line

L’Organismo si avvale del sistema di Microsoft Teams e consiste in un servizio di web conferenza basato sulla piattaforma Microsoft, che consente di organizzare e svolgere riunioni nonché mediazioni e corsi di formazione via web, audio e video e condividere documenti dal proprio ufficio, da casa o in mobilità. L’Organismo fornirà all’utente che aderisce il link per la partecipazione all’incontro telematico.

La piattaforma dell’Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa e consente agli utenti l’accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) ad ulteriore garanzia di riservatezza.

 

D. Accesso riservato e riservatezza

L’invito a partecipare è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione e a coloro che aderiscono all’invito a partecipare, nonché al mediatore incaricato. Esso dà diritto all’accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso secondo i termini e le modalità di legge.

La richiesta di svolgere l’incontro in videoconferenza comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento, ivi compreso le regole che disciplinano la riservatezza ai sensi dell’art. 9 del Dlgs 28/2010 in vigore delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati. A tal fine le parti, alla chiusura dell’incontro e/o della sessione dichiarano di non aver registrato la seduta, né di aver verbalizzato quanto dedotto e dichiarato durante il procedimento, con l’esplicito impegno di non divulgare a terzi i fatti e/o le informazioni apprese durante l’incontro.

Il processo di mediazione telematica, come anche la formazione telematica, avviene tramite “stanze virtuali” create e abilitate ad hoc che consentono l’accesso in via telematica esclusivamente ai partecipanti e al mediatore (durante la mediazione), ai discenti ed al formatore durante i corsi: per quanto attiene la mediazione è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi a tutte le parti, oppure privatamente ad ognuna delle partecipanti.

Durante i corsi di formazione sarà il formatore ad interloquire dando la possibilità di fare interventi e domande ai discenti.

Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita l’assoluta riservatezza delle informazioni.

 

E. Procedura di mediazione telematica

Ogni singola fase dello svolgimento della procedura di mediazione telematica, dal primo incontro fino all’accordo finale o comunque al verbale di conclusione della mediazione, avviene on-line attraverso l’utilizzo della piattaforma Teams Microsoft secondo una procedura controllata e riservata. L’Organismo ed il mediatore possono, a propria discrezione, registrare ogni seduta, il cui file sarà conservato sulla piattaforma

Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all’interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero procedimento di mediazione.

Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanze virtuali” messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.

Il mediatore, quindi, può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest’ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

 

F. Verbale di mediazione Sottoscrizione del Mediatore e delle Parti

Le parti, se non raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, ovvero in caso di mancata prosecuzione oltre la sessione informativa del primo incontro (c.d. di programmazione), sono obbligati a sottoscrivere la copia dello stesso, che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC e/o PEO comunicata in sede di domanda o in sede di adesione) al termine dell’incontro.

In caso di proposta del Mediatore con termine, le Parti comunicano per iscritto e a mezzo pec, l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro il medesimo termine dalla sua ricezione. Il termine non può essere superiore a sette giorni.

In mancanza di risposta entro il già menzionato termine, la proposta si ha per rifiutata.
I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle Parti con firma digitale e devono essere inviati all’Organismo per la sottoscrizione del Mediatore.

In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e/o accordi vanno sottoscritti nel corso dell’incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dall’Organismo:

  1. ai difensori che provvederanno a raccogliere la firma, autenticandola, sottoscriverla digitalmente ed inviare il verbale, con le modalità concordate in sede di chiusura del verbale;
  2. ovvero (mediazione facoltativa) alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.

Le parti ed i rispettivi difensori si dichiarano inoltre edotti degli obblighi di legge posti esclusivamente a proprio carico se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti, o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del Codice civile, consapevoli che per procedere alla trascrizione dello stesso la relativa sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, manlevando l’organismo ed il mediatore da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta per vizi a loro non imputabili.

La piattaforma utilizzata Microsoft Teams per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
La Segreteria dell’Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale, anche al fine della firma digitale del mediatore che chiude la seduta e/o il procedimento.

 

G.1. Requisiti

Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:

postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADSL, banda di collegamento minimo 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.

G.2. Servizi aggiuntivi

Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre avere:

a) casella di posta elettronica certificata (PEC),

b) ovvero di posta elettronica ordinaria (PEO), sotto la esplicita responsabilità del mittente.

c) Kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti si ha per dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione, con esplicita esclusione di responsabilità dell’Organismo per qualsiasi conseguenza derivante dalla mancanza di possesso dei requisiti sopra indicati. Le parti private che partecipano all’incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore devono essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAdES, PAdES o sistema SPIDo, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l’eventuale accordo.

L’avvocato, con la propria firma digitale certifica anche l’autografia della sottoscrizione della parte assistita.

Il mediatore, per il tramite della segreteria dell’organismo, trasmette telematicamente via posta elettronica ordinaria o certificata il verbale e l’eventuale accordo alle parti private per la firma (digitale o analogica) e agli avvocati per la sottoscrizione digitale. Il procedimento si conclude con la trasmissione al mediatore del file, contenente il verbale e l’eventuale accordo, firmato da tutte le parti e da tutti gli avvocati. Il mediatore sottoscriverà poi digitalmente il file. Il verbale così sottoscritto costituirà l’originale informatico depositato presso la segreteria, che rilascerà duplicato informatico alle parti che ne facciano richiesta.

Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà compiuta e/o conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa e dal Regolamento generale dell’Organismo.

 

H. Sessioni telematiche di mediazione

La piattaforma utilizzata, salvo modifiche comunicate tempestivamente a tutte le parti, è Microsoft Teams, che permette di svolgere l’incontro via web su rete controllata, con comunicazioni tra due o più partecipanti.

Lo strumento consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, condividere documenti e files elettronici, e ai partecipanti di richiedere di intervenire.

Il mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati.

L’elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell’apposita sezione con il relativo status.

Il mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare / disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione / disabilitazione.

[1] D.lgs. 28/2010 in vigore