Con la sentenza n.3989/2016, il Tar Lazio ha annullato l’art.14 bis del D.M. 180/2010 e la Circolare del Ministero della Giustizia del 14 luglio 2015, ritenendo illegittime per difetto di delega le previsioni ministeriali che avevano disciplinato alcune situazioni di incompatibilità e di conflitto d’interessi dell’avvocato mediatore.
Per il tribunale amministrativo romano, la norma primaria lascia disciplinare ai regolamenti e i codici etici degli Organismi le garanzie di indipendenza e imparzialità del mediatore, negando la competenza alla decretazione ministeriale, fermo restando che per gli avvocati mediatori restano applicabili le specifiche previsioni di cui all’art.55 bis del codice deontologico.


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