La mediazione obbligatoria per i contratti societari, i patti di famiglia, il comodato e l’affitto d’azienda è spesso trascurata, ma la legge la impone allo stesso modo delle materie più conosciute. Adierre Cameco, Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia (ODM n. 215 R.O.M.), tratta tutte le materie di mediazione obbligatoria previste dalla legge, comprese quelle meno diffuse. Restano invece distinti i contratti bancari, finanziari e assicurativi, autonoma materia soggetta anch’essa al tentativo obbligatorio di mediazione.
Le materie di mediazione obbligatoria meno conosciute
L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 impone il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità per un elenco ampio di materie. Oltre a condominio, locazione, successioni e responsabilità sanitaria, la norma include contratti e rapporti meno noti al pubblico, ma altrettanto vincolanti.
- patti di famiglia
- comodato
- affitto di aziende
- associazione in partecipazione
- consorzio
- franchising
- contratto d’opera
- contratto di rete
- somministrazione
- società di persone
- subfornitura
Senza il tentativo di mediazione, la domanda giudiziale relativa a queste materie è dichiarata improcedibile dal giudice, esattamente come avviene per condominio o locazione.
Perché queste materie meritano la stessa attenzione
I contratti societari e d’impresa (consorzio, franchising, rete, subfornitura, associazione in partecipazione) coinvolgono spesso rapporti commerciali di valore rilevante, dove una soluzione rapida e riservata tutela meglio la continuità dell’attività rispetto a un contenzioso ordinario. Anche patti di famiglia, comodato e affitto d’azienda riguardano spesso rapporti tra familiari o tra imprenditori legati da fiducia reciproca, in cui la mediazione preserva la relazione oltre che l’interesse economico.
Adierre Cameco: competenza su tutte le materie di mediazione obbligatoria
Adierre Cameco gestisce ogni anno centinaia di procedure di mediazione, incluse quelle relative a materie meno frequenti nel contenzioso ordinario. La procedura si svolge in modalità telematica o in presenza, attraverso la piattaforma certificata MediaODR, con mediatori formati su tutte le materie previste dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
- deposito dell’istanza di mediazione, anche online
- fissazione del primo incontro entro i termini di legge
- convocazione della controparte e dei rispettivi legali
- primo incontro informativo e programmatico davanti al mediatore
- eventuali incontri successivi di negoziazione assistita
- redazione del verbale, con accordo o mancato accordo
Il contratto d’opera
Tra le materie meno note soggette a mediazione obbligatoria rientra il contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 e seguenti del codice civile (Libro V, Titolo III): il contratto con cui una persona si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. È l’archetipo del rapporto tra il professionista o l’artigiano e il proprio cliente: dal progettista che assume un incarico, al restauratore, al consulente che si obbliga a un determinato risultato. La distingue dall’appalto (art. 1655 c.c.) l’assenza di una organizzazione d’impresa che si frapponga tra la prestazione personale e il risultato: nel contratto d’opera è il lavoro del prestatore, e non l’organizzazione di mezzi e risorse a proprio rischio, a produrre il risultato pattuito. La distingue invece dal lavoro subordinato l’assenza di un vincolo di dipendenza gerarchica: il prestatore d’opera organizza autonomamente i tempi e le modalità della propria prestazione.
Le controversie più frequenti riguardano la determinazione o la contestazione del compenso quando non stabilito dalle parti (art. 2225 c.c.), la difformità o i vizi dell’opera compiuta e le relative garanzie, il recesso del committente dal contratto -sempre possibile prima della compiuta prestazione, purché tenga indenne il prestatore delle spese sostenute, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (art. 2227 c.c.)- e l’inadempimento nell’esecuzione a regola d’arte. Trattandosi, nella grande maggioranza dei casi, di rapporti fiduciari tra persone che hanno costruito insieme un progetto o un’opera, la mediazione consente di preservare tale rapporto laddove le parti abbiano interesse a proseguire la collaborazione, e comunque di evitare i costi e i tempi di un accertamento tecnico giudiziale sulla qualità della prestazione. L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 impone il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità anche per queste controversie, alla pari di quelle, più note, in materia di locazione o condominio.
Domande frequenti
Sì, l’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 include espressamente queste materie tra quelle soggette a mediazione obbligatoria.
Sono accordi con cui l’imprenditore trasferisce l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti; le controversie relative sono soggette a mediazione obbligatoria proprio per la delicatezza dei rapporti familiari coinvolti.
Sì, il comodato è materia distinta dalla locazione ma ugualmente soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010.
Per consultare il testo ufficiale e aggiornato dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, è possibile fare riferimento a Normattiva, la banca dati ufficiale della normativa vigente.
