1. PREMESSE E GLOSSARIO TERMINOLOGICO

1.1 Premesse normative e istituzionali

L’Organismo di Mediazione Adierre Camera di Mediazione e Conciliazione Italia S.r.l. (di seguito «O.d.M.» o «Organismo») è iscritto al n. 215 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede legale in Via San Pasquale, 29 – 80121 Napoli, P.IVA 03922980408, PEC adierrecameco@pec.net.

L’O.d.M. opera esclusivamente nell’ambito della mediazione civile e commerciale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia), dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 216 (correttivo in materia di mediazione e negoziazione assistita), e dal Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 (G.U. n. 255 del 31 ottobre 2023) (di seguito, congiuntamente, «Normativa Vigente»).

Il servizio di mediazione è reso secondo gli standard normativi e regolamentari ministeriali e in conformità al Regolamento di Mediazione (Versione 2025) dell’Organismo (di seguito «Regolamento»), documento procedurale separato che disciplina nel dettaglio lo svolgimento del procedimento di mediazione.

Le presenti Condizioni di Servizio e Procedura di Reclamo (di seguito «Condizioni») sono pubblicate sul sito istituzionale www.adierrecameco.it e regolano il rapporto contrattuale tra l’Organismo e le Parti che si avvalgono del servizio di mediazione.

1.2 Glossario dei termini tecnici

Ai fini delle presenti Condizioni, si intende per:

  • «Organismo» o «O.d.M.»: l’ente gestore del servizio di mediazione, iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
  • «Mediatore»: il professionista iscritto all’Albo dei Mediatori, designato dall’O.d.M. per condurre il procedimento di mediazione, tenuto agli obblighi di riservatezza ex art. 9 D.Lgs. 28/2010;
  • «Parti»: il soggetto istante e il soggetto o i soggetti invitati a partecipare al procedimento di mediazione;
  • «Istanza»: la domanda di mediazione presentata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010;
  • «Procedimento»: l’intero ciclo che va dalla presentazione dell’Istanza alla chiusura del procedimento di mediazione;
  • «Regolamento»: il Regolamento di Mediazione (Versione 2025) dell’Organismo;
  • «Normativa Vigente»: il D.Lgs. 28/2010 s.m.i., il D.M. 150/2023 e successive modifiche e integrazioni;
  • «Orario di Ufficio»: dal lunedì al venerdì, ore 09:30–18:30, esclusi sabato, domenica, festività nazionali e festività patronale del Comune di Napoli (19 settembre);
  • «Riservatezza del contenuto»: l’obbligo di non rivelare dichiarazioni rese e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, tutelato dagli artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010 e dalla Dir. 2008/52/CE;
  • «Condotta processuale»: il comportamento oggettivamente accertabile delle Parti durante il procedimento di mediazione (presenza/assenza, cooperazione, rifiuto della proposta), distinguibile dalla riservatezza del contenuto e valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 116, co. 2, c.p.c.;
  • «Mediazione delegata»: il procedimento di mediazione disposto dal giudice con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010;
  • «Relazione di condotta»: documento redatto dal Mediatore al termine del procedimento di mediazione delegata, contenente esclusivamente dati di condotta oggettiva, trasmissibile al giudice delegante ai sensi della sez. 4.5;
  • «Proposta pro bono pacis»: proposta formulata dalla Parte nel corso della mediazione ai fini esclusivi della composizione amichevole della controversia, non costituente confessione stragiudiziale né riconoscimento di responsabilità (artt. 2730 ss. c.c.);
  • «Modulo B»: modulo di rinuncia parziale alla riservatezza e verbalizzazione della proposta pro bono pacis, parte della clausola di verbalizzazione selettiva di cui alla sez. 4.4.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO E PERIMETRO APPLICATIVO

2.1 Natura e finalità del servizio

L’O.d.M. gestisce il servizio di mediazione civile e commerciale, che consiste nella gestione amministrativa e organizzativa del procedimento di mediazione finalizzato alla composizione amichevole delle controversie mediante il supporto di un terzo neutrale e imparziale (Mediatore).

L’O.d.M. NON svolge attività di consulenza legale, né rappresenta le Parti, né fornisce assistenza processuale di alcun genere. L’O.d.M. garantisce l’imparzialità, l’indipendenza e la terzietà del Mediatore designato.

Il servizio include la gestione delle sessioni di mediazione nel pieno rispetto del sistema di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010, la predisposizione dei verbali, il rilascio della documentazione prevista dalla Normativa Vigente, nonché — nei soli casi previsti dalla sez. 4.5 — la redazione della relazione di condotta strutturata nella mediazione delegata.

Per gli aspetti procedurali, le Parti devono fare riferimento al Regolamento, che disciplina nel dettaglio modalità e termini dello svolgimento del procedimento.

2.2 Ambito applicativo e controversie ammissibili

Sono ammissibili le controversie in materia civile e commerciale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, tra cui, a titolo esemplificativo: controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L’ammissibilità dell’Istanza è valutata dall’O.d.M. in fase di esame preliminare. L’O.d.M. si riserva di rigettare le Istanze manifestamente inammissibili, incomplete o non conformi alla Normativa Vigente e al Regolamento.

L’ammissibilità formale dell’Istanza non comporta alcuna garanzia in merito all’esito positivo del procedimento di mediazione.

2.3 Esclusioni espresse di responsabilità

L’O.d.M. non risponde di:

  • Comportamenti delle Parti, ivi incluse la mancata partecipazione agli incontri, la presentazione di documentazione falsa, incompleta o non veritiera;
  • Esito infruttuoso della mediazione: il mancato raggiungimento di un accordo non costituisce inadempimento contrattuale dell’O.d.M.;
  • Eventi di forza maggiore, malfunzionamenti tecnici imputabili a terzi (provider di servizi PEC, piattaforme telematiche, ecc.);
  • Condotte del Mediatore estranee all’incarico o compiute in violazione del Codice Etico, salvo dolo o colpa grave dell’O.d.M. nell’esercizio dei propri doveri di vigilanza;
  • Istanze presentate in violazione delle regole temporali e di orario previste nella sez. 3.1.2 delle presenti Condizioni;
  • Pregiudizi derivanti dalla condotta processuale delle Parti nella mediazione delegata, nei limiti di cui alla sez. 4.5.

Resta ferma la responsabilità dell’O.d.M. per inadempimenti gravi e documentati nell’organizzazione del servizio, salvo dolo o colpa grave.

3. CICLO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Presentazione dell’Istanza e regime temporale

3.1.1 Modalità di presentazione

L’Istanza di mediazione può essere presentata mediante:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale dell’O.d.M.: adierrecameco@pec.net;
  • Deposito presso la sede legale dell’Organismo negli Orari di Ufficio;
  • Piattaforma digitale MediaODR®, ove attiva.

L’Istanza deve contenere, a pena di improcedibilità:

  1. Dati anagrafici completi dell’istante e della parte o delle parti invitate;
  2. Oggetto della controversia;
  3. Valore della controversia;
  4. Allegati documentali rilevanti;
  5. Ricevuta di versamento delle spese di avvio.

In difetto di completezza documentale, l’O.d.M. può richiedere integrazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorsi i quali l’Istanza può essere dichiarata improcedibile.

3.1.2 Orario di ufficio e regime di presa in carico

ORARIO DI UFFICIO — REGIME DI PRESA IN CARICO E TERMINI DI PRESCRIZIONE/DECADENZA
Orario di ricevimento e lavorazione delle istanze: lunedì–venerdì, ore 09:30–18:30. Giorni non lavorativi: sabato, domenica, festività nazionali e festività patronale di Napoli (19 settembre).
RICEZIONE E TERMINI DI PRESCRIZIONE/DECADENZA: La ricezione dell’Istanza si perfeziona, con effetti giuridici sui termini di prescrizione e decadenza, al momento in cui il gestore PEC dell’O.d.M. emette la ricevuta di consegna certificata (art. 48 CAD — D.Lgs. 82/2005). Tale momento non è condizionato dagli Orari di Ufficio.
PRESA IN CARICO AMMINISTRATIVA: Le Istanze pervenute fuori dall’Orario di Ufficio vengono prese in carico e lavorate dall’O.d.M. il primo giorno lavorativo successivo alle ore 09:30. La data di ricezione rimane quella risultante dalla ricevuta di consegna PEC.
RACCOMANDAZIONE: Per evitare qualsiasi incertezza operativa, si raccomanda di trasmettere le Istanze prossime alla scadenza entro l’Orario di Ufficio.

3.1.3 Regime delle domande depositate fuori orario in prossimità di termini di decadenza o prescrizione

La ricezione dell’Istanza si considera perfezionata, con ogni effetto giuridico ivi inclusa la salvaguardia dei termini di prescrizione e di decadenza, nel momento in cui il gestore PEC del destinatario emette la ricevuta di consegna certificata, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Tale momento non è in alcun modo condizionato dagli Orari di Ufficio dell’O.d.M.

Le Istanze ricevute fuori dall’Orario di Ufficio sono prese in carico e lavorate dall’O.d.M. il primo giorno lavorativo successivo. La comunicazione all’altra parte ai sensi dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 4, co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010 avverrà pertanto in tale giorno lavorativo successivo, indipendentemente dal momento di ricezione tecnica dell’Istanza.

Quando il deposito dell’Istanza avviene fuori dall’Orario di Ufficio nell’ultimo giorno utile di un termine di decadenza o prescrizione, la comunicazione dell’O.d.M. all’altra parte avverrà dopo la scadenza di detto termine. In tale ipotesi, ai fini dell’impedimento della decadenza e dell’interruzione della prescrizione nei confronti dell’altra parte, la parte istante è tenuta a provvedere essa stessa, nella medesima giornata del deposito, alla comunicazione diretta della domanda di mediazione all’altra parte, ai sensi dell’art. 4, co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010. La comunicazione diretta può avvenire anche senza l’indicazione della data del primo incontro. La parte istante è tenuta a trasmettere all’O.d.M. copia della comunicazione diretta effettuata, con le relative ricevute, entro il primo giorno lavorativo successivo al deposito.

Limitazione convenzionale di responsabilità (clausola ex art. 1229 c.c. — soggetta ad approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, co. 2, c.c.)

3.2 Esame preliminare e comunicazioni alle Parti

L’O.d.M. effettua la verifica formale e sostanziale dell’ammissibilità dell’Istanza entro il termine previsto dal Regolamento dal ricevimento dell’Istanza completa.

L’O.d.M. si riserva la facoltà di rigettare l’Istanza con provvedimento motivato nei seguenti casi: improcedibilità (incompletezza documentale non sanata); inammissibilità (controversia non rientrante nell’ambito applicativo); incompetenza dell’Organismo.

L’O.d.M. designa il Mediatore tra i professionisti iscritti all’Albo, in base a criteri di competenza tecnica e disponibilità. L’assegnazione del Mediatore è insindacabile, salvo ricusazione per causa legittima prevista dal Regolamento.

L’O.d.M. comunica alle Parti l’avvio del procedimento e la data del primo incontro, fissato non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dalla data di deposito dell’Istanza (art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010), conformemente alla Normativa Vigente.

3.3 Richieste di rinvio e regime sanzionatorio amministrativo

Le Parti possono richiedere il rinvio del primo incontro o degli incontri successivi mediante comunicazione scritta (PEC o deposito presso la sede legale) con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata.

La richiesta DEVE contenere motivazione documentata (ad esempio: impedimento oggettivo, malattia certificata, impegno professionale improrogabile con relativa documentazione probatoria).

CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER RINVIO INGIUSTIFICATO € 20,00 (venti/00) per ciascuna richiesta di rinvio PRIVA di adeguata giustificazione o documentazione probatoria.
Modalità di pagamento: contestualmente alla conferma del nuovo appuntamento, a carico della Parte richiedente.
Il mancato pagamento del contributo legittima l’O.d.M. a dichiarare improcedibile il procedimento.

Il contributo NON è dovuto in caso di rinvio disposto d’ufficio dall’O.d.M. o dal Mediatore, né in caso di forza maggiore debitamente documentata.

3.4 Gestione delle indennità e delle spese

Le spese del procedimento di mediazione si compongono di: spese di avvio (costi di registro, amministrazione e gestione della pratica); indennità del Mediatore (calcolata secondo la Tabella A del D.M. 150/2023).

Le spese di avvio NON sono rimborsabili, anche in caso di mancata adesione della controparte o di chiusura anticipata del procedimento.

L’indennità del Mediatore è dovuta anche in caso di mancato accordo, in quanto costituisce il corrispettivo per l’attività professionale svolta.

In caso di esito positivo del procedimento, le spese e le indennità sono ripartite tra le Parti secondo quanto stabilito nel verbale di accordo (clausola split-cost).

4. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ, RISERVATEZZA E CONDOTTA PROCESSUALE

4.1 Obblighi e responsabilità dell’O.d.M.

L’O.d.M. assicura:

  • La gestione amministrativa conforme al Regolamento e alla Normativa Vigente;
  • La designazione di Mediatori iscritti all’Albo e in possesso dei requisiti di legge;
  • Il rispetto del sistema di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010 da parte di tutto il personale e dei Mediatori designati;
  • La riservatezza dei dati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dall’art. 11.3 del Regolamento;
  • La conservazione della documentazione per i termini di legge;
  • Il rispetto dell’Orario di Ufficio dichiarato per il ricevimento delle Istanze.

L’O.d.M. NON garantisce:

  • L’esito positivo della mediazione;
  • La partecipazione effettiva delle Parti;
  • La salvaguardia di termini di prescrizione o decadenza in capo alle Parti;
  • Il contenuto specifico della relazione di condotta di cui alla sez. 4.5, che è elaborata in piena autonomia dal Mediatore nei limiti ivi indicati.

4.2 Obblighi e responsabilità del Mediatore

Il Mediatore è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi deontologici e normativi:

  • Imparzialità, indipendenza e riservatezza, secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Regolamento;
  • Divieto di fornire consulenza legale o fiscale durante il procedimento di mediazione;
  • Obbligo di disclosure di potenziali conflitti di interesse;
  • Obbligo di riservatezza soggettivo ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 28/2010: il Mediatore non può rivelare a terzi le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento, salvo i casi di deroga previsti dalla legge e dal Regolamento;
  • Obbligo di riservatezza rafforzato nelle sessioni separate (caucus): il Mediatore non può comunicare alle altre Parti le informazioni acquisite in sessioni separate senza il consenso della Parte dichiarante (art. 9, co. 2, D.Lgs. 28/2010);
  • Divieto di testimonianza: il Mediatore non può essere obbligato a testimoniare sul contenuto delle sessioni di mediazione in alcun procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura (art. 10, co. 2, D.Lgs. 28/2010). La relazione di condotta strutturata di cui alla sez. 4.5 non costituisce testimonianza.
⚠ DISTINZIONE FONDAMENTALE: CONTENUTO E CONDOTTA Il Mediatore è vincolato alla riservatezza sul CONTENUTO delle sessioni (dichiarazioni, proposte, informazioni riservate), ai sensi degli artt. 9-10 D.Lgs. 28/2010. Il Mediatore PUÒ documentare la CONDOTTA oggettiva delle Parti (presenza/assenza, rifiuto/accettazione della proposta, numero di incontri) nella relazione di condotta strutturata di cui alla sez. 4.5, nei limiti ivi disciplinati. Questa distinzione è sancita dall’art. 5-quater D.Lgs. 28/2010, dall’art. 116, co. 2, c.p.c. e dai modelli comparati francese, tedesco e inglese (Dir. 2008/52/CE).

Il Mediatore risponde personalmente di condotte dolose o gravemente colpose nell’esercizio delle proprie funzioni.

L’O.d.M. non risponde di condotte del Mediatore estranee all’incarico o poste in essere in violazione delle regole deontologiche.

4.3 Obblighi e responsabilità delle Parti

Le Parti si obbligano a:

  1. Partecipare personalmente agli incontri, o a mezzo di rappresentante munito di procura speciale con poteri transattivi;
  2. Fornire documentazione completa e veritiera;
  3. Rispettare l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite in mediazione ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 28/2010, nei limiti di seguito specificati;
  4. Non utilizzare dichiarazioni rese in mediazione in sede giudiziale, salvo: (i) consenso di tutte le Parti a derogarvi; (ii) esistenza di un diverso obbligo di legge; (iii) pericolo concreto per la vita o la salute di una persona; (iv) pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo; (v) rinuncia parziale alla riservatezza effettuata attraverso la clausola di verbalizzazione selettiva di cui alla sez. 4.4;
  5. Corrispondere tempestivamente le spese e le indennità dovute;
  6. Verificare autonomamente i termini di prescrizione o decadenza applicabili e presentare le Istanze con congruo anticipo rispetto alle scadenze;
  7. Giustificare documentalmente ogni richiesta di rinvio per evitare l’applicazione del contributo amministrativo;
  8. Nella mediazione delegata, cooperare in buona fede al procedimento, sapendo che la propria condotta processuale potrà essere documentata nella relazione di condotta di cui alla sez. 4.5 e valutata dal giudice delegante ai sensi degli artt. 5-quater e 13 D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 116, co. 2, c.p.c.

L’inadempimento delle Parti (es. mancata comparizione, mancato pagamento) comporta l’archiviazione del procedimento senza restituzione delle spese.

4.4 Clausola di verbalizzazione selettiva e rinuncia parziale alla riservatezza

4.4.1 Struttura modulare e principio di disponibilità

La riservatezza di cui all’art. 9 D.Lgs. 28/2010 è posta nell’interesse delle Parti e costituisce una tutela disponibile. Ogni Parte può rinunciare parzialmente alla tutela della riservatezza relativa alle proprie dichiarazioni e proposte, nei limiti e con le modalità di seguito disciplinate.

La clausola di verbalizzazione selettiva si articola in tre moduli autonomi e componibili. Il Modulo A (informativa obbligatoria) è sempre presente in ogni verbale. Il Modulo B (rinuncia parziale e verbalizzazione della proposta) e il Modulo C (opposizione) sono facoltativi e attivati esclusivamente su richiesta espressa e sottoscrizione specifica delle Parti interessate.

Il Mediatore informa tutte le Parti, dandone atto a verbale, che:

  1. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della mediazione sono riservate ai sensi degli artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010 e non possono essere utilizzate nel successivo giudizio;
  2. Il Mediatore non può essere obbligato a testimoniare sul contenuto delle sessioni in alcun procedimento (art. 10, co. 2, D.Lgs. 28/2010);
  3. La riservatezza tutela il contenuto delle sessioni; il comportamento delle Parti (presenza/assenza, cooperazione, rifiuto della proposta) può essere valutato dal giudice ai sensi dell’art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 116, co. 2, c.p.c.;
  4. Ciascuna Parte può rinunciare parzialmente alla riservatezza relativa alle proprie dichiarazioni e proposte attraverso dichiarazioni verbalizzate durante l’incontro;
  5. L’altra Parte può opporsi alla verbalizzazione di quanto la riguarda;
  6. La proposta verbalizzata di cui al punto iv. è qualificata come proposta pro bono pacis e non costituisce confessione stragiudiziale né riconoscimento di responsabilità.

Segnatamente, la Parte dichiarante rinuncia parzialmente alla tutela della riservatezza relativa alle proprie proposte di definizione della controversia e ne autorizza la verbalizzazione integrale, con le seguenti qualificazioni espresse:

  • La proposta è formulata esclusivamente pro bono pacis, nell’interesse di una composizione bonaria della controversia;
  • La proposta non costituisce confessione stragiudiziale né riconoscimento di responsabilità ai sensi degli artt. 2730 ss. c.c., non è ammissibile come prova del fatto in essa contenuto, e potrà essere utilizzata esclusivamente ai fini della valutazione del comportamento processuale ai sensi degli artt. 5-quater e 13 D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 116, co. 2, c.p.c.;
  • La rinuncia è limitata alle sole proposte indicate in verbale e non si estende ad alcun’altra dichiarazione o informazione acquisita nel corso del procedimento;
  • La rinuncia non pregiudica il regime di riservatezza delle sessioni separate;
  • La rinuncia non può essere revocata unilateralmente dopo la sottoscrizione del verbale.

4.5 Regime speciale della mediazione delegata e relazione di condotta

4.5.1 Identificazione e informativa alla prima sessione

Alla prima sessione del procedimento di mediazione delegata, l’O.d.M. e il Mediatore danno atto a verbale:

  • Che la mediazione è stata disposta con ordinanza del __________ (Ufficio Giudiziario, sezione, n. RG, data);
  • Dell’udienza fissata dal giudice all’esito del procedimento di mediazione;
  • Che al procedimento si applica il regime speciale di cui alla presente sez. 4.5;
  • Che le Parti sono informate che la loro condotta processuale in mediazione delegata può essere documentata nella relazione di condotta e valutata dal giudice delegante ai sensi degli artt. 5-quater e 13 D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 116, co. 2, c.p.c.;
  • Che il rifiuto ingiustificato della proposta del mediatore può essere sanzionato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 28/2010 anche sul piano delle spese processuali.

4.5.2 Relazione di condotta strutturata

Al termine del procedimento di mediazione delegata, il Mediatore può predisporre -su richiesta del giudice delegante o di una delle Parti- una relazione di condotta strutturata (di seguito «Relazione»). La Relazione contiene esclusivamente informazioni sulla condotta oggettivamente accertabile delle Parti, senza riferimento alcuno al contenuto delle sessioni. In particolare:

  • Il numero di incontri svolti e le date;
  • La presenza o assenza di ciascuna Parte agli incontri, con indicazione delle giustificazioni eventualmente fornite;
  • La nomina e la presenza degli avvocati assistenti;
  • Il fatto che il Mediatore abbia formulato una proposta ai sensi dell’art. 11, co. 1, D.Lgs. 28/2010, senza indicarne il contenuto;
  • Il fatto che ciascuna Parte abbia accettato o rifiutato la proposta, senza indicarne le motivazioni;
  • Il fatto che una Parte abbia eventualmente rinunciato parzialmente alla riservatezza), senza riprodurne il contenuto nella Relazione, salvo espressa autorizzazione del dichiarante;
  • Il rispetto o meno dei termini procedurali da parte di ciascuna Parte;
  • Ogni ulteriore dato oggettivo che il Mediatore ritenga rilevante per la valutazione della condotta, purché non riveli il contenuto delle sessioni.
⚠ LIMITI ASSOLUTI DELLA RELAZIONE DI CONDOTTA La Relazione NON può contenere: il contenuto delle proposte (salvo dichiarazione di colui da cui provengono); le dichiarazioni rese nelle sessioni; le informazioni acquisite nei caucus; le motivazioni del rifiuto della proposta; qualsiasi informazione che consenta di ricostruire la posizione sostanziale delle Parti. La Relazione NON costituisce testimonianza del Mediatore ai sensi dell’art. 10, co. 2, D.Lgs. 28/2010. Non può essere acquisita come prova testimoniale. Può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.c. come elemento del contegno delle Parti nel processo. Il Mediatore che redige la Relazione non può essere citato come testimone sulle medesime circostanze ivi documentate.

4.5.3 Coordinamento con artt. 13 D.Lgs. 28/2010 e 92 c.p.c.

Profilo sanzionatorio: spese processuali e condotta in mediazione delegata Art. 13 D.Lgs. 28/2010: quando il provvedimento giudiziale corrisponde interamente al contenuto della proposta del mediatore, il giudice può escludere la Parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta dalla ripetizione delle spese. Art. 5-quater D.Lgs. 28/2010: il giudice può desumere argomenti di prova dal rifiuto della proposta e dall’atteggiamento tenuto in mediazione. Art. 92, co. 1, c.p.c.: la condotta non cooperativa in mediazione delegata, documentata dalla Relazione, costituisce circostanza idonea a integrare le «gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione delle spese, anche in caso di vittoria nel merito. Rif.: Cass. Sez. VI-3, n. 2665/2023; Trib. Milano, 14 novembre 2022; Consolo C., Commentario al D.Lgs. 149/2022, 2023, 852.

L’O.d.M. informa le Parti, nella convocazione e nel verbale del primo incontro della mediazione delegata, delle conseguenze processuali suindicate, al fine di garantire la massima trasparenza e consentire a ciascuna Parte di partecipare genuinamente e in buona fede al procedimento.

5. PROCEDURA DI RECLAMO

5.1 Oggetto del reclamo e casistica ammissibile

Si intende per «reclamo» la segnalazione formale di disservizi imputabili esclusivamente a disfunzioni organizzative dell’O.d.M.

Sono ammissibili ESCLUSIVAMENTE i reclami aventi ad oggetto:

  • Ritardi nella comunicazione degli atti rispetto ai termini regolamentari;
  • Errori materiali nella redazione di verbali o comunicazioni;
  • Mancata osservanza di obblighi procedurali previsti dal Regolamento;
  • Violazione documentata della riservatezza del contenuto ai sensi degli artt. 9-10 D.Lgs. 28/2010 (non è reclamabile il contenuto della relazione di condotta strutturata di cui alla sez. 4.5, che per sua natura non rivela informazioni riservate).
NON SONO AMMISSIBILI RECLAMI CONCERNENTI: Esito infruttuoso della mediazione; Scelte organizzative dell’O.d.M. (designazione del Mediatore, gestione agende, modalità di conduzione incontri, Orari di Ufficio); Condotte del Mediatore a titolo personale (salvo mancato intervento dell’O.d.M. a seguito di segnalazione); Tariffe e contributi amministrativi correttamente calcolati in conformità alle Tabelle ministeriali approvate ex D.M. 150/2023, salvo errori materiali di calcolo; Il contenuto della relazione di condotta strutturata di cui alla sez. 4.5, nei limiti in cui contenga esclusivamente dati di condotta oggettiva; Reclami generici, anonimi o non documentati.

5.2 Forma, contenuto e termini del reclamo1

Il reclamo DEVE essere presentato in forma scritta mediante: Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale dell’O.d.M.; oppure raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale dell’Organismo.

Contenuto minimo obbligatorio:

  • Generalità complete del reclamante e riferimento al procedimento (numero pratica);
  • Descrizione circostanziata del disservizio contestato, con indicazione di data, ora e modalità;
  • Allegazione della documentazione probatoria disponibile;
  • Richiesta esplicita (es. risarcimento, rettifica, rimborso, etc.).

Termine decadenziale: 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto contestato.

I reclami tardivi, incompleti o non conformi ai requisiti sopra indicati sono dichiarati inammissibili senza entrare nel merito.

5.3 Istruttoria e risposta dell’O.d.M.

L’O.d.M. esamina il reclamo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Tale termine ha natura ordinatoria e non perentoria. L’O.d.M. può richiedere integrazioni documentali, con conseguente sospensione del termine di risposta.

L’O.d.M. fornisce risposta scritta motivata, che può consistere in: accoglimento totale o parziale del reclamo; rigetto del reclamo (per inammissibilità formale o nel merito). In caso di accoglimento, l’O.d.M. indica le misure correttive adottate.

L’accoglimento del reclamo NON comporta automaticamente il risarcimento danni, salvo dolo o colpa grave accertata dell’O.d.M.

5.4 Limiti risarcitori e clausola di manleva

La responsabilità dell’O.d.M. è limitata al danno diretto e documentato, cagionato da inadempimento grave e provato nell’organizzazione del servizio.

È esclusa ogni responsabilità per:

  • Danni indiretti, lucro cessante, danno da perdita di chance;
  • Mancata salvaguardia di termini prescrizionali o decadenziali dovuta a presentazione tardiva dell’Istanza da parte dell’istante;
  • Conseguenze processuali derivanti dalla relazione di condotta strutturata di cui alla sez. 4.5, redatta dal Mediatore nei limiti ivi disciplinati.

Limite massimo risarcitorio: l’importo del risarcimento non può in ogni caso superare le spese di mediazione effettivamente versate per la singola pratica (escluso il contributo per rinvio ingiustificato).

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave dell’O.d.M.

Il reclamo NON sospende l’obbligo di pagamento delle spese e delle indennità dovute.

5.5 Alternative stragiudiziali

Le Parti possono altresì esperire un tentativo di conciliazione presso organismi terzi (es. Camera di Commercio) prima di intraprendere azioni giudiziarie. Si segnala inoltre la possibilità di rivolgersi all’Autorità di vigilanza (Ministero della Giustizia — Registro degli Organismi di Mediazione) per segnalazioni di natura regolatoria.

Il ricorso a strumenti stragiudiziali è facoltativo e non preclusivo dell’azione giudiziaria.

6. FORO COMPETENTE, LEGGE REGOLATRICE E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

6.1 Legge applicabile

Il presente documento è regolato dalla legge italiana. Il rapporto tra l’O.d.M. e le Parti è disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 s.m.i., dal D.M. 150/2023, dal Codice Civile e, per gli aspetti procedurali, dal Regolamento di Mediazione (Versione 2025).

6.2 Foro competente

Foro competente: Napoli.

Per ogni controversia derivante dalle presenti Condizioni di Servizio è competente esclusivamente il Foro di Napoli.

Per i consumatori resta fermo il foro del luogo di residenza o domicilio, ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

6.3 Modalità ufficiali di comunicazione

Comunicazioni dell’O.d.M. alle Parti: Posta Elettronica Certificata (PEC), se disponibile; raccomandata con avviso di ricevimento; consegna a mano con rilascio di ricevuta.

Comunicazioni delle Parti all’O.d.M.: Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale (adierrecameco@pec.net); deposito presso la sede legale negli Orari di Ufficio; piattaforma digitale MediaODR®, ove attiva.

PEC fuori orario: le comunicazioni PEC pervenute fuori dall’Orario di Ufficio si intendono ricevute tecnicamente nel momento certificato dalla ricevuta di consegna PEC (art. 48 CAD), mentre la presa in carico amministrativa avviene il primo giorno lavorativo successivo alle ore 09:30. Si veda sez. 3.1.3.

7. SINTESI INFORMATIVA PRIVACY

Titolare del trattamento: Adierre Camera di Mediazione e Conciliazione Italia S.r.l., con sede legale in Via San Pasquale, 29 — 80122 Napoli, P.IVA 03922980408, PEC adierrecameco@pec.net.

Finalità e basi giuridiche(a) Gestione del procedimento di mediazione — base giuridica: esecuzione del contratto (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR); (b) Conservazione degli atti — base giuridica: obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR);
(c) Redazione relazione di condotta nella mediazione delegata — base giuridica: legittimo interesse / esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e) e f), GDPR);
(d) Trattamento dati risultati dalle dichiarazioni provenienti dalle parti — base giuridica: consenso espresso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR — irrevocabile dopo sottoscrizione).
Categorie di datiDati anagrafici, di contatto, processuali, economici; eventuali categorie particolari ex art. 9 GDPR solo se strettamente necessarie al procedimento.
DestinatariPersonale dell’Organismo, Mediatori designati, consulenti tecnici del mediatore, giudice delegante (limitatamente alla relazione di condotta strutturata), autorità giudiziarie e amministrative ove previsto dalla legge.
Trasferimenti extra-UEI dati possono essere trasferiti verso paesi terzi (es. USA, ove ha sede Amazon Web Services per il servizio Amazon S3) sulla base di Clausole Contrattuali Standard ex Decisione 2021/914/UE. Maggiori informazioni: www.adierrecameco.it/privacy.
Conservazione3 (tre) anni dalla chiusura del procedimento
Diritti dell’interessatoAccesso (art. 15 GDPR), rettifica (art. 16), cancellazione (art. 17 — con le limitazioni di legge), limitazione del trattamento (art. 18), portabilità (art. 20 — ove applicabile), opposizione (art. 21), revoca del consenso (art. 7, par. 3 — ove il consenso sia la base giuridica), reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) ai sensi dell’art. 77 GDPR.
ContattoPEC: adierrecameco@pec.net | Per informazioni complete: www.adierrecameco.it/privacy

8. OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

8.1 L’O.d.M come soggetto obbligato

Ai sensi dell’art. 3, co. 5, lett. g), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito «D.Lgs. 231/2007»), l’O.d.M. è soggetto obbligato non finanziario in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In tale qualità, l’O.d.M. è tenuto -tra l’altro- a: (i) segnalare alla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrate nel corso dei procedimenti di mediazione (art. 35 D.Lgs. 231/2007); (ii) comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni al limite dell’utilizzo del contante riscontrate negli accordi di mediazione (art. 51 D.Lgs. 231/2007); (iii) garantire la formazione AML periodica di mediatori e personale (art. 16, co. 3, D.Lgs. 231/2007).

8.2 Dichiarazione del Titolare Effettivo

Con la presentazione dell’Istanza di mediazione e con la sottoscrizione dell’atto di adesione, le Parti dichiarano espressamente: (i) di agire per proprio conto e non come soggetti interposti di terzi; ovvero (ii) qualora agiscano per conto o nell’interesse di soggetti terzi, di indicare l’identità del soggetto nel cui interesse effettivo viene instaurato il procedimento (Titolare Effettivo), ai sensi degli artt. 20-24 D.Lgs. 231/2007. La dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8.3 Informativa sugli obblighi di segnalazione

Le Parti prendono atto che, qualora nel corso del procedimento di mediazione -e in particolare nella fase di negoziazione e sottoscrizione dell’accordo- emergano elementi che integrino o possano integrare indicatori di anomalia ai sensi delle Istruzioni operative UIF, l’O.d.M. e/o il Mediatore potranno essere tenuti, per obbligo di legge, a trasmettere una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) alla UIF, senza possibilità di darne comunicazione alle Parti (divieto di tipping-off ex art. 39 D.Lgs. 231/2007). La trasmissione della SOS non costituisce violazione del segreto della mediazione ex art. 9 D.Lgs. 28/2010, in quanto avviene in adempimento di un obbligo legale espressamente previsto dall’ordinamento.

8.4 Conservazione del fascicolo AML

I dati e i documenti rilevanti ai fini dell’adempimento degli obblighi AML (ivi incluse le segnalazioni interne, i verbali contenenti informazioni anomale e le comunicazioni al Responsabile AML) sono conservati dall’O.d.M. per un periodo di dieci anni dalla chiusura del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. 231/2007, indipendentemente dai termini di conservazione previsti per le finalità GDPR dalla sez. 7 delle presenti Condizioni. La conservazione avviene in modo riservato, con accesso limitato al Responsabile AML dell’O.d.M.

8.5 Responsabile AML dell’Organismo

L’O.d.M. ha provveduto alla designazione formale di un Responsabile delle Procedure Antiriciclaggio (Referente AML), ai sensi dell’art. 16, co. 2, lett. b), D.Lgs. 231/2007, nella persona dell’Avv. Giovanni Carini, contattabile all’indirizzo giovannicarini@avvocatinapoli.legalmail.it. Il Responsabile AML sovrintende all’adozione e all’aggiornamento delle procedure AML interne, alla ricezione e valutazione delle segnalazioni interne dei Mediatori, alla trasmissione delle SOS alla UIF e alla tenuta dei rapporti con le autorità di vigilanza.

8.6 Impegno delle Parti

Le Parti si impegnano a non utilizzare il procedimento di mediazione per finalità diverse da quelle della composizione bonaria della controversia e, in particolare, a non utilizzarlo come strumento di integrazione o trasferimento di proventi di attività illecite. L’eventuale accertamento di tale abuso comporterà la denuncia alle autorità competenti e la trasmissione della relativa SOS, fermo il divieto di tipping-off.

9 CLAUSOLA FINALE DI ACCETTAZIONE

9.1 Momento perfezionativo del consenso

ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLE CONDIZIONI La presentazione dell’Istanza di mediazione equivale ad accettazione integrale e incondizionata delle presenti Condizioni di Servizio. L’accettazione si estende anche al Regolamento di Mediazione (Versione 2025), richiamato per relationem e disponibile sul sito istituzionale.  Dichiarazione di consapevolezza: con la presentazione dell’Istanza, le Parti dichiarano di aver preso visione e di accettare: -Gli Orari di Ufficio (lunedì–venerdì, 09:30–18:30); -Il regime di presa in carico delle Istanze di cui alla sez. 3.1.2 e 3.1.3; -Il contributo amministrativo per rinvio ingiustificato (€ 20,00); -Il regime della clausola di verbalizzazione selettiva (sez. 4.4); -Il regime della relazione di condotta nella mediazione delegata (sez. 4.5). – Gli obblighi antiriciclaggio e le dichiarazioni rese ai fini AML di cui alla Sez. 8 delle presenti Condizioni, ivi incluse la dichiarazione sul Titolare Effettivo, l’informativa sulla segnalazione di operazioni sospette e l’impegno al rispetto del limite del contante.(sez. 8)

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL’ART. 1341, COMMA 2, C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., la Parte aderente, dopo averne preso attenta lettura, approva specificamente, mediante distinta sottoscrizione in calce al presente elenco, le seguenti clausole delle Condizioni di Servizio, in quanto prevedenti limitazioni di responsabilità, decadenze, sanzioni contrattuali e deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria:

  • Sez. 3.1.3 — Limitazione convenzionale di responsabilità: esonero dell’O.d.M. da qualsiasi responsabilità per la tardiva comunicazione alla controparte derivante esclusivamente dal deposito dell’Istanza fuori dall’Orario di Ufficio nell’ultimo giorno utile di un termine di decadenza o prescrizione (art. 1229 c.c.).
  • Sez. 3.3 — Contributo amministrativo per rinvio ingiustificato e declaratoria di improcedibilità: applicazione del contributo di € 20,00 per ciascuna richiesta di rinvio priva di adeguata giustificazione documentata; declaratoria di improcedibilità del procedimento in caso di mancato pagamento.
  • Sez. 5.1 — Termine decadenziale per il reclamo: inammissibilità, senza esame nel merito, dei reclami presentati oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto contestato.
  • Sez. 5.4 — Limitazione del massimale risarcitorio ed esclusione di danni indiretti: responsabilità dell’O.d.M. limitata al danno diretto e documentato; massimale non superiore alle spese di mediazione versate per la singola pratica; esclusione integrale di danni indiretti, lucro cessante e danno da perdita di chance.
  • Sez. 6.2 — Deroga alla competenza territoriale: foro esclusivo di Napoli per ogni controversia relativa alle presenti Condizioni di Servizio, in deroga alle norme ordinarie sulla competenza territoriale (fatta salva la competenza inderogabile del foro del consumatore ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 206/2005).
  • Sez. 8.3 — Contributo per rinvio ingiustificato nella mediazione delegata e conseguenze processuali: presa d’atto che la condotta processuale della Parte in mediazione delegata potrà essere documentata nella relazione di condotta e valutata dal giudice delegante ai sensi degli artt. 5-quater e 13 D.Lgs. 28/2010 e art. 116, co. 2, c.p.c., con possibili effetti sulle spese processuali.

La mancata approvazione specifica di una o più delle clausole sopra indicate ne determina l’inefficacia ai sensi dell’art. 1341, co. 2, c.c., ferma restando la validità delle restanti Condizioni di Servizio.

In caso di contrasto tra le presenti Condizioni di Servizio e il Regolamento, prevale il Regolamento, essendo atto di maggior dettaglio procedurale.

9.2 Modifiche unilaterali e comunicazione

L’O.d.M. si riserva la facoltà di modificare le presenti Condizioni di Servizio. Le modifiche sono comunicate mediante pubblicazione sul sito istituzionale con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di entrata in vigore.

Le modifiche si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di efficacia, salvo diversa previsione espressa.

Diritto di recesso: le Parti possono recedere dal procedimento entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione delle modifiche, senza penali, con restituzione delle quote non maturate.

9.3 Data di efficacia e versioning

Versione1.0
Prima pubblicazione06.05.2026
Ultimo aggiornamento21.05.2026
  1. modulo reclamo ↩︎

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