Le liti ereditarie sono tra le più difficili da affrontare in tribunale, e tra le più facili da risolvere in mediazione. Quando una persona cara viene a mancare, il dolore del lutto si intreccia spesso con tensioni antiche, aspettative deluse, percezioni di ingiustizia. Le controversie tra eredi -sulla validità del testamento, sulla divisione dei beni, sui legati, sull’amministrazione dell’eredità, sulle donazioni fatte in vita- hanno una caratteristica che le distingue da tutte le altre: i protagonisti sono quasi sempre familiari o persone con una storia condivisa. Una sentenza può assegnare un immobile, ma non ricucire un rapporto fraterno.
Il D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. 149/2022, include espressamente le controversie in materia di successioni ereditarie tra quelle soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. Prima di adire il tribunale, le parti devono tentare la mediazione.
Cosa si può risolvere in mediazione successoria?
In mediazione è possibile affrontare: la divisione dell’asse ereditario tra coeredi, le contestazioni sul testamento, le questioni relative a legittima e lesione di legittima, la gestione di beni immobili in comproprietà ereditaria, i contrasti sull’amministrazione dell’eredità giacente o accettata con beneficio d’inventario.
Il vantaggio reale: riservatezza e preservazione delle relazioni
Tutto ciò che viene detto in mediazione è riservato per legge: il mediatore non può essere chiamato a testimoniare e le dichiarazioni rese nel procedimento non possono essere usate in un eventuale giudizio successivo. Questo crea uno spazio protetto in cui le parti possono esprimersi liberamente, affrontare anche le questioni non strettamente giuridiche e -spesso- trovare soluzioni che un giudice non potrebbe mai imporre.
Adierre Cameco a Napoli e in Italia
I mediatori di Adierre Cameco sono formati per gestire la complessità emotiva e relazionale delle controversie ereditarie, oltre che la loro dimensione tecnico-giuridica. Operiamo come Organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia e accompagniamo le famiglie verso accordi duraturi.
Sì. L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 include le successioni ereditarie tra le materie per cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sì. Le controversie in materia di divisione, espressamente incluse dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, ricomprendono anche la divisione ereditaria, che può essere affrontata in mediazione insieme alle altre questioni successorie. Si tratta però della divisione ereditaria: quando la comunione non ha origine successoria (ad esempio un immobile acquistato insieme da più persone), si applica invece la mediazione obbligatoria per la divisione dei beni in comunione, materia distinta trattata in una pagina dedicata.
Il procedimento ha una durata massima di tre mesi dal deposito della domanda (art. 6 D.Lgs. 28/2010), prorogabile di ulteriori tre mesi su accordo delle parti comunicato all’organismo prima della scadenza.
Ai sensi dell’art. 12-bis D.Lgs. 28/2010, la mancata partecipazione senza giustificato motivo è valutata dal giudice come argomento di prova nel giudizio successivo e comporta la condanna, a favore dell’Erario, al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
