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Condizione di procedibilità · art. 5 D.Lgs. 28/2010

Mediazione per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità

Quando una notizia falsa o parziale viene pubblicata da un giornale, un sito di informazione o una pagina con responsabilità editoriale, il danno non è solo patrimoniale, è reputazionale. L’art. 5 D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. 149/2022, prevede la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità anche per queste controversie.

Norme di riferimento

La procedura in breve

Condizione di procedibilitàIn questa materia il tentativo di mediazione è obbligatorio prima di agire in giudizio (art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/2010).
Sei mesi di durataIl procedimento dura sei mesi dal deposito della domanda ed è prorogabile (art. 6 D.Lgs. 28/2010).
Assistenza dell’avvocatoLe parti sono assistite dai rispettivi avvocati (art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010).
Accordo con efficacia esecutivaSe tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo firmato da parti e avvocati è titolo esecutivo (art. 12, comma 1).
Credito d’impostaFino a 600 € per procedura, ridotto della metà in caso di mancato accordo (art. 20 D.Lgs. 28/2010).

Sintesi informativa: non costituisce consulenza legale per il caso concreto.

Cosa rientra nella materia

Articoli di giornale con affermazioni lesive della reputazione
Notizie su siti di informazione online
Titoli ingannevoli che conducono a conclusioni diffamatorie
Contenuti su social media e piattaforme con responsabilità editoriale
Fotografie o immagini associate a testi che ne alterano il significato
Fatti veri presentati in modo da creare un’impressione diffamatoria
Omissioni significative che alterano il contesto di una notizia

Soluzioni concrete e veloci

✓ Pubblicazione di una rettifica netta e trasparente

✓ Rimozione dell’articolo dalla versione online

✓ Scuse pubbliche o private, a seconda degli interessi delle parti

✓ Risarcimento economico del danno

✓ Impegno a controlli redazionali più rigorosi

La riservatezza è assoluta: tutto ciò che accade in mediazione rimane confidenziale. Mentre una causa per diffamazione dura tipicamente 3-5 anni, una mediazione può concludersi in poche settimane.

L’importanza della rettifica

In Italia, la rettifica è uno dei rimedi più efficaci contro la diffamazione. Una rettifica pubblicata dallo stesso giornale che ha commesso l’errore raggiunge gli stessi lettori che hanno visto la notizia falsa. In mediazione è possibile negoziare una rettifica che sia vera, equilibrata, e che ripristini la reputazione senza assumere un tono punitivo verso la testata o la piattaforma.

La prospettiva del giornale e della piattaforma

Anche il giornale, il publisher e la piattaforma hanno interesse a risolvere rapidamente: rischio di condanna in giudizio con risarcimenti talvolta elevati, costi legali per cause lunghe e complesse, e danno d’immagine per una battaglia legale prolungata. Molti editori hanno quindi interesse a risolvere in mediazione, a condizione che la soluzione sia equa e non comprometta l’indipendenza redazionale e la libertà di stampa.

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Domande che ci fanno più spesso

È obbligatorio tentare la mediazione prima di citare in giudizio per diffamazione a mezzo stampa?+

Sì. L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 include il risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità tra le materie per cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La mediazione per diffamazione riguarda solo i giornali cartacei?+

No. Rientrano nella materia anche i contenuti diffusi tramite testate giornalistiche online, radio, televisione, social media e altri mezzi di pubblicità e comunicazione di massa, oltre alla stampa tradizionale.

Quanto dura il procedimento di mediazione per diffamazione?+

Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi dal deposito della domanda, prorogabile prima della scadenza con accordo scritto delle parti, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi (art. 6 D.Lgs. 28/2010).

Cosa succede se la parte chiamata in mediazione non partecipa?+

Ai sensi dell’art. 12-bis D.Lgs. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio e, quando la mediazione è condizione di procedibilità, condanna la parte costituita che non ha partecipato al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Una controversia di diffamazione da risolvere?

Preventivo immediato in base al valore della lite, deposito online, primo incontro non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito (art. 8, comma 1, D.Lgs. 28/2010).

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