Mancata comparizione ingiustificata: comportamento valutabile e condanna alle spese
In breve
Il regime sanzionatorio della mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo è stato ridefinito dal D.Lgs. 149/2022 ed è oggi disciplinato dall’art. 12-bis D.Lgs. 28/2010.
Art. 12-bis: (comma 1) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel giudizio successivo (art. 116 co. 2 c.p.c.); (comma 2) quando la mediazione è condizione di procedibilità, è prevista la condanna della parte costituita che non ha partecipato al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio; (comma 3) il giudice può inoltre condannare la parte soccombente che non ha partecipato al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Nei casi riguardanti pubbliche amministrazioni e soggetti vigilati il provvedimento è comunicato all’autorità competente.
Riferimento normativo
Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 (introd. D.Lgs. 149/2022); Art. 116 co. 2 c.p.c.
Per approfondire
- Mancata partecipazione alla mediazione: le sanzioni tra art. 8, comma 4, e art. 12-bis D.Lgs. 28/2010
- La Mancata Partecipazione alla mediazione obbligatoria e le conseguenze sanzionatorie ex art. 12-bis D.lgs. 28/2010
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Vai all’Osservatorio →A cura della Direzione Scientifica di Adierre Cameco (Avv. Marino Iannone). Aggiornato il 25 settembre 2026. Sintesi informativa: verificare le pronunce sulle banche dati prima dell’uso professionale.
