Cos’è la mediazione civile e commerciale?

La mediazione civile e commerciale è un procedimento attraverso il quale due o più parti tentano di raggiungere un accordo amichevole per la composizione di una controversia, con l’assistenza di un mediatore terzo e imparziale.

Il mediatore non decide, non giudica e non impone soluzioni: aiuta le parti a comunicare, a individuare i reali interessi sottesi alla lite e a costruire insieme una soluzione condivisa.

Qual è la differenza tra mediazione, arbitrato e giudizio ordinario?

Si tratta di tre metodi profondamente diversi di risoluzione delle controversie:

  • Mediazione: procedimento volontario (o obbligatorio per legge) gestito da un mediatore; l’accordo finale dipende esclusivamente dalla volontà delle parti; il mediatore non decide.
  • Arbitrato: procedimento in cui uno o più arbitri emettono un lodo (decisione) vincolante per le parti; è alternativo al giudizio ma ha natura decisoria.
  • Giudizio ordinario: procedimento innanzi al giudice statale; si conclude con una sentenza che viene imposta alle parti in forza della potestà giurisdizionale dello Stato.

Cosa significa “mediazione facilitativa” e “mediazione valutativa”?

Nel modello facilitativo (prevalente in Italia per legge), il mediatore guida le parti nel dialogo senza esprimere valutazioni giuridiche o di merito sulla controversia.

Nel modello valutativo, il mediatore può, su richiesta delle parti, formulare una proposta di accordo. In Italia, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione sia su richiesta congiunta delle parti (art. 11, co. 1, D.Lgs. 28/2010) sia d’ufficio se il procedimento non si conclude (art. 11, co. 2).

Cos’è la ‘negoziazione assistita’ e come si differenzia dalla mediazione?

La negoziazione assistita (disciplinata dal D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014) è una procedura in cui le parti, assistite obbligatoriamente dai rispettivi avvocati, tentano di risolvere la controversia tramite un accordo diretto.

A differenza della mediazione, nella negoziazione assistita non vi è un terzo neutro (il mediatore): i protagonisti sono esclusivamente le parti e i loro avvocati.

La negoziazione assistita è condizione di procedibilità per alcune controversie (es. risarcimento danni da circolazione stradale, alcune controversie di lavoro) diverse da quelle in cui è obbligatoria la mediazione.

Cos’è la ‘negoziazione assistita’ e come si differenzia dalla mediazione?

La negoziazione assistita (disciplinata dal D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014) è una procedura in cui le parti, assistite obbligatoriamente dai rispettivi avvocati, tentano di risolvere la controversia tramite un accordo diretto.

A differenza della mediazione, nella negoziazione assistita non vi è un terzo neutro (il mediatore): i protagonisti sono esclusivamente le parti e i loro avvocati.

La negoziazione assistita è condizione di procedibilità per alcune controversie (es. risarcimento danni da circolazione stradale, alcune controversie di lavoro) diverse da quelle in cui è obbligatoria la mediazione.

Per quali materie la mediazione è condizione obbligatoria di procedibilità?

Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 28/2010 (come modificato dalla Riforma Cartabia), chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle seguenti materie deve previamente esperire il tentativo di mediazione:

  • Condominio
  • Diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi)
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione e comodato
  • Affitto di aziende
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete di imprese
  • Subfornitura
  • Società di persone e joint venture

Cos’è la mediazione ‘delegata’ dal giudice?

Il giudice può disporre la mediazione in qualsiasi stato e grado del procedimento. Le parti hanno l’obbligo di partecipare.

Se la mediazione ha esito positivo, il processo si estingue. In caso negativo, il giudice tiene conto del comportamento delle parti ai fini delle spese.

Esistono materie escluse dall’obbligo di mediazione?

Sì. L’art. 5, co. 4, D.Lgs. 28/2010 esclude dall’obbligo di mediazione preventiva, tra le altre:

  • Procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione (fino alla pronuncia sulle istanze cautelari)
  • Procedimenti per convalida di licenza o sfratto (fino al mutamento del rito)
  • Procedimenti cautelari e possessori (fino alla pronuncia dei provvedimenti richiesti)
  • Procedimenti di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.
  • Procedimenti in camera di consiglio
  • Azioni civili esercitate nel processo penale
  • Controversie di lavoro subordinato (salvo accordi collettivi)

Cosa succede se non si partecipa alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo?

Le conseguenze sono significative e disciplinate dall’art. 12-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. 149/2022 – Riforma Cartabia):

  • Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento non collaborativo (art. 116, co. 2, c.p.c.).
  • Il giudice condanna la parte che non ha partecipato al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12-bis, co. 2, D.Lgs. 28/2010).
  • Se è la parte vincitrice ad aver rifiutato ingiustificatamente, il giudice può escluderla dalla rifusione delle spese processuali.

Come si avvia una procedura di mediazione?

Il procedimento si avvia con il deposito di una domanda di mediazione presso un organismo iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia come ADIERRE Cameco Srl.

La domanda deve contenere (art. 4, D.Lgs. 28/2010):

  • L’indicazione dell’organismo prescelto
  • Le generalità complete del/i richiedente/i (nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, PEC)
  • Le generalità della/e controparte/i (nei limiti del possibile)
  • L’oggetto della controversia (descrizione sintetica ma precisa)
  • Il valore presunto della controversia (necessario per il calcolo delle indennità)
  • Le ragioni della domanda (non necessariamente dettagliate come in un atto giudiziario)

La domanda può essere presentata di persona, via PEC, raccomandata A/R o tramite il portale online dell’organismo.

Dove si svolgono gli incontri di mediazione?

Gli incontri di mediazione si tengono, di regola, presso le sedi dell’Organismo di Mediazione (sede legale o sedi secondarie autorizzate) dislocate sul territorio. Tuttavia, la Riforma Cartabia ha pienamente equiparato la modalità telematica a quella in presenza: pertanto, gli incontri possono svolgersi sia fisicamente presso le nostre aule, sia online tramite sistemi di videoconferenza protetti.

Come si determina la competenza territoriale dell’Organismo?

In base all’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, l’istanza di mediazione deve essere depositata presso un Organismo che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia di merito. Consulta la pagina delle nostre sedi.

Esempio: Se per la causa futura sarebbe competente il Tribunale di Napoli, la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso una sede dell’Organismo situata nel circondario di quel Tribunale.

Cosa succede se vengono depositate più domande di mediazione davanti a Organismi diversi?

Nel caso in cui le parti depositino più domande relative alla stessa controversia, l’incontro si svolgerà davanti all’Organismo presso cui è stata presentata la prima domanda. Per stabilire la priorità si fa fede alla data di deposito dell’istanza.

Chi è il mediatore e come viene nominato?

Il mediatore è un professionista iscritto nel Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia. Deve essere in possesso di una specifica formazione (almeno 80 ore di formazione di base e aggiornamenti periodici ogni due anni) ed è iscritto all’elenco dell’organismo.

L’organismo designa il mediatore tenendo conto della materia della controversia, della disponibilità e dell’assenza di conflitti di interesse (art. 14-bis, D.Lgs. 28/2010).

Le parti possono ricusare il mediatore per gravi ragioni di convenienza o in caso di conflitto di interessi, con istanza motivata entro la prima seduta.

Quanto dura un procedimento di mediazione?

Il procedimento di mediazione non può durare più di SEI mesi (art. 6, D.Lgs. 28/2010), prorogabili di ulteriori tre mesi con accordo scritto delle parti.

Il termine decorre dalla data di deposito della domanda. Questo termine è perentorio ai fini della condizione di procedibilità: se entro sei mesi non si raggiunge un accordo o non si conclude la procedura, la parte può adire il giudice.

In media, i procedimenti si concludono (con o senza accordo) in 1-2 incontri nell’arco di 30-60 giorni.

Come si svolge concretamente il primo incontro?

Il primo incontro si tiene tra 20 e 40 giorni dalla domanda di mediazione (art. 8, co. 1). Il mediatore espone la funzione e le modalità della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
Le parti, assistite dai rispettivi avvocati (obbligatori nelle mediazioni obbligatorie/delegate), cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse (art. 8, co. 6).
Del primo incontro è redatto verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. In caso di mancato confronto effettivo o accordo, esso soddisfa comunque la condizione di procedibilità (indennità agevolata per primo incontro ex D.M. 150/2023). Ulteriori sessioni si calendarizzano (congiunte e/o individuali), entro i sei mesi prorogabili.

Cosa sono le sessioni separate (caucus)?

Il mediatore può incontrare ciascuna parte separatamente (caucus o sessione individuale) per comprendere meglio gli interessi, le preoccupazioni e i punti di vista di ciascuna, in un clima di riservatezza.

Le informazioni rivelate da una parte in sessione separata non possono essere rivelate all’altra parte senza il consenso esplicito di chi le ha fornite.

Il caucus è uno strumento potente per sbloccare situazioni di stallo negoziale, ma è facoltativo e discrezionale nella gestione del mediatore.

Cosa accade se si raggiunge l’accordo? Come viene formalizzato?

L’accordo di mediazione viene redatto per iscritto e sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati (art. 11, D.Lgs. 28/2010).

L’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale: NON è necessaria l’omologazione del giudice.

Quando l’accordo riguarda immobili o diritti reali, deve essere trascritto nei registri immobiliari; a tal fine l’avvocato (o il notaio, se coinvolto) provvede agli adempimenti pubblicitari.

Cosa accade se la mediazione non ha esito positivo?

Il mediatore redige un verbale di mancato accordo. Le parti rimangono libere di adire l’autorità giudiziaria.

Su richiesta congiunta delle parti, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione (art. 11, co. 1). In caso di mancato accordo, il mediatore formula d’ufficio la proposta (art. 11, co. 2 post-Riforma Cartabia).

Se la proposta del mediatore non viene accettata e in sede giudiziale la parte che l’aveva rifiutata ottiene lo stesso risultato (o uno peggiore), il giudice può condannarla alle spese processuali anche se vittoriosa (art. 13, D.Lgs. 28/2010).

La mediazione può svolgersi in modalità telematica (online)?

Sì. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha espressamente disciplinato la mediazione telematica (art. 8-bis, D.Lgs. 28/2010), già sperimentata durante la pandemia.

La mediazione telematica si svolge tramite sistemi di videoconferenza che garantiscano la sicurezza delle comunicazioni, l’identità dei partecipanti e la riservatezza delle sessioni.

L’accordo raggiunto online può essere sottoscritto con firma digitale e ha piena validità legale.

Posso partecipare agli incontri da remoto anche senza una mediazione completamente online?

Sì, anche su richiesta di una sola parte. L’art. 8-ter, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dalla Riforma Cartabia, D.Lgs. 149/2022) consente a ciascuna parte di chiedere al Responsabile dell’Organismo di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, senza necessità del consenso di tutte le parti.

Questa modalità è distinta dalla mediazione telematica integrale (art. 8-bis), che richiede il consenso di tutte le parti e la formazione di atti nativi digitali firmati digitalmente. Con l’art. 8-ter una parte si collega da remoto mentre le altre partecipano in presenza: il verbale può essere firmato in forma analogica davanti al mediatore, oppure digitalmente se tutte le parti vi consentono.

Quanto costa la mediazione?

I costi della mediazione sono indicati dalle Tabelle allegate al Regolamento approvato dal Ministero secondo i criteri previsti dal D.M. 150/2023 (Tabella A allegata), che fissa le indennità massime degli organismi iscritti al Registro ministeriale.

Le indennità variano in base al valore della controversia e si suddividono in:

  • Spese di avvio: dovute da chi deposita la domanda al momento del deposito (mediamente €40-80).
  • Indennità di mediazione (o di primo incontro): dovute da ciascuna parte per il primo incontro (importi ridotti se la mediazione si chiude al primo incontro senza accordo).
  • Spese ed indennità vanno corrisposte da ciascuna parte all’atto dell’istanza e dell’adesione.
  • Indennità per gli incontri successivi: aumentano proporzionalmente al valore della controversia e al numero di incontri.

Esistono esenzioni o riduzioni per le fasce di reddito più basse?

Sì. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (reddito ISEE inferiore alla soglia di legge, attualmente €11.746,68) ha diritto a svolgere la mediazione gratuitamente.

In tali casi, l’organismo è tenuto ad ammettere la parte non abbiente e le indennità sono poste a carico dello Stato (art. 17, co. 5-ter, D.Lgs. 28/2010).

Quali sono le agevolazioni fiscali per chi utilizza la mediazione?

La legge prevede importanti incentivi fiscali (artt. 17 e 20, D.Lgs. 28/2010):

Esenzioni: Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto (art. 17, co. 1). Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro € 100.000; oltre, imposta fissa sulla eccedenza (art. 17, co. 2).

Credito d’imposta: Alle parti è riconosciuto un credito commisurato all’indennità pagata all’organismo, fino a € 600 (in caso di accordo conciliativo) o € 300 (mancato accordo). Ulteriore credito fino a € 600 sul compenso avvocato (obbligatorio in mediazioni obbligatorie/delegate), ridotto alla metà senza accordo. Utilizzabile in compensazione nella dichiarazione dei redditi nell’anno successivo al pagamento, cumulabile, con limiti annuali: € 2.400 (persone fisiche), € 24.000 (giuridiche).

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Chi paga le spese se la controparte non si presenta?

Se la controparte non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo, il richiedente ha già sostenuto le sole spese di avvio e l’indennità di primo incontro.

In sede giudiziale, il giudice terrà conto di tale comportamento ai fini della liquidazione delle spese processuali e potrà irrogare la sanzione pecuniaria a carico della parte inadempiente (versamento all’erario di una somma pari al contributo unificato).

Cosa garantisce la riservatezza nella mediazione?

La riservatezza è uno dei pilastri fondamentali della mediazione (art. 9 e 10, D.Lgs. 28/2010):

  • Tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento sono riservate e non possono essere utilizzate nel successivo processo.
  • Il mediatore, i collaboratori dell’organismo e chiunque sia intervenuto non può essere chiamato a testimoniare su quanto conosciuto durante la mediazione.
  • Le sessioni separate (caucus) sono pienamente riservate: il contenuto non può essere comunicato all’altra parte senza consenso.

Il mediatore può essere citato come testimone in un processo?

No. Il mediatore non può deporre come testimone su quanto appreso durante la mediazione, né su quanto dichiarato dalle parti (art. 10, co. 2, D.Lgs. 28/2010).

Il divieto si estende ai collaboratori dell’organismo e a qualsiasi soggetto che abbia partecipato al procedimento.

Fanno eccezione esclusivamente le informazioni il cui contenuto sia obbligatorio per legge segnalare (es. obblighi di segnalazione antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007).

L’assistenza dell’avvocato è obbligatoria?

Nella mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010) le parti devono essere assistite da un avvocato durante tutto il procedimento (obbligo introdotto dalla Riforma Cartabia con maggiore rigore).

Nella mediazione volontaria, l’assistenza dell’avvocato non è obbligatoria per legge, ma è fortemente consigliata per valutare adeguatamente la proposta e redigere correttamente l’accordo.

Qual è il ruolo specifico dell’avvocato nella mediazione?

L’avvocato nella mediazione assume un ruolo profondamente diverso da quello processuale:

  • Consiglia il cliente sull’opportunità di ricorrere alla mediazione e sulla scelta dell’organismo.
  • Accompagna il cliente negli incontri, tutelandone gli interessi e verificando la conformità giuridica dell’accordo.
  • Firma l’accordo, che acquista così efficacia di titolo esecutivo senza necessità di omologazione.
  • Deve informare il cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla mediazione (obbligo deontologico e legale, pena la nullità del contratto di patrocinio).

L’avvocato può essere anche mediatore?

Sì. Gli avvocati iscritti all’albo che abbiano conseguito la specifica formazione in mediazione (almeno 80 ore di formazione base più aggiornamenti biennali) possono iscriversi all’elenco dei mediatori di un organismo.

Tuttavia, l’avvocato non può svolgere la funzione di mediatore nella stessa controversia in cui assiste una delle parti: vi è un evidente conflitto di interessi.

Le competenze di mediazione possono essere riconosciute dall’Ordine Forense come crediti formativi (CPD).

Perché un’impresa dovrebbe preferire la mediazione al giudizio ordinario?

La mediazione offre alle imprese vantaggi concreti e misurabili:

  • Rapidità: si risolve in settimane/mesi contro anni di processo.
  • Riservatezza: la controversia non diventa pubblica (a differenza delle sentenze che sono pubbliche).
  • Costi certi e contenuti: nessuna incertezza sulle spese finali, tariffe regolamentate.
  • Flessibilità: le soluzioni possono includere modalità di pagamento rateale, permute, accordi commerciali, rinegoziazione del contratto — impossibili in sede giudiziale.
  • Preservazione delle relazioni commerciali: la mediazione consente alle parti di continuare a collaborare dopo la controversia.
  • Esecutività immediata: l’accordo raggiunto ha valore di titolo esecutivo senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

Si può inserire una clausola di mediazione nei contratti commerciali?

Sì, e si tratta di una pratica fortemente consigliata. La clausola di mediazione (o ADR clause) impegna le parti a tentare la mediazione prima di adire il giudice o l’arbitro.

Una clausola tipo potrebbe essere: ‘Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o ad esso connessa sarà sottoposta a tentativo di mediazione avanti all’Organismo di Mediazione ADIERRE Cameco S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., prima di essere portata davanti all’Autorità Giudiziaria.’

La mediazione è utilizzabile in ambito societario (soci, CdA, assemblee)?

Assolutamente sì. Le controversie societarie (conflitti tra soci, controversie relative alla governance, contestazione di delibere assembleari, scioglimento del rapporto societario) rientrano esplicitamente tra le materie per cui la mediazione può essere condizione di procedibilità (associazione in partecipazione, consorzio, società di persone, joint venture — art. 5, D.Lgs. 28/2010).

Lo statuto sociale può prevedere la mediazione come step obbligatorio prima dell’arbitrato o del giudizio.

In ambito M&A, la mediazione è spesso utilizzata per risolvere controversie post-closing senza compromettere le relazioni tra le parti.

Tutte le controversie condominiali richiedono la mediazione preventiva?

Sì, le controversie in materia di condominio rientrano tra le materie per cui la mediazione è condizione obbligatoria di procedibilità (art. 5, D.Lgs. 28/2010).

Le controversie condominiali includono: spese condominiali, uso delle parti comuni, lavori straordinari, delibere assembleari, distanze, rumori, infiltrazioni, controversie tra condomini e con il condominio.

L’amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla mediazione in rappresentanza del condominio ai sensi dell’art. 5-ter D.Lgs. 28/2010. Il verbale con l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea condominiale con le maggioranze ex art. 1136 c.c.

Come si rappresenta il condominio nella mediazione?

L’amministratore di condominio rappresenta il condominio nella mediazione ed è legittimato ad attivare il procedimento, ad aderirvi e a parteciparvi ai sensi dell’art. 5-ter D.Lgs. 28/2010.

Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea condominiale, che delibera entro il termine fissato con le maggioranze ex art. 1136 c.c.

In mancanza di approvazione assembleare, l’accordo o la proposta non sono efficaci nei confronti del condominio. Si raccomanda di prevedere tempi adeguati per lo svolgimento dell’assemblea rispetto alla scadenza prevista per la procedibilità giudiziale.

Non rientrano nell’obbligo le controversie tra proprietario e inquilino (materia di locazione, soggetta autonomamente a mediazione obbligatoria), né quelle relative ai rapporti di lavoro del portiere o degli altri dipendenti del condominio.

Chi deposita l’istanza di mediazione in condominio: il condomino o l’amministratore?

Dipende dal soggetto che promuove l’azione:

  • Il condomino che agisce individualmente (es. per impugnare una delibera o per ottenere il risarcimento di danni alle proprie parti private) deposita personalmente l’istanza.
  • L’amministratore è legittimato ad agire in mediazione per le liti che rientrano nei suoi poteri di ordinaria amministrazione (art. 1131 c.c.). Per le controversie che eccedono tali poteri, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea.
  • Il condominio come convenuto (parte chiamata) partecipa tramite l’amministratore, che deve essere munito di delibera assembleare di autorizzazione, salvo i casi di ordinaria amministrazione.

Come si calcola il valore della controversia in una mediazione condominiale?

Il valore della controversia determina le indennità di mediazione. Nei procedimenti condominiali, il valore è determinato secondo i criteri degli artt. 10–15 c.p.c.:

  • per l’impugnazione di delibere: il valore corrisponde all’importo della delibera impugnata o, se non determinato, è dichiarato indeterminabile (con applicazione dello scaglione corrispondente);
  • per i danni da cose comuni: il valore corrisponde all’importo del risarcimento richiesto;
  • per le spese condominiali: il valore corrisponde all’importo contestato.

La mediazione è obbligatoria anche per i casi di malasanità?

Sì. Il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria è una delle materie per cui la mediazione è condizione obbligatoria di procedibilità (art. 5, D.Lgs. 28/2010).

Questa materia include: errori diagnostici, errori terapeutici, interventi chirurgici, infezioni ospedaliere, carenza informativa (consenso informato), responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche e private. L’obbligo si applica sia alle azioni proposte dai pazienti (o dai loro eredi) nei confronti delle strutture sanitarie e dei singoli medici, sia alle azioni di rivalsa o di garanzia promosse da e verso le compagnie assicurative.

Come si gestisce la partecipazione della compagnia assicurativa nella mediazione medica?

Nelle controversie di responsabilità medica, è fortemente consigliabile coinvolgere nel procedimento di mediazione anche la compagnia assicurativa della struttura sanitaria (o del medico).

Se l’assicuratore non partecipa, l’accordo eventualmente raggiunto potrebbe avere limiti esecutivi nei confronti della compagnia.

La presenza dell’assicuratore nella mediazione rende l’accordo definitivo e immediatamente esecutivo nei confronti di tutti i soggetti obbligati.

2010; L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).

Il giudice può disporre la mediazione in un giudizio di malasanità già pendente?

Si. Il giudice può disporre la mediazione in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche in appello, ai sensi dell’art. 5-quater, D.Lgs. 28/2010 (mediazione demandata). In tal caso la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’ulteriore corso del giudizio: il processo è sospeso e riprende solo se la mediazione fallisce o una delle parti non vi partecipa.

In sede di appello, la parte che ha subìto la condanna in primo grado e promuove il procedimento di mediazione è invitata a esporre nell’istanza, in modo sufficientemente chiaro, le proprie disponibilità conciliative, anche solo in termini orientativi. per consentire alla controparte una scelta informata sull’opportunità di aderire.

In caso di decesso del paziente, devono partecipare tutti gli eredi?

In linea di principio sì: tutti i soggetti che vantano pretese risarcitorie -sia iure hereditatis (per i danni subiti dal de cuius), sia iure proprio (per il danno da perdita del rapporto parentale)- devono partecipare al procedimento, poiché sono titolari di distinte posizioni giuridiche.

La mancata partecipazione di uno degli aventi diritto non pregiudica la validità della mediazione per gli altri, ma l’accordo eventualmente raggiunto non avrà efficacia nei confronti dell’assente, con potenziali complicazioni nella fase esecutiva.

Si raccomanda vivamente che tutti gli eredi/aventi diritto aderiscano al procedimento, anche qualora alcuni di essi siano rappresentati dal medesimo difensore.

Più eredi assistiti dallo stesso avvocato devono pagare ciascuno l’indennità di adesione?

Non necessariamente. Il Regolamento di ADIERRE CaMeCo Srl (art. 12.1) introduce il criterio del centro di interesse: ciascun partecipante è di regola un autonomo centro di interesse tenuto al pagamento delle proprie indennità. Tuttavia, il Responsabile dell’Organismo non applica tale regola in modo automatico quando più parti sono assistite dallo stesso difensore.

Specificamente, qualora gli eredi versino nella medesima posizione giuridica — stessa pretesa, stesso titolo, interessi indivisibili e non confliggenti — il Responsabile può riconoscerli come unico centro di interesse, con applicazione di una sola indennità di adesione per l’intero gruppo.

Al contrario, se ciascun erede vanta una pretesa autonoma (es. chi agisce solo iure hereditatis e chi agisce anche iure proprio per danni personali), ognuno costituisce un centro di interesse distinto.

L’Organismo richiede alle parti, in sede di adesione, la compilazione di una apposita dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) con cui attestano, sotto la propria responsabilità civile e penale, se la propria posizione sia unitaria o differenziata. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni di cui all’art. 483 c.p. e agli artt. 75–76 D.P.R. 445/2000.

L’accordo di mediazione deve essere autenticato dal notaio?

In linea generale, no. L’accordo sottoscritto dalle parti con i rispettivi avvocati ha immediata efficacia di titolo esecutivo senza necessità di intervento notarile (art. 11, co. 3, D.Lgs. 28/2010).

Invece, il notaio è necessario nei seguenti casi:

  • Trascrizione di accordi che riguardano diritti reali immobiliari (compravendita, divisione, costituzione/rinuncia a servitù, usufrutto, ecc.): il notaio autentica le firme o riceve l’accordo in forma pubblica per consentirne la trascrizione nei registri immobiliari (art. 2657 c.c.).
  • Accordi di divisione ereditaria che includono beni immobili.
  • Accordi che richiedono la forma pubblica ad substantiam (es. costituzione di ipoteca).

Come avviene la trascrizione dell’accordo di mediazione nei registri immobiliari?

Quando l’accordo ha per oggetto diritti reali immobiliari, è necessaria la trascrizione (art. 2643 c.c.).

Il titolo per la trascrizione è costituito dall’accordo di mediazione in forma di atto pubblico notarile o con firme autenticate dal notaio.

Gli avvocati delle parti possono anche autenticare direttamente le firme quando agiscono nell’accordo che costituisce titolo esecutivo (novità post-Riforma Cartabia): in tal caso la trascrizione è possibile presentando il verbale di accordo con le firme autenticate.

Come è iscritto l’Organismo nel Registro del Ministero della Giustizia?

Il nostro Organismo è iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. 28/2010 e del D.M. D.M. 150/2023 al n. 215.

L’iscrizione garantisce che l’Organismo rispetti i requisiti di trasparenza, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa.

Come si consulta il Regolamento dell’Organismo?

Il Regolamento di procedura, il tariffario aggiornato e l’elenco dei mediatori iscritti sono disponibili:

  • Sul presente sito web (sezione ‘Documenti’ / ‘Regolamento’) ????
  • Presso la sede dell’Organismo, dove il personale è a disposizione per informazioni
  • Su richiesta via email o PEC

Il Regolamento è depositato presso il Ministero della Giustizia ed è parte integrante del fascicolo di iscrizione al Registro.

Come si presenta la domanda di mediazione presso il nostro Organismo?

La domanda può essere presentata:

  • Online: tramite il portale di questo sito web (sezione ‘Deposita una domanda‘)
  • Via PEC: all’indirizzo indicato nei contatti
  • Via raccomandata A/R: alla sede dell’Organismo
  • Di persona: previo appuntamento presso i nostri sportelli

La domanda deve essere corredata da copia di un documento d’identità del richiedente e dalla prova del pagamento delle spese di avvio.

Quali sono gli orari e i contatti dell’Organismo?

I recapiti aggiornati, gli orari di apertura al pubblico e le modalità di contatto sono indicati nella sezione ‘Contatti’ del presente sito.

Per informazioni preliminari sulla procedura, è possibile richiedere un colloquio informativo gratuito con il responsabile dell’Organismo negli orari comunicati sul sito web e secondo il Regolamento vigente. Le domande con scadenza termini sono irricevibili se depositate fuori orario di ufficio l’ultimo giorno

Il deposito della domanda di mediazione interrompe la prescrizione?

Sì. Il deposito della domanda di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione (art. 8, co. 2, D.Lgs. 28/2010): la prescrizione è interrotta dal momento in cui la comunicazione della domanda di mediazione depositata perviene a conoscenza delle parti.

Analogamente, dalla stessa data è impedita la decadenza.

Qual è il termine per adire il Tribunale dopo la mediazione infruttuosa?

Non vi è un termine specifico entro cui agire in giudizio dopo la conclusione infruttuosa della mediazione, fatti salvi i normali termini di prescrizione e decadenza applicabili alla specifica azione.

Il periodo di sospensione della prescrizione decorre dalla data di deposito della domanda fino alla conclusione del procedimento (max sei mesi, prorogabili su accordo delle parti – cfr. art. 6, commi 1 e 2, Dlgs 28-2010).

È pertanto fondamentale valutare attentamente i termini di prescrizione prima di avviare la mediazione, per non rischiare che la prescrizione decorra nelle more.

La mediazione civile è utilizzabile nelle controversie familiari?

Sì, ma occorre distinguere:

  • Mediazione familiare (c.d. mediazione sulla famiglia): disciplinata da normative specifiche, ha per oggetto le relazioni familiari (separazione, divorzio, affidamento dei figli). Si svolge generalmente presso centri specializzati e non è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010.
  • Mediazione civile e commerciale in materia di successioni ereditarie, divisione, locazione e comodato tra familiari, patti di famiglia: rientra nella disciplina del D.Lgs. 28/2010 ed è di competenza degli organismi di mediazione civile come il nostro.

Quando è possibile fare reclamo?

Il reclamo è ammesso esclusivamente per disservizi organizzativi dell’Organismo, come:

  • Ritardi nelle comunicazioni rispetto ai termini del Regolamento.
  • Errori materiali in verbali o comunicazioni ufficiali.
  • Mancata osservanza delle procedure previste dal Regolamento.
  • Violazione della privacy e della riservatezza dei dati.

La mediazione può essere utilizzata nelle controversie di lavoro?

Le controversie di lavoro subordinato sono in linea generale escluse dall’obbligo di mediazione preventiva ex D.Lgs. 28/2010 (art. 5, co. 4).

Tuttavia, la mediazione può essere utilizzata volontariamente anche in ambito lavoristico, specie per:

  • Controversie di lavoro autonomo, parasubordinato, collaborazioni, agenzia.
  • Accordi sindacali e aziendali che prevedano la mediazione come strumento di risoluzione delle controversie.
  • Procedimenti di conciliazione previsti da CCNL che richiamino la mediazione.

Come inviare il reclamo?

Il reclamo deve essere scritto e inviato tramite:

  1. PEC all’indirizzo istituzionale.
  2. Raccomandata A/R alla sede legale di Napoli.
  3. Deve contenere i dati del reclamante, il numero della pratica, una descrizione dettagliata del fatto e la richiesta specifica (es. rettifica o rimborso).

Quali sono i casi di esclusione (Reclami non ammissibili)?

Non verranno presi in considerazione reclami riguardanti:

  • L’esito negativo della mediazione (mancato accordo).
  • La scelta del Mediatore o la gestione delle agende.
  • L’applicazione del contributo di € 20,00 per rinvii non giustificati.
  • La scadenza di termini di prescrizione dovuta a istanze presentate fuori orario.

Quali sono le Regole temporali e Orari?

È fondamentale che l’utente sappia che:

  • Orario di ufficio: lunedì-venerdì, ore 9.30 – 18.30.
  • PEC fuori orario: le istanze inviate dopo le 18.30 o nei festivi si considerano ricevute il primo giorno lavorativo successivo alle ore 9.30.
  • Termine per il reclamo: deve essere inviato entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto.

Reclami riguardanti Spese e Rimborsi?

  • Le spese di avvio non sono mai rimborsabili.
  • L’indennità del Mediatore è dovuta anche se non si raggiunge un accordo.
  • In caso di accoglimento del reclamo, il risarcimento massimo è limitato alle spese di mediazione effettivamente versate.

Perché l’Organismo di Mediazione chiede dichiarazioni antiriciclaggio?

L’OdM Adierre Cameco S.r.l. è un soggetto obbligato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. g), del D.Lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio). La legge impone all’Organismo specifici obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per questo motivo, al momento del deposito dell’istanza o dell’adesione, è richiesta la compilazione di una dichiarazione che include l’identificazione del titolare effettivo (per le persone giuridiche) e l’attestazione che la mediazione non è strumentale a finalità illecite.

RIFERIMENTO NORMATIVO: art. 3, co. 5, lett. g), D.Lgs. 231/2007; art. 22, D.Lgs. 231/2007; artt. 46-47, D.P.R. 445/2000.

Chi è il “titolare effettivo” che devo dichiarare?

Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica (società, associazione, ente), ovvero la persona fisica per conto della quale è eseguita un’operazione. Se Lei partecipa alla mediazione in nome di una persona giuridica, è tenuto a dichiarare — sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 — chi sia il titolare effettivo dell’ente.

In caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 483 c.p. e agli artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000.

L’Organismo effettua indagini sulla mia situazione patrimoniale?

No. La legge esenta espressamente la mediazione civile dagli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 10, co. 2, D.Lgs. 231/2007). L’Organismo non svolge indagini patrimoniali, non verifica la provenienza dei fondi e non richiede documentazione bancaria. La dichiarazione AML è una semplice autocertificazione prevista dalla legge, non un’indagine sulle parti.

I miei dati raccolti ai fini antiriciclaggio sono protetti dalla privacy?

Sì. I dati raccolti per finalità AML sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La base giuridica del trattamento è l’obbligo legale (art. 6(1)(c) GDPR). I dati sono conservati in un fascicolo riservato, separato dal fascicolo ordinario della mediazione, accessibile esclusivamente al Responsabile AML. Il periodo di conservazione è di dieci anni (art. 34, D.Lgs. 231/2007). Il trattamento non richiede il Suo consenso, poiché è imposto dalla legge.

Per ogni ulteriore informazione, consultare l’Informativa sulla Privacy

La riservatezza della mediazione è compromessa dagli obblighi antiriciclaggio?

No. La riservatezza del procedimento (art. 9, D.Lgs. 28/2010) resta pienamente garantita nei confronti del giudice e dei terzi. L’unica eccezione, già prevista dall’art. 10 dello stesso D.Lgs. 28/2010, riguarda le informazioni che la legge obbliga a segnalare — come nel caso di sospetto riciclaggio. Si tratta di un’ipotesi eccezionale che non incide sul normale svolgimento del procedimento né sulla tutela delle parti.

Il mediatore non può essere chiamato a testimoniare su quanto appreso in mediazione, salvo le informazioni che per legge devono essere segnalate (art. 10, co. 2, D.Lgs. 28/2010).

Cosa succede se l’accordo prevede pagamenti in contante di importo elevato?

Il limite all’uso del denaro contante è attualmente fissato a € 5.000 per singola operazione (art. 49, D.Lgs. 231/2007). Se l’accordo raggiunto in mediazione prevede pagamenti in contante superiori a tale soglia, l’Organismo è tenuto per legge a comunicare l’infrazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale comunicazione è un obbligo automatico e non implica alcun giudizio sulla liceità dell’accordo o sulle intenzioni delle parti.

Si raccomanda di prevedere negli accordi modalità di pagamento tracciabili (bonifico, assegno circolare), sia per evitare sanzioni, sia per facilitare la prova dell’avvenuto adempimento.

L’Organismo può rifiutare o sospendere la mediazione per motivi antiriciclaggio?

In circostanze eccezionali, qualora sussistano gravi e concreti elementi che facciano ritenere il procedimento strumentale a finalità di riciclaggio, l’Organismo può disporre la sospensione per ragioni organizzative, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007 (obbligo di astensione, art. 42, co. 2). Si tratta di un’eventualità rarissima, che non incide sulla generalità dei procedimenti.

Come posso avere ulteriori informazioni sugli obblighi antiriciclaggio?

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Organismo ai recapiti indicati nella sezione Contatti. – Il personale fornirà le informazioni necessarie sulla documentazione richiesta e sulle modalità di compilazione. Per valutazioni giuridiche specifiche, si raccomanda di consultare il proprio avvocato.

Dove si trova la sede principale di Adierre Cameco?

La sede principale di Adierre Cameco Srl è a Napoli, Via San Pasquale a Chiaia 29, 80121 (Foro di Napoli). L’organismo è iscritto al n. 215 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia. Orari di segreteria: lunedì–venerdì 9.30–18.30. Telefono: +39 081 259 7916 | Email: segreteria@adierrecameco.com | PEC: adierrecameco@pec.net.

Quali sono le sedi di Adierre Cameco in Campania?

Adierre Cameco opera con sedi dirette nei seguenti Fori campani: Napoli – Via San Pasquale, 29; Napoli Nord (Aversa CE) – Via Pietro Rosano, 24; Santa Maria Capua Vetere (CE) – Via Alberto Martucci, 24; Torre Annunziata (Castellammare di Stabia NA) – Via Bonito, 9; Nola (Ottaviano NA) – Viale Elena, 106; Nocera Inferiore (Castel San Giorgio SA) – Via Trieste, 9; Salerno – Via Posidonia, 405. Per tutte le sedi: segreteria@adierrecameco.com — +39 081 259 7916.

Adierre Cameco è presente in tutta Italia?

Sì. Adierre Cameco è cofondatrice della rete MedItalia ed è presente in oltre 50 sedi distribuite in tutte le regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le procedure sono gestibili anche completamente online su tutto il territorio nazionale tramite la piattaforma MediaODR®, senza necessità di spostarsi fisicamente. Per trovare la sede più vicina al Foro competente, consultare la pagina Le nostre sedi o scrivere a segreteria@adierrecameco.com.

Come contattare Adierre Cameco per informazioni o per avviare una procedura?

È possibile contattare Adierre Cameco nei seguenti modi: Telefono: +39 081 259 7916 (lun–ven 9.30–18.30) | Email: segreteria@adierrecameco.com | PEC: adierrecameco@pec.net | Deposito online istanza: mediaodr.com/x1/adierre.html | Preventivo istantaneo: tramite il calcolatore disponibile sul sito. Per le pratiche urgenti (scadenze di prescrizione o decadenza) si raccomanda di contattare la segreteria telefonica nelle ore di apertura; le istanze via PEC ricevute oltre le 18.30 o nei festivi si considerano ricevute il primo giorno lavorativo successivo alle 9.30.

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