Mediazione Obbligatoria per la Divisione dei Beni in Comunione
La divisione dei beni in comunione ordinaria rientra tra le materie per cui il D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e attuato dal D.M. 150/2023, impone il preventivo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 1), accanto e in stretta connessione con la mediazione in materia di diritti reali. Si tratta di una materia distinta dalla divisione ereditaria: la comunione ordinaria riguarda beni posseduti in comproprietà da più soggetti per titoli diversi dalla successione a causa di morte -ad esempio un immobile acquistato insieme, ricevuto in donazione congiunta, o rimasto in comproprietà dopo lo scioglimento di una comunione legale tra coniugi o la cessazione di una convivenza.
Cos’è la comunione ordinaria e il diritto allo scioglimento
La comunione ordinaria è disciplinata dagli articoli 1100 e seguenti del codice civile. Ciascun comproprietario ha, ai sensi dell’art. 1111 c.c., il diritto di chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione, salvo che sia stato convenuto un patto di indivisione, la cui durata non può eccedere dieci anni. Per le modalità della divisione, l’art. 1116 c.c. rinvia, in quanto compatibili, alle norme sulla divisione ereditaria previste dagli articoli 713 e seguenti del codice civile.
In cosa si distingue dalla divisione ereditaria
Pur richiamando in larga parte le stesse norme codicistiche, la divisione della comunione ordinaria e la divisione ereditaria restano materie distinte anche ai fini della mediazione obbligatoria: la prima nasce da una comproprietà non successoria, la seconda dalla successione a causa di morte e dall’apertura della comunione tra i coeredi. Per le controversie relative alla divisione dell’asse ereditario si rimanda alla pagina dedicata alla mediazione per le successioni.
Perché la mediazione è la via preferibile per sciogliere una comunione
Il giudizio di divisione ordinaria è tra i procedimenti civili più lunghi, perché richiede tipicamente una consulenza tecnica d’ufficio per la stima e il frazionamento dei beni, e si conclude spesso con la vendita all’incanto quando il bene non è comodamente divisibile in natura. La mediazione consente ai comproprietari di raggiungere in tempi contenuti soluzioni che il giudice non potrebbe imporre nella stessa forma: l’assegnazione concordata di un bene a uno dei comproprietari con conguaglio in denaro, la vendita concordata a un terzo con ripartizione del ricavato secondo quote anche diverse da quelle legali, o soluzioni miste che tengano conto di esigenze abitative o affettive che un giudizio ordinario non è chiamato a considerare.
La procedura presso Adierre Cameco
Il procedimento di mediazione ha una durata massima di tre mesi dal deposito della domanda, prorogabile di ulteriori tre mesi su accordo delle parti comunicato all’organismo prima della scadenza (art. 6 D.Lgs. 28/2010). La mancata partecipazione senza giustificato motivo è valutata dal giudice ai fini della decisione e comporta la condanna al versamento, in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010). Adierre Cameco, organismo di mediazione iscritto al n. 215 R.O.M. presso il Ministero della Giustizia, mette a disposizione mediatori con specifica esperienza nella comproprietà immobiliare e nei rapporti tra comproprietari.
Domande frequenti
Sì. L’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 include la divisione tra le materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità, senza distinguere tra comunione ereditaria e comunione ordinaria.
La divisione ereditaria riguarda i beni caduti in successione tra coeredi; la divisione qui trattata riguarda beni in comproprietà per altro titolo, come un acquisto congiunto o una donazione a più beneficiari. Le norme applicabili sono in larga parte le stesse (artt. 713 ss. c.c., richiamati dall’art. 1116 c.c.), ma si tratta di materie distinte.
Di regola no: l’art. 1111 c.c. riconosce a ciascun comproprietario il diritto di chiedere lo scioglimento in qualsiasi momento, salvo un patto di indivisione di durata non superiore a dieci anni.
Il procedimento si conclude con verbale di mancato accordo per mancata comparizione; la mancata partecipazione senza giustificato motivo è comunque valutata dal giudice nel successivo giudizio, ai sensi dell’art. 12-bis D.Lgs. 28/2010.
