I diritti reali generano alcune delle liti più antiche e radicate del diritto civile. Le controversie sui diritti reali riguardano ciò che le persone sentono come proprio nel modo più profondo: la terra, la casa, il confine che segna il limite tra il mio e il tuo. Liti su confini di proprietà, servitù di passaggio, diritti di veduta, usucapione, comproprietà e scioglimento della comunione, enfiteusi, superficie. Dispute che spesso durano anni e logorano i rapporti di vicinato in modo irreversibile, se lasciate al solo percorso giudiziario. Quando la comunione ha origine successoria, la controversia si interseca con la mediazione in materia di successioni ereditarie, anch’essa obbligatoria; le liti sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrano invece nella distinta mediazione condominiale.

Il D.Lgs. 28/2010, come riformato dal D.Lgs. 149/2022, include espressamente le controversie in materia di diritti reali tra quelle soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. Prima di potersi rivolgere al giudice, è necessario aver tentato la mediazione.

Nel procedimento di mediazione, le parti -assistite dai propri avvocati- si confrontano davanti a un mediatore terzo e imparziale che non ha il potere di decidere, ma ha la capacità di facilitare un dialogo che spesso i litiganti non riescono più a sostenere da soli. Il mediatore aiuta a distinguere le posizioni dichiarate dagli interessi reali, aprendo la strada a soluzioni che possono essere più flessibili e soddisfacenti di qualsiasi sentenza.

Le liti sui diritti reali coinvolgono quasi sempre soggetti destinati a continuare a vivere o a operare in prossimità: vicini di casa, condomini, comproprietari, familiari. Una sentenza imposta crea un vincitore e uno sconfitto, ma non risolve la relazione. Un accordo raggiunto in mediazione, invece, è il risultato di una scelta condivisa -e per questo è molto più spesso rispettato nel tempo.

Adierre Cameco gestisce procedimenti di mediazione in materia di diritti reali con mediatori, specializzati nella materia, formati sulla complessità tecnica di questi istituti e sull’elevata conflittualità che li caratterizza.

Sotto l’etichetta “diritti reali” convivono fattispecie tecnicamente distinte, ciascuna con una propria azione a tutela: l’azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.), quando l’incertezza riguarda la linea di demarcazione tra fondi contigui; l’azione di apposizione di termini (art. 951 c.c.), quando i segni di confine mancano o sono divenuti irriconoscibili; l’azione negatoria (art. 949 c.c.), con cui il proprietario contesta l’esistenza di pretesi diritti reali altrui sul proprio bene (tipicamente una servitù); l’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), con cui si rivendica la proprietà nei confronti di chi possiede senza titolo; le controversie sulla costituzione, l’esercizio o l’estinzione di servitù, coattive (di passaggio, di acquedotto, di elettrodotto: artt. 1051 e ss. c.c.) o volontarie; l’accertamento dell’usucapione, ordinaria (venti anni di possesso continuato: art. 1158 c.c.) o abbreviata nei casi di legge; le liti sulla comunione e sul suo scioglimento (artt. 1100-1116 c.c., con rinvio, per quanto compatibile, alla disciplina della divisione ereditaria ex artt. 713 e ss. c.c.); infine i diritti reali minori di superficie (artt. 952 e ss. c.c.) ed enfiteusi (artt. 957 e ss. c.c.), oggi meno diffusi ma tuttora fonte di contenzioso nei territori dove permangono concessioni risalenti.

Un caso particolarmente frequente riguarda la comunione ordinaria -la contitolarità di un bene tra più soggetti non legata a una successione ereditaria, ad esempio un immobile acquistato insieme da più persone o pervenuto da uno scioglimento societario. Ciascun comproprietario può sempre domandare lo scioglimento della comunione, salvo che l’autorità giudiziaria non disponga una dilazione, comunque non superiore a cinque anni, ove la divisione immediata pregiudichi gli interessi degli altri partecipanti (art. 1111 c.c.). Quando i comproprietari non trovano un accordo sulle modalità di divisione -se in natura, con formazione di porzioni, o mediante vendita e ripartizione del ricavato -la controversia rientra a pieno titolo tra le materie soggette a mediazione obbligatoria: l’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 include infatti espressamente la “divisione” accanto ai “diritti reali” come autonoma materia. È una distinzione da tenere presente: quando la comunione ha origine successoria si applica la mediazione in materia di successioni ereditarie; quando ha origine diversa (acquisto congiunto, scioglimento di comunione legale tra coniugi, cessazione di un rapporto societario), la fattispecie resta nell’alveo dei diritti reali e della divisione in senso proprio. Per un approfondimento specifico su quest’ultima ipotesi, si veda la pagina dedicata alla mediazione obbligatoria per la divisione dei beni in comunione.

La tecnicità di queste materie -che intreccia diritto sostanziale, spesso accertamenti tecnici (rilievi topografici, verificazioni catastali, consulenze di parte) e una componente relazionale radicata nel tempo -richiede un mediatore in grado di comprendere gli aspetti giuridici della controversia senza sostituirsi al giudice nell’accertamento dei diritti, orientando invece le parti verso soluzioni pratiche: una diversa allocazione degli spazi, una servitù convenzionale in luogo di quella contesa, una divisione con conguagli economici. Adierre Cameco assegna questo tipo di procedimenti a mediatori con comprovata esperienza in materia di diritto immobiliare.

È obbligatorio tentare la mediazione prima di una causa su confini, servitù o usucapione?

Sì. L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 include i diritti reali tra le materie per cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La mediazione può risolvere anche una controversia su usucapione?

Sì. Le controversie in materia di usucapione rientrano tra i diritti reali disciplinati dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 e possono trovare in mediazione un accordo condiviso sul riconoscimento della titolarità del bene, evitando i tempi lunghi del giudizio ordinario.

Quanto dura il procedimento di mediazione in materia di diritti reali?

Il procedimento ha una durata massima di tre mesi dal deposito della domanda (art. 6 D.Lgs. 28/2010), prorogabile di ulteriori tre mesi su accordo delle parti comunicato all’organismo prima della scadenza.

Cosa succede se una delle parti non partecipa alla mediazione?

Ai sensi dell’art. 12-bis D.Lgs. 28/2010, la mancata partecipazione senza giustificato motivo è valutata dal giudice come argomento di prova nel giudizio successivo e comporta la condanna, a favore dell’Erario, al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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