In tribunale il giudice emette una sentenza. Una delle parti vince, l’altra perde, e spesso entrambe escono danneggiate, economicamente e nei rapporti. In mediazione il Mediatore non giudica e non impone nulla: guida le parti verso una soluzione che entrambe hanno scelto liberamente. Un accordo così ha una probabilità di tenere nel tempo incomparabilmente superiore a qualsiasi sentenza.

L’accordo di mediazione sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti è titolo esecutivo diretto: vale come una sentenza, senza passare dal tribunale (art. 12, co. 1, D.Lgs. 28/2010).

In queste materie il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità: senza averlo esperito, il giudice non può procedere con la causa. Se hai una controversia in una di queste aree, la mediazione non è un’opzione – è il primo passo obbligatorio (art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010):

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione e comodato
  • Affitto di aziende
  • Responsabilità medica e sanitaria
  • Diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari

Anche al di fuori delle materie obbligatorie, qualsiasi controversia civile o commerciale può essere portata in mediazione – su iniziativa di una o entrambe le parti, oppure in forza di una clausola contrattuale o statutaria. Stessi vantaggi, stesse garanzie, stessi benefici fiscali.

La mediazione si conclude in un massimo di sei mesi dal deposito della domanda (art. 6 D.Lgs. 28/2010). La giustizia civile italiana richiede in media oltre tre anni solo per il primo grado. Sei mesi contro tre anni: la differenza è reale e misurabile.

Le indennità di mediazione sono fissate dal D.M. 150/2023 e sono consultabili prima ancora di depositare la domanda. Nessuna sorpresa. Se al primo incontro non si raggiunge l’accordo e la procedura non prosegue, non è dovuto nulla in più. In un giudizio ordinario i costi -contributo unificato, onorari legali, CTU, rischio di soccombenza- sono spesso imprevedibili e possono moltiplicarsi nel tempo.

Tutto ciò che viene detto in mediazione non può essere usato contro di te in un eventuale giudizio successivo. Il Mediatore non può essere chiamato a testimoniare su nulla di ciò che ha ascoltato (artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010). Questa tutela non è una clausola contrattuale – è una norma di legge. Puoi parlare liberamente, esplorare soluzioni, fare proposte: nulla ti verrà ritorcere contro.

In mediazione nessuno ti impone nulla. Sei libero di accettare o rifiutare qualsiasi proposta, in qualsiasi momento. Se la mediazione non porta a un accordo, puoi sempre procedere in giudizio — senza precluderti nulla. Ma se l’accordo si trova, è un accordo che hai scelto: costruito sui tuoi interessi reali, non su una posizione giuridica formale.

Partecipare a una mediazione non è solo conveniente — è fiscalmente vantaggioso. La legge prevede benefici concreti che trasformano parzialmente il costo della procedura in un credito recuperabile:

  • Credito d’imposta fino a € 600,00 sulle indennità di mediazione e sugli onorari del tuo avvocato per ogni procedura — fino a € 2.400,00 annui per le persone fisiche e € 24.000,00 per le persone giuridiche
  • Credito d’imposta fino a € 518,00 sul contributo unificato del giudizio estinto a seguito dell’accordo
  • Verbale di accordo esente da imposta di registro fino a € 100.000,00 di valore
  • Patrocinio a spese dello Stato per le parti non abbienti – sia per l’assistenza legale sia per le indennità di mediazione

Presenti la domanda di mediazione ad Adierre Cameco via PEC o tramite la piattaforma telematica MediaODR®. Indichi l’oggetto della controversia e il suo valore. È tutto qui.

Adierre Cameco designa il Mediatore tra i professionisti iscritti al proprio elenco e fissa il primo incontro entro quaranta giorni dal deposito (art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010). Tutte le parti ricevono la convocazione con le modalità e i tempi previsti dalla legge.

Il Mediatore illustra le regole e verifica la disponibilità delle parti a proseguire. Se si decide di continuare, la mediazione entra nel vivo: sessioni congiunte e separate, proposte, trattativa guidata. Se invece non si prosegue, la procedura si chiude senza costi aggiuntivi.

Se le parti trovano un’intesa, il Mediatore redige il verbale di conciliazione. Sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti, l’accordo è immediatamente un titolo esecutivo. La controversia è chiusa -senza sentenze, senza appelli, senza anni di attesa-.

✔ Durata massima: 6 mesi – contro oltre 3 anni di giudizio ordinario
✔ Costi certi e consultabili prima del deposito – nessuna sorpresa
✔ Riservatezza garantita per legge – artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010
✔ Accordo con valore di titolo esecutivo – come una sentenza
✔ Credito d’imposta fino a €600,00 per procedura
✔ In presenza a Napoli, nel sedi dirette e convenzionate, o in modalità telematica, su tutto il territorio nazionale

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