Partecipazione alla mediazione e procura speciale: delegati, poteri e requisiti
In breve
La questione della validità della partecipazione tramite delegato al primo incontro di mediazione registra un orientamento contrastante.
La giurisprudenza di legittimità è in evoluzione sui requisiti della procura speciale per la mediazione: restano fermi il principio della procura sostanziale e il requisito della pienezza dei poteri, mentre sono in contrasto le decisioni più recenti sulla comparizione del difensore.
Cass. Sez. III civ., Ord. n. 9608/2026 (15/4/2026) ha affermato che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non soddisfa la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare il ruolo di parte e di assistente. In senso diverso Cass. Sez. II civ., Ord. n. 10978/2026 (24/4/2026), che ammette la rappresentanza sostanziale anche nella persona dello stesso difensore, con procura scritta senza necessità di autenticazione (art. 1392 c.c.): di qui il contrasto.
Riferimento normativo
Art. 8 co. 4 e 4-bis D.Lgs. 28/2010 (delega: firma non autenticata e documento di identità del delegante); Art. 1392 c.c.
Pronunce di riferimento
- Cass. Sez. I civ., Ord. n. 18106/2024 (2/7/2024)
- Cass. Sez. III civ., Sent. n. 14676/2025 (31/5/2025)
- Cass. Sez. III civ., Ord. n. 9608/2026 (15/4/2026)
- Cass. Sez. II civ., Ord. n. 10978/2026 (24/4/2026)
Per approfondire
- Avvocato delegato in mediazione: quando il difensore può rappresentare la parte
- La procura sostanziale alla mediazione delegata: dalla forma all’identificazione, dopo il correttivo Cartabia
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Vai all’Osservatorio →A cura della Direzione Scientifica di Adierre Cameco (Avv. Marino Iannone). Aggiornato il 25 settembre 2026. Sintesi informativa: verificare le pronunce sulle banche dati prima dell’uso professionale.
