Chi non può o non vuole partecipare personalmente alla mediazione può farsi rappresentare.

Lo prevede l’art. 8 D.Lgs. 28/2010, e nella prassi è la soluzione più diffusa quando la parte è una società, un ente pubblico o, semplicemente, una persona fisica impossibilitata a presenziare. Il comma 4 dell’art. 8 pone la regola sostanziale: la delega, per giustificati motivi, può essere conferita a un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Il comma 4-bis, introdotto dal correttivo Cartabia (D.Lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025), ne disciplina la forma:

“La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.”

Il regime ordinario, dunque, non richiede più l’autentica di un pubblico ufficiale (riservata, in via di eccezione, ai soli casi dell’art. 11, comma 7): richiede invece che l’identità sia documentata, e non su un solo versante. La norma impone due adempimenti distinti: il documento di delega deve recare gli estremi del documento d’identità del delegante, e il delegato deve a sua volta esibire, al momento dell’incontro, copia del proprio documento d’identità, da acquisire agli atti. È proprio questo secondo adempimento, spesso trascurato nella prassi, a fare la differenza: la garanzia non si esaurisce nell’identificare chi conferisce il potere, ma richiede che sia identificabile, allo stesso modo e in modo autonomo, anche chi lo esercita.

Cass., Sez. III, ord. 20 giugno 2026, n. 20992: l’identificazione del delegante non può essere autocertificata dal delegato

Nel caso deciso dalla Suprema Corte, la parte aveva conferito al proprio difensore una procura sostanziale alla mediazione, distinta da quella alle liti, sottoscritta senza autenticazione e “accettata” dallo stesso avvocato delegato. La Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto la delega sufficiente; la Cassazione ha cassato la sentenza e deciso nel merito, escludendo che quella modalità integrasse una valida procura sostanziale, per difetto della preventiva identificazione del delegante.

La motivazione, richiamando il precedente conforme di Cass. n. 8473/2019, afferma che il potere di autenticare la sottoscrizione della procura sostanziale non rientra tra le facoltà dell’avvocato, nemmeno quando il potere di rappresentanza è conferito allo stesso professionista. È una formula che la Corte riprende da un precedente del 2019, anteriore al correttivo Cartabia e alla forma libera oggi prevista dal comma 4-bis: nella sostanza, però, il principio resta coerente con il regime attuale, e ne anticipa la logica. Se l’identificazione del delegante deve risultare da un dato autonomo e verificabile, quel dato non può provenire dallo stesso soggetto che, ricevendo la delega, ne trae il potere di agire: l'”accettazione” dell’avvocato non sostituisce, né nel regime previgente né in quello vigente, gli estremi del documento d’identità del delegante che la norma richiede.

Una notazione di metodo: il testo della pronuncia, per come letto in questa sede, motiva richiamando la nozione di “autentica” propria di Cass. n. 8473/2019, senza citare espressamente il comma 4-bis. Non risulta con certezza, dalla sola lettura della massima, se la vicenda fosse già soggetta ratione temporis al nuovo regime: la lettura qui proposta è una ricostruzione sistematica, non una citazione letterale della motivazione su questo specifico punto.

Corte d’Appello di Milano, sez. civile, sent. 26 agosto 2026, n. 2409: la scrittura privata basta, se chi identifica è un soggetto diverso dal delegato

La Corte d’Appello di Milano ha affrontato una fattispecie diversa: la parte aveva conferito la rappresentanza in mediazione non al proprio difensore, ma a un procuratore speciale, tramite scrittura privata non autenticata. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda per invalidità della procura; la Corte ha riformato la decisione, richiamando propri precedenti (nn. 465/2026, 566/2025, 2584/2025) e di legittimità (Cass. nn. 14676/2025, 8473/2019, 30379/2024), e ha ritenuto la delega valida in quanto il rappresentante era a conoscenza dei fatti di causa e munito del potere di disporre dei diritti sostanziali controversi, in coerenza con lo standard sostanziale posto dal comma 4 dell’art. 8.

Due pronunce, una sola linea di demarcazione

Lette insieme, le due decisioni non sono in contrasto: individuano, da prospettive diverse, lo stesso confine, oggi scritto nella legge. Il problema non è la libertà di forma della procura sostanziale, che il comma 4-bis ammette espressamente anche a mezzo scrittura privata non autenticata. Il problema è la coincidenza tra chi riceve il potere di rappresentanza e chi dovrebbe garantire l’identificazione di chi lo conferisce: quella coincidenza svuota la funzione di garanzia della norma, perché nessuno, in quel momento, verifica davvero, in modo autonomo, l’identità del delegante.

Per chi assiste le parti in mediazione, la ricaduta pratica è diretta, e va oltre la sola posizione del delegante. Il documento di delega deve recare gli estremi del documento d’identità del delegante; ma, soprattutto quando il delegato è lo stesso avvocato che ha raccolto la firma, occorre curare con pari attenzione il secondo adempimento richiesto dal comma 4-bis: la consegna, agli atti della procedura, di copia del documento d’identità del delegato. È un adempimento che la prassi tende a trascurare perché riguarda chi è già presente in sala, non chi è assente; ma è precisamente l’omissione che, letta alla luce di Cass. n. 20992/2026, espone la delega al rischio di invalidità. Solo nei casi rientranti nell’art. 11, comma 7, resta necessaria l’autentica di un pubblico ufficiale: al di fuori di questi, la forma libera è la regola, non l’eccezione, ma è una forma libera che si regge sulla completezza documentale di entrambe le identificazioni, non su una sola.

Avv. Marino Iannone
Responsabile Scientifico, Adierre Cameco S.r.l. – Organismo di Mediazione ed Ente di Formazione


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