Scheda di orientamento

Improcedibilità per omessa mediazione: rilevabilità, decadenza e sanatoria

Aggiornata il 22/10/2026 · a cura di Avv. Marino Iannone, responsabile scientifico

Consolidato

Riferimento normativo

Art. 5, commi 1 e 2, e art. 6 D.Lgs. 28/2010 (come modificati dal D.Lgs. 149/2022)

Orientamento della Cassazione

Testo vigente. Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6; a tale udienza accerta se la condizione è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 2).

Giurisprudenza di legittimità. Cass. Sez. III civ., Ord. n. 33223/2024 (18/12/2024): l’improcedibilità della domanda deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla conclusione del procedimento di mediazione; in difetto il vizio resta sanato. La stessa pronuncia affronta anche il profilo della specificità del motivo d’appello (art. 342 c.p.c.) e dell’onere di autosufficienza del ricorso (art. 366, n. 6, c.p.c.). Cass. Sez. III civ., Ord. n. 12858/2025 (13/05/2025): l’improcedibilità non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento della mediazione, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e l’inottemperanza non è stata rilevata né eccepita alla prima udienza successiva.

Orientamento dei giudici di merito

Trib. Salerno, Sent. n. 3622/2026 (dep. 12/06/2026), conforme a Cass. n. 12858/2025: il giudice che non ha rilevato d’ufficio il difetto di mediazione entro la prima udienza non può più farlo nelle fasi successive; il vizio si sana per decorrenza del termine preclusivo.

Trib. Trento, Sent. n. 712/2026 (dep. 12/06/2026): in una controversia di usucapione l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è rigettata, perché la mediazione è stata esperita in pendenza del giudizio davanti a un organismo di mediazione; la condizione di procedibilità si avvera anche in corso di causa, con sanatoria del difetto originario.

Trib. Messina, Sent. n. 1842/2026 (pubbl. 07/10/2026; R.G. 1370/2024): la sentenza passata in giudicato che ha dichiarato improcedibile la domanda per mancato o tardivo esperimento della mediazione demandata decide su un presupposto processuale e non produce giudicato sostanziale; la domanda può essere riproposta in un nuovo giudizio.

Trib. Siracusa, Sent. n. 1845/2026 (pubbl. 12/10/2026; R.G. 1575/2024): assegnato il termine dopo l’instaurazione del contraddittorio, la mediazione svolta e conclusa negativamente integra la condizione di procedibilità; l’eccezione di omesso previo esperimento è rigettata.

Trib. Padova, decreto collegiale (pubbl. 06/10/2026; R.G. 12095/2025): nel procedimento di revoca dell’amministratore di condominio, rilevata la mancata mediazione e concesso il rinvio, il ricorso è dichiarato improcedibile perché il ricorrente ha scelto di non avviarla per contenere i costi. L’applicabilità della condizione di procedibilità ai procedimenti camerali di revoca non è pacifica e il decreto non motiva sul punto.

Approfondimenti

Cass. III civ. Ord. n. 33223/2024 | Cass. III civ. Ord. n. 12858/2025 | Trib. Salerno n. 3622/2026 | Trib. Trento n. 712/2026 | Art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 | Art. 6 D.Lgs. 28/2010 | Trib. Messina n. 1842/2026 | Trib. Siracusa n. 1845/2026 | Trib. Padova decr. R.G. 12095/2025

Massime collegate a questa scheda

  • Tribunale di Siracusa Civile, Sentenza n. 1845 (in pubblicazione)
  • Tribunale di Messina Civile, Sentenza n. 1842 (in pubblicazione)
  • Tribunale di Padova Volontaria giurisdizione, Decreto n. s.n. (R.G. 12095/2025) (in pubblicazione)

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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