Calcolatore e Guida al Credito d’Imposta per la Mediazione Civile e Commerciale
Strumento di orientamento

Calcolatore e Guida al Credito d’Imposta per la Mediazione Civile e Commerciale

Stima il credito d’imposta spettante sull’indennità versata all’organismo di mediazione (art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/2010) e ottieni le indicazioni per presentare l’istanza sul portale del Ministero della Giustizia.

Esito della procedura di mediazione

Nei casi di mediazione demandata dal giudice o obbligatoria ex art. 5, comma 1, hai diritto anche a un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al tuo avvocato per l’assistenza nella procedura (art. 20, comma 1, secondo periodo). Attenzione: questo credito non si somma senza limiti a quello sull’indennità — l’art. 20, comma 2 fissa un tetto complessivo di 600 € per procedura per parte, comprensivo di entrambi i crediti (indennità + compenso avvocato). Il credito sul compenso legale va comunque richiesto separatamente sul portale LSG, nei limiti dei parametri forensi.

Altri benefici fiscali della mediazione (oltre al credito su questa pagina)
  • Esenzione da bollo e altre imposte: tutti gli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto (art. 17, comma 1, D.Lgs. 28/2010).
  • Esenzione dall’imposta di registro: il verbale di accordo è esente entro un valore di 100.000 €; oltre tale soglia, l’imposta è dovuta solo sull’eccedenza (art. 17, comma 2, D.Lgs. 28/2010).
  • Credito d’imposta sul compenso dell’avvocato: nelle mediazioni obbligatorie (art. 5, comma 1) o demandate dal giudice, è riconosciuto un credito sul compenso corrisposto al proprio legale, nei limiti dei parametri forensi — ma cumulato con quello sull’indennità entro lo stesso tetto di 600 € per procedura per parte, dimezzato in caso di mancato accordo (art. 20, commi 1 e 2).
  • Credito d’imposta sul contributo unificato: fino a 518 €, se il giudizio pendente si estingue a seguito di un accordo raggiunto in una mediazione demandata dal giudice. È un credito autonomo, non compreso nel tetto di 600 € (art. 20, comma 3).
  • Patrocinio a spese dello Stato: chi è ammesso al patrocinio è esonerato dal pagamento dell’indennità di mediazione nelle procedure obbligatorie o demandate dal giudice (art. 17, comma 6; artt. 15-bis e seguenti, D.Lgs. 28/2010).

Tutti i crediti d’imposta indicati sono soggetti ai limiti annuali complessivi di 2.400 € per le persone fisiche e 24.000 € per le persone giuridiche (art. 20, comma 2).

1 · Riepilogo del calcolo

€ 0,00

Codice tributo F24: 7067
“Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” (istituito con Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 14 maggio 2024). Il credito è utilizzabile in compensazione solo dopo la comunicazione dell’importo riconosciuto da parte del Ministero della Giustizia.

Il credito è cumulabile fino a un tetto di 600 € per procedura, entro un limite annuale complessivo di 2.400 € per le persone fisiche e di 24.000 € per le persone giuridiche. La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura.

2 · Guida alla presentazione dell’istanza sul portale LSG

Per ottenere il riconoscimento del credito è necessario presentare un’istanza sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (LSG), accedendo con SPID, CIE (almeno livello 2) o CNS. Nell’istanza dovrai indicare l’organismo di mediazione, il numero della procedura e l’importo dell’indennità versata, allegando la documentazione richiesta.

🔗 Presenta l’istanza sul portale LSG del Ministero della Giustizia

Conserva il verbale di mediazione e la ricevuta di pagamento tracciabile dell’indennità (i pagamenti in contanti non danno diritto al credito): sono i documenti da allegare all’istanza e da esibire al commercialista o in caso di controllo.

3 · Avvertenza

Questo strumento fornisce una stima orientativa basata sull’art. 20 D.Lgs. 28/2010 e sulla prassi vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica da parte di un professionista né la procedura ufficiale sul portale LSG.

Riepilogo credito d’imposta mediazione — Adierre Cameco

Data e ora di elaborazione:

Indennità inserita:

Esito della procedura:

Mediazione demandata dal giudice:

Credito calcolato:

Codice tributo F24: 7067 — indennità ODM e compenso avvocato, art. 20 D.Lgs. 28/2010

Promemoria: il credito è utilizzabile in compensazione solo dopo aver presentato l’istanza sul portale del Ministero della Giustizia (indirizzo: lsg.giustizia.it, accesso con SPID/CIE/CNS) e aver ricevuto la comunicazione dell’importo riconosciuto. Conservare verbale di mediazione e ricevuta di pagamento tracciabile dell’indennità.

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