Proposta del mediatore: presupposti, contenuto e conseguenze processuali del rifiuto
In breve
L’art. 11 D.Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. 149/2022) prevede che, se le parti non raggiungono un accordo, il mediatore possa formulare una proposta di conciliazione; è tenuto a formularla se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima di formularla, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13. La proposta è formulata e comunicata alle parti per iscritto; le parti, entro sette giorni, fanno pervenire per iscritto l’accettazione o il rifiuto; il silenzio equivale a rifiuto.
Riferimento normativo
Art. 11 D.Lgs. 28/2010 (mod. D.Lgs. 149/2022); Art. 13 D.Lgs. 28/2010 (mod. D.Lgs. 149/2022)
L’analisi della giurisprudenza di merito, gli approfondimenti e le note operative sono nell’Osservatorio, riservato ai professionisti registrati.
Vai all’Osservatorio →A cura della Direzione Scientifica di Adierre Cameco (Avv. Marino Iannone). Aggiornato il 25 settembre 2026. Sintesi informativa: verificare le pronunce sulle banche dati prima dell’uso professionale.
