Domanda riconvenzionale e mediazione obbligatoria: nessun secondo tentativo è necessario
In breve
Cass. Sez. Un. civ., Sent. n. 3452/2024 (7/2/2024) — pronuncia nomofilattica — ha risolto il contrasto giurisprudenziale sulla domanda riconvenzionale in mediazione obbligatoria. Le Sezioni Unite hanno affermato che la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali: il tentativo di mediazione non è richiesto per la riconvenzionale, sia essa connessa o «eccentrica» rispetto alla domanda principale.
Ne consegue che non è mai necessario un secondo tentativo di mediazione per la domanda riconvenzionale.
Riferimento normativo
Art. 5 co. 1 e 2 D.Lgs. 28/2010; Art. 36 c.p.c.
Pronunce di riferimento
- Cass. Sez. Un. civ., Sent. n. 3452/2024 (7/2/2024)
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Vai all’Osservatorio →A cura della Direzione Scientifica di Adierre Cameco (Avv. Marino Iannone). Aggiornato il 25 settembre 2026. Sintesi informativa: verificare le pronunce sulle banche dati prima dell’uso professionale.
