La mediazione può dirsi correttamente esperita solo con la presenza personale della parte anche quando il convenuto non aderisce alla procedura.
La mancata ed ingiustificata comparizione in qualunque tipologia di mediazione, comporta la condanna per la parte assente al versamento all’Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Giudice di Pace di Napoli – Ordinanza 27.02.2017
Necessaria la partecipazione dell’istante anche se il convenuto è assente
Pubblicato il 27 Febbraio 2017
