Non è obbligatorio esperire una nuova mediazione sulle domande spiegate dal convenuto in riconvenzionale e dai terzi o nei confronti dei terzi chiamati in causa.
La mediazione civile deve intendersi ragionevolmente limitata all’iniziativa processuale che dà vita ad un processo e pertanto non si estende anche ai fenomeni di ampliamento dell’ambito oggettivo del giudizio già avviato.


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