La differenza che cambia tutto: il Mediatore non decide. Decidete voi.
In tribunale il giudice emette una sentenza. Una delle parti vince, l’altra perde, e spesso entrambe escono danneggiate, economicamente e nei rapporti. In mediazione il Mediatore non giudica e non impone nulla: guida le parti verso una soluzione che entrambe hanno scelto liberamente. Un accordo così ha una probabilità di tenere nel tempo incomparabilmente superiore a qualsiasi sentenza.
L’accordo di mediazione sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti è titolo esecutivo diretto: vale come una sentenza, senza passare dal tribunale (art. 12, co. 1, D.Lgs. 28/2010).
Mediazione obbligatoria e volontaria – quando si applica
Mediazione obbligatoria – devi provarla prima di andare in giudizio
In queste materie il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità: senza averlo esperito, il giudice non può procedere con la causa. Se hai una controversia in una di queste aree, la mediazione non è un’opzione – è il primo passo obbligatorio (art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010):
- Condominio
- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione e comodato
- Affitto di aziende
- Responsabilità medica e sanitaria
- Diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
Mediazione volontaria – puoi sceglierla in qualsiasi momento
Anche al di fuori delle materie obbligatorie, qualsiasi controversia civile o commerciale può essere portata in mediazione – su iniziativa di una o entrambe le parti, oppure in forza di una clausola contrattuale o statutaria. Stessi vantaggi, stesse garanzie, stessi benefici fiscali.
5 vantaggi concreti che non trovi in tribunale
1. Tempi certi: massimo 6 mesi
La mediazione si conclude in un massimo di sei mesi dal deposito della domanda (art. 6 D.Lgs. 28/2010). La giustizia civile italiana richiede in media oltre tre anni solo per il primo grado. Sei mesi contro tre anni: la differenza è reale e misurabile.
2. Costi certi: sai prima quanto spendi
Le indennità di mediazione sono fissate dal D.M. 150/2023 e sono consultabili prima ancora di depositare la domanda. Nessuna sorpresa. Se al primo incontro non si raggiunge l’accordo e la procedura non prosegue, non è dovuto nulla in più. In un giudizio ordinario i costi -contributo unificato, onorari legali, CTU, rischio di soccombenza- sono spesso imprevedibili e possono moltiplicarsi nel tempo.
3. Riservatezza garantita dalla legge – non dalle promesse
Tutto ciò che viene detto in mediazione non può essere usato contro di te in un eventuale giudizio successivo. Il Mediatore non può essere chiamato a testimoniare su nulla di ciò che ha ascoltato (artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010). Questa tutela non è una clausola contrattuale – è una norma di legge. Puoi parlare liberamente, esplorare soluzioni, fare proposte: nulla ti verrà ritorcere contro.
4. Controlli tu il risultato – non il giudice
In mediazione nessuno ti impone nulla. Sei libero di accettare o rifiutare qualsiasi proposta, in qualsiasi momento. Se la mediazione non porta a un accordo, puoi sempre procedere in giudizio — senza precluderti nulla. Ma se l’accordo si trova, è un accordo che hai scelto: costruito sui tuoi interessi reali, non su una posizione giuridica formale.
5. Lo Stato ti rimborsa parte dei costi
Partecipare a una mediazione non è solo conveniente — è fiscalmente vantaggioso. La legge prevede benefici concreti che trasformano parzialmente il costo della procedura in un credito recuperabile:
- Credito d’imposta fino a € 600,00 sulle indennità di mediazione e sugli onorari del tuo avvocato per ogni procedura — fino a € 2.400,00 annui per le persone fisiche e € 24.000,00 per le persone giuridiche
- Credito d’imposta fino a € 518,00 sul contributo unificato del giudizio estinto a seguito dell’accordo
- Verbale di accordo esente da imposta di registro fino a € 100.000,00 di valore
- Patrocinio a spese dello Stato per le parti non abbienti – sia per l’assistenza legale sia per le indennità di mediazione
Come funziona la procedura – 4 passi
Passo 1 – Depositi la domanda
Presenti la domanda di mediazione ad Adierre Cameco via PEC o tramite la piattaforma telematica MediaODR®. Indichi l’oggetto della controversia e il suo valore. È tutto qui.
Passo 2 – Nominiamo il Mediatore e convochiamo le parti
Adierre Cameco designa il Mediatore tra i professionisti iscritti al proprio elenco e fissa il primo incontro entro quaranta giorni dal deposito (art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010). Tutte le parti ricevono la convocazione con le modalità e i tempi previsti dalla legge.
Passo 3 – Il primo incontro
Il Mediatore illustra le regole e verifica la disponibilità delle parti a proseguire. Se si decide di continuare, la mediazione entra nel vivo: sessioni congiunte e separate, proposte, trattativa guidata. Se invece non si prosegue, la procedura si chiude senza costi aggiuntivi.
Passo 4 — L’accordo
Se le parti trovano un’intesa, il Mediatore redige il verbale di conciliazione. Sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti, l’accordo è immediatamente un titolo esecutivo. La controversia è chiusa -senza sentenze, senza appelli, senza anni di attesa-.
✔ Durata massima: 6 mesi – contro oltre 3 anni di giudizio ordinario
✔ Costi certi e consultabili prima del deposito – nessuna sorpresa
✔ Riservatezza garantita per legge – artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010
✔ Accordo con valore di titolo esecutivo – come una sentenza
✔ Credito d’imposta fino a €600,00 per procedura
✔ In presenza a Napoli, nel sedi dirette e convenzionate, o in modalità telematica, su tutto il territorio nazionale
La tua controversia può essere risolta in mediazione.
Contattaci oggi: il primo confronto è gratuito.
adierrecameco@pec.net | Via San Pasquale, 29 – 80121 Napoli | www.adierrecameco.com
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