Nelle liti condominiali, se il giudice dispone la mediazione, l’avv. del condominio deve partecipare, anche senza la preventiva autorizzazione assembleare, in quanto l’adesione all’invito e l’avvio della procedura mediativa costituiscano un’estrinsecazione del potere di assistenza e di rappresentanza processuale di cui all’art. 84, comma I, c.p.c.
Tribunale di Milano – Sentenza del 27/11/2015
L’avv. deve avviare la mediazione anche senza la preventiva autorizzazione del condominio.
Pubblicato il 27 Novembre 2015
