INDICI DI MEDIABILITÀ E RUOLO DEL MAGISTRATO NELLA MEDIAZIONE DELEGATA

contributo scientifico pubblicato su giustizia civile.com

di MARINO IANNONE

 Nel contesto della risoluzione alternativa delle controversie (ADR), la mediazione civile si configura come strumento essenziale per promuovere soluzioni consensuali e ridurre il carico del sistema giudiziario. Gli indici di mediabilità, intesi come sistema strutturato di criteri per valutare l’idoneità di una controversia a essere risolta attraverso la mediazione, rappresentano un elemento chiave in questo processo. Tuttavia, l’utilizzo della mediazione demandata dal magistrato (art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) solleva delicate questioni riguardo alla discrezionalità giudiziale e ai rischi di abuso. Questo articolo analizza i fondamenti teorici degli indici di mediabilità, le loro applicazioni pratiche e le criticità connesse alla mediazione demandata, avanzando proposte per garantire un uso equilibrato dello strumento.

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Definizione e finalità degli indici di mediabilità – 3. Principali elementi costitutivi degli indici di mediabilità – 4. La mediazione demandata e i rischi di abuso o di eccessivo formalismo – 5. Il ruolo complementare della cultura giuridica e della trasparenza. Una comparazione con gli ordinamenti stranieri – 6. Conclusioni

 Premessa

L’efficacia della mediazione civile come strumento di giustizia consensuale dipende dalla capacità del sistema di garantire trasparenza, equità e risultati prevedibili. Gli indici di mediabilità, in questo contesto, non sono mere categorie tecniche, ma presupposti indispensabili per costruire la fiducia dei cittadini nell’istituto e per evitare prevedibili fallimenti conseguenti all’imposizione alle parti di tentativi di mediazione forzati in casi inappropriati capaci di minare solo credibilità dello strumento.

Cittadini e operatori legali accettano la mediazione solo se percepiscono il processo come trasparente e non arbitrario. Gli indici di mediabilità forniscono un quadro di riferimento chiaro, che permette alle parti di comprendere i criteri alla base dell’invito alla mediazione, valutare proattivamente le probabilità di successo, con la possibilità di contestare decisioni incongruenti sulla base di parametri oggettivi. In assenza di tali indici, la mediazione rischia di essere percepita come uno strumento per sgravare i tribunali, anziché risolvere conflitti, generando sfiducia e tradendo di fatto la sua finalità conciliativa, soprattutto in contesti con squilibri di potere (si pensi ai rapporti tra i consumatori e i professionisti).

 

  1. Definizione e finalità degli indici di mediabilità

Gli indici di mediabilità possono essere definiti come un insieme di indicatori che permettono di determinare se la mediazione possa configurarsi come un percorso efficace, consigliabile o, in taluni casi, obbligatorio per le parti coinvolte.

Essi svolgono una funzione duplice: la prima consiste nella valutazione preliminare dell’opportunità della mediazione in quanto forniscono uno strumento di analisi ex ante per stimare la probabilità di successo di un processo mediativo. La seconda è quella di ottimizzazione del sistema giudiziario, perché contribuiscono a decongestionare i tribunali, indirizzando verso la mediazione le controversie più idonee [1].

 

  1. Principali elementi costitutivi degli indici di mediabilità

L’analisi della mediabilità si fonda su tre categorie di elementi chiave a cui sia il mediatore sia il magistrato devono guardare.

La prima è quella riferita alla natura della controversia [2].

A tal fine occorre:

i) valutare se il diritto che si intende esercitare è disponibile;

ii) esaminare la complessità e la disponibilità delle parti a transigere;

iii) vagliare la peculiarità dei soggetti della lite e della disputa stessa.

Con riguardo alla disponibilità dell’oggetto del contendere, le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili (es. patrimoniali, contrattuali, risarcitorie) sono intrinsecamente più mediabili [3], tant’è che nel nostro ordinamento giuridico, il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, identificando specifiche materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, funge da “indice giuridico” di mediabilità. Tra queste rientrano, appunto, le controversie in materia di diritti reali, condominio, risarcimento danni da responsabilità medica e contratti assicurativi [4]. Ciò non significa che dette controversie abbiano ad oggetto questioni tecnicamente semplici, come dimostrano gli indici di mediabilità che sono a base della scelta legislativa per l’individuazione delle materie sottoposte alla mediazione obbligatoria [5].

Giova ricordare come la corte Costituzionale, nella sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, ha ribadito che la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione (art. 24 Cost.), purché non si trasformi in un mero adempimento formale.

Guardando, poi alla altra categoria, quella della complessità della vicenda, va distinto se essa sia tecnica o emotiva.

Le controversie con elevata complessità tecnica (es. proprietà intellettuale) o con forte componente emotiva (es. dispute familiari) possono trarre beneficio dalla flessibilità della mediazione. In effetti, nelle dispute in cui l’aspetto tecnico assorbe l’attenzione delle parti e del mediatore (controversie in materia di proprietà intellettuale, valutazioni peritali complesse, questioni medico-legali), la mediazione permette di semplificare discussioni intricate, coinvolgendo esperti tecnici e facilitando la comprensione reciproca; mentre in quelle dove la componente emotiva è preponderante, come le

dispute familiari (es. affidamento figli, divisione patrimoniale), od anche nei conflitti interpersonali, la mediazione si rivela particolarmente efficace nella gestione delle dinamiche emotive, favorendo un dialogo costruttivo per la ricerca di soluzioni condivise.

Altro criterio adoperato per la mediabilità è la valutazione circa la disponibilità e le caratteristiche delle parti. Infatti, la volontà delle parti di impegnarsi in un dialogo costruttivo e di ricercare un accordo rappresenta un indice primario di mediabilità. In tale ambito si valuta se vi sono fattori prognostici positivi, come la predisposizione alla cooperazione – od anche l’ascolto reciproco – e negoziazione in buona fede; ovvero se emergono fattori prognostici negativi, come la riluttanza o la c.d. pre-concettualizzazione negativa verso la mediazione, od ancora la mancanza di commitment (impegno) da parte delle parti [6].

Inoltre, sempre ai fini della valutazione della caratteristica dei soggetti in contrasto conta stabilire anche se tra i litiganti vi sia un rapporto continuativo. Ad esempio, nelle liti tra soci che devono continuare a collaborare, o tra condomini che condividono spazi comuni, od anche nei conflitti tra genitori separati che devono gestire l’affidamento dei figli. In questi casi, la mediazione si rivela uno strumento efficace per gestire il conflitto in modo da tutelare, per quanto possibile, il rapporto futuro [7].

Infine, occorre considerare, nell’ambito della valutazione di mediabilità, anche l’indice che riguarda il contesto procedurale e temporale. Invero, come già riferito, nel nostro ordinamento il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede la mediazione obbligatoria per specifiche materie [8], configurandosi come un indice giuridico di mediabilità. Inoltre, la mediazione si caratterizza per una durata generalmente inferiore e costi più contenuti rispetto al contenzioso giudiziario con l’evidente vantaggio di ottenere soluzioni tempestive, particolarmente utili in contesti che richiedono rapidità (es. controversie commerciali) con un concreto contenimento dei costi legali e procedurali [9].

Infine, sempre con riguardo al contesto procedurale, in fase preliminare di un procedimento giudiziario, il giudice può svolgere una valutazione incidenter tantum della mediabilità del caso e invitare le parti a esperire un tentativo di mediazione (art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28).

In definitiva, la valutazione degli indici di mediabilità rappresenta un passaggio cruciale per orientare la scelta della mediazione civile. La natura della controversia, la disponibilità delle parti e il contesto procedurale e temporale costituiscono elementi chiave per determinare l’idoneità di una controversia a essere risolta attraverso la mediazione.

  1. La mediazione demandata e i rischi di abuso o di eccessivo formalismo

Allo scopo di valorizzare ed incentivare la mediazione demandata dal giudice, il legislatore delegato ha trasfuso nel nuovo art. 5-quater la disciplina contenuta nell’originario art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, confermando il potere del giudice, anche in sede di appello, di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione tramite l’adozione di un’ordinanza motivata, nella quale dare conto delle circostanze valutate e relative alla natura della causa, allo stato di istruzione della stessa e al comportamento delle parti [10]. Già la Commissione Alpa, prendendo posizione

anche riguardo alla mediazione endo-processuale, riteneva «molto importante l’istituto della mediazione demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) per la promozione e il corretto impiego dell’istituto, dal momento che, a differenza della mediazione imposta prima del giudizio in base ad una valutazione astratta del legislatore, il giudice può svolgere una valutazione della mediabilità in concreto del conflitto» [11].

L’art. 5-quater, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, dunque, attribuisce al magistrato il potere di “invitare le parti, anche in corso di causa, a esperire un tentativo di mediazione”, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, estendendo la mediazione a controversie non incluse tra quelle elencate dall’art. 5 c.d. a “mediazione obbligatoria”, rendendo di fatto il procedimento di mediazione equiparato a quella c.d. “obbligatoria” [12].

Tale potere si era affermato già prima della nuova formulazione, in virtù del quale il magistrato poteva “demandare” le parti in lite innanzi il mediatore, sia se non avessero assolto all’obbligo di tentare la giustizia consensuale, sia se si fossero già preventivamente incontrati; sia se la materia controversa fosse tra quelle “obbligatorie”, sia se non lo fosse.

Questo strumento, pur finalizzato a promuovere soluzioni consensuali, presenta due profili critici.

Innanzitutto, una potenziale eccessiva discrezionalità. E ciò anche perché l’art. 5 quater non prevede alcuna conseguenza nel caso in cui in ordinanza manchi del tutto o sia meramente apparente la motivazione, attenuando di fatto la portata concreta dell’obbligo, in quanto i destinatari in questo caso “non hanno alcun rimedio per contestare il provvedimento, dovendo comunque iniziare, giustificabile o no che sia, il percorso dinanzi il mediatore” [13].

A ben vedere, la norma non fornisce parametri vincolanti per guidare il giudice nella scelta di demandare la mediazione, e l’assenza di una “tassonomia di mediabilità”, con la discrezionalità che ne consegue, rischia di snaturare la mediazione in uno strumento di gestione del carico giudiziario [14].

La mancanza di criteri condivisi, dunque, potrebbe comportare una possibile incoerenza applicativa attraverso decisioni divergenti tra tribunali o persino tra sezioni dello stesso tribunale (p.e. un giudice potrebbe invitare alla mediazione una controversia condominiale complessa, mentre un altro rifiutarsi di farlo in un caso analogo); così come, in altri casi si potrebbe manifestare il rischio di arbitrio, quando la valutazione si basa su criteri soggettivi (esperienza personale, sensibilità del giudice), aprendo alla possibilità ad oggettivi abusi.

Né, al contempo, la “demandata” può diventare una formalità obbligata.

Sul punto il giudice di legittimità già ha indicato il percorso, rammentando che la mediazione non può essere imposta come mero adempimento burocratico, svuotata della sua funzione dialogica, affermando che il giudice deve valutare la concreta possibilità di successo della mediazione, evitando inviti generici o automatici [15].

È pur vero che con la riforma Cartabia l’istituto della mediazione ha cominciato a svolgere con maggiore incidenza lo scopo per il quale il legislatore lo ha introdotto nel nostro ordinamento, ed ovvero avvicinare il litigante a strumenti di pacificazione, accordando loro strumenti con cui regolare in maniera autonoma le vicende controverse.

Tuttavia, è altrettanto certo che “la mediazione per avere la possibilità di sfociare in una composizione della lite, deve essere innanzitutto liberamente voluta dalle parti, anche se sollecitata dal giudice” [16].

È dunque fondamentale accrescere la fiducia in questo istituto se davvero si vuole inculcare nella coscienza collettiva la fiducia che porti ad un concreto cambio di paradigma del servizio giustizia. Occorre che quando si trova davanti a un giudice statale, il cittadino in lite non si senta obbligato a confrontarsi direttamente con la controparte solo perché il magistrato glielo propone (rectius: dispone). Questo vale soprattutto in casi in cui le parti, attraverso i loro avvocati, abbiano già tentato in precedenza una soluzione amichevole senza successo.

Forzare un dialogo in situazioni con evidenti rischi di fallimento o complicazioni potrebbe danneggiare la fiducia nel processo di mediazione, che invece dovrebbe essere valorizzato come strumento utile per la pace consensuale.

  1. Il ruolo complementare della cultura giuridica e della trasparenza. Una comparazione con gli ordinamenti stranieri

La mediazione è uno strumento di giustizia alternativa il cui successo dipende dalla qualità del quadro normativo e dalla fiducia dei cittadini.

Per costruire tale fiducia, è indispensabile: 1) incrementare le Campagne di informazione pubblica sull’utilità della mediazione, con esempi pratici e dati accessibili (riportando magari i dati empirici raccolti dal CEPEJ [30] e dalle autorità nazionali); 2) redigere delle linee guida, per evitare conflitti di interesse e garantire neutralità, con la partecipazione di mediatori indipendenti nella loro redazione; 3) incrementare le sinergie con l’Università e la ricerca, promuovendo studi interdisciplinari (diritto, sociologia, psicologia) per affinare gli indici di mediabilità guardando anche ad esempi virtuosi a livello internazionale che sul tema hanno avuto un approccio sistemico.

Osservando gli ordinamenti occidentali (britannici e europei) emerge come la conoscenza degli strumenti alternativi e/o la collaborazione tra giudicante e mediatore sia in grado di produrre interessanti risultati.

Nel Regno Unito, Il Civil Mediation Council [31] ha adottato il suo Mediation Accreditation Scheme [32] con cui stabilisce standard e promuove valutazioni preliminari obbligatorie in molte controversie civili; la sua l’adozione ha ridotto significativamente i tempi di risoluzione delle controversie e aumentato i tassi di accordo, proprio grazie a una valutazione preliminare obbligatoria da parte di mediatori accreditati. Il Ministero della Giustizia britannico ha pubblicato dati empirici sull’efficacia della mediazione obbligatoria, evidenziando una riduzione dei tempi

processuali e un aumento degli accordi [33].

Il Rapporto del Civil Justice Council (2021) sottolinea come la mediazione obbligatoria, unita a una valutazione preliminare da parte di mediatori accreditati, abbia ridotto il carico dei tribunali e aumentato i tassi di accordo del 40-60% in controversie commerciali [34]. Inoltre, uno studio condotto dal Centre for Socio-Legal Studies dell’Università di Oxford ha confrontato i risultati della mediazione nel Regno Unito con altri Paesi europei, confermando che i sistemi con valutazioni preliminari obbligatorie (come il Mediation Accreditation Scheme) registrano tassi di successo superiori del 30-50% [35].

In UE, l’Austria, il cui art. 204c della ZPO impone al giudice di verificare la presenza di “serie possibilità di accordo” prima di disporre la mediazione e l’utilizzo di mediatori accreditati dal Bundesministerium für Justiz (Ministero della Giustizia) [36].

In Francia l’art. 131-1 del Code de Procédure Civile [37] prevede che il juge de la mise en état può nominare un mediatore per una valutazione preliminare obbligatoria in casi complessi con l’ausilio di mediatori certificati dalla Commission Nationale de Certification des Médiateurs (CNCM). Secondo uno studio della Cour de Cassation del 2021, tale scelta ha comportato una riduzione del 30% dei tempi processuali nelle controversie commerciali soggette a mediazione. Infine anche il Canada, in Ontario, ha stabilito che i giudici devono motivare in modo dettagliato l’eventuale rifiuto di applicare la mediazione, con riferimento a parametri predeterminati [38].

 6. Conclusioni

Gli indici di mediabilità rappresentano uno strumento fondamentale per ottimizzare l’efficacia della mediazione civile, garantendo che questa sia utilizzata in contesti appropriati e con reali possibilità di successo. Non sono solo strumenti tecnici, ma presidi di legalità che tutelano la fiducia dei cittadini. La loro adozione sistematica, associata a formazione specialistica e trasparenza, è essenziale per evitare che la mediazione sia percepita come un’opzione di serie B, rafforzandone invece il ruolo di strumento primario di giustizia consensuale.

Tuttavia, l’applicazione della mediazione demandata dal magistrato, sebbene potenzialmente vantaggiosa, richiede un bilanciamento tra la discrezionalità giudiziale e la necessità di prevenire abusi o eccessivo formalismo. Come anche più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, «la mediazione obbligatoria svolge un ruolo proficuo, solo se non si presti ad eccessi o abusi. La mediazione, più che accertamento di diritti, è “contemperamento di interessi”, con semplicità di forme e rapidità di trattazione, anche senza verifiche fattuali: è una sorta di “esperimento” finalizzato ad un accordo negoziale, che va certamente tentato, nella prospettiva assunta dal legislatore, ma prima di intraprendere la causa in funzione di scongiurare la originaria iscrizione a ruolo, e che non avrebbe senso diluire e prolungare oltre misura» [39].

Evidenze scientifiche e professionali supportano l’importanza di un approccio strutturato e basato su criteri oggettivi. Studi empirici, come quelli condotti dal CEPEJ (Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia), dimostrano che i sistemi di mediazione più efficaci sono quelli che integrano linee guida chiare, formazione specialistica e meccanismi di monitoraggio.

L’esperienza comparata evidenzia che la formazione specialistica dei magistrati è un fattore determinante per il successo della mediazione. Programmi di formazione interdisciplinari, che includono nozioni di psicologia del conflitto e tecniche di negoziazione, possono migliorare la capacità dei giudici di valutare la mediabilità in modo accurato e motivato.

Un altro elemento cruciale è l’implementazione di meccanismi di controllo e monitoraggio. L’introduzione di metriche specifiche, come il tasso di successo delle mediazioni demandate, il numero di reclami presentati dalle parti e i tempi medi per la conclusione delle procedure, può fornire dati oggettivi per valutare l’efficacia del sistema e identificare eventuali criticità. In Canada, ad esempio, i giudici sono tenuti a motivare in modo dettagliato il rifiuto di applicare la mediazione, con riferimento a parametri predeterminati, garantendo maggiore trasparenza e coerenza applicativa.

Infine, la fiducia dei cittadini nella mediazione come strumento di giustizia consensuale dipende dalla capacità del sistema di coniugare efficienza e garanzie.

Campagne di informazione pubblica, basate su dati empirici e casi di successo, possono contribuire a diffondere una cultura della mediazione, mentre la collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca può favorire l’adozione di approcci innovativi e basati su evidenze scientifiche.

In sintesi, solo un sistema ben governato, che integri criteri oggettivi, formazione specialistica, controlli rigorosi e trasparenza, può trasformare la mediazione da mero adempimento processuale a strumento di effettiva giustizia consensuale. L’esperienza internazionale dimostra che questo obiettivo è raggiungibile, a patto che il legislatore e gli operatori del diritto adottino un approccio olistico, lungimirante e basato su evidenze empiriche. Solo un sistema ben governato, capace di coniugare efficienza e garanzie, può generare quella fiducia nel cittadino necessaria per risolvere le liti pro bono pacis.

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Riferimenti bibliografici

[1] A. De Luca, Mediazione civile e commerciale, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, 45-67.

[2] È un elemento fondamentale per valutare la mediabilità di una controversia. Si tratta di controversie in cui le parti possono liberamente disporre dei propri diritti, senza vincoli di ordine pubblico o di natura inderogabile.

[3] cfr. R. Luzzatto, La mediazione civile, Utet, 2018, 112-125.

[4] A. De Luca, Mediazione civile e commerciale, cit., 89-102.

[5] R. Metafora, La Mediazione, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024, 163.

[6] Cass., sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1221 ha sottolineato che la mediazione non può essere imposta in casi in cui le parti manifestano una chiara indisponibilità a dialogare, poiché ciò comprometterebbe le probabilità di successo.

[7] A. Proto Pisani, Lezioni sul processo civile, Jovene, 2006, 301-320.

[8] Art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

[9] La direttiva 2008/52/CE sottolinea il ruolo della mediazione nel garantire «soluzioni eque e rapide», contribuendo a ridurre il carico del sistema giudiziario.

[10] R. Metafora, La Mediazione, cit., 163.

[11] Ivi, 18.

[12] « […] con la conseguenza che il mancato esperimento della stessa rende improcedibile il processo ai sensi dell’art. 5-quater, comma 3 d.lgs. n. 28/2010»: così R. Metafora, La Mediazione, cit., 164

[13] G. Reali, La mediazione demandata, in La giustizia complementare, a cura di D. Dalfino, Il Foro italiano – Gli Speciali, 2-2023, 40.

[14] R. Luzzatto, La mediazione civile, cit., 78-91.

[15] Cass., sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1221 cit.

[16] A. Proto Pisani, Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile, su Questione Giustizia, pag. 23-24, nota 16.

[17] C. Corso, Mediazione e famiglia, 2020, 67-82.

[18] Cass., sez. III, 17 gennaio 2019, n. 26355.

[19] Cass., sez. I, 23 gennaio 2020, n. 1663.

[20] Cass., sez. III, 6 novembre 2018 n. 26355. Sottolinea che il giudice deve motivare l’invito alla mediazione, dimostrando di aver considerato le specificità del caso. Nello stesso senso, Trib. Roma, 11 gennaio 2021 n. 450 che ha annullato un invito alla mediazione in una controversia con violenza domestica, ritenendolo contrario all’interesse delle parti.

[21] A. De Luca, Mediazione civile e commerciale, cit., 89-102.

[22] A. Proto Pisani, Lezioni sul processo civile, cit., 321-335.

[23] R. Luzzatto, La mediazione civile, cit., 78-91

[24] Art. 5-quater d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28/2010, 2° comma “…la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato”.

[25] R. Luzzatto, La mediazione civile, cit., 78-91

[26] In Spagna, il Consejo General del Poder Judicial ha integrato moduli sulla mediazione nei corsi per magistrati, riducendo del 30% gli abusi segnalati (fonte: Informe sobre Mediación en España, 2022).

[27] A. De Luca, Mediazione civile e commerciale, cit., 89-102.

[28] Art. 5-quater d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 “Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica”.

[29] Il ruolo principale del Civil Justice Council (CJC) è quello di fornire consulenza al Lord Cancelliere, alla magistratura e al Civil Procedure Rule Committee in materia civile.

[30] European Commission for the Efficiency of Justice è la commissione per l’efficienza della giustizia in seno al Consiglio d’Europa (CoE)

[31] È l’ente ufficiale che regola e promuove la mediazione nel Regno Unito

[32] Civil Mediation Council (2023). Mediation Accreditation Scheme, v. civilmediation.org. Tale protocollo prevede una valutazione preliminare obbligatoria da parte di un mediatore accreditato prima dell’eventuale invio giudiziale

[33] Ministry of Justice (2021). Evaluation of the Mediation Initiative, v. gov.uk.

[34] Civil Justice Council (2021). ADR and Access to Justice, v. judiciary.uk.

[35] C. Hodges, et al. (2019). Consumer ADR in Europe. Hart Publishing.

[36] Secondo il CEPEJ (2022), l’Austria registra un tasso di successo della mediazione del 65% nelle controversie familiari e commerciali.

[37] Stabilisce l’articolo 131-1 del code de procedure civile che «Il giudice adito in una controversia può, dopo aver ottenuto l’accordo delle parti, ordinare la mediazione. Il mediatore nominato dal giudice ha il compito di ascoltare le parti e confrontare i loro punti di vista per consentire loro di trovare una soluzione al conflitto. La mediazione può essere ordinata anche durante il procedimento dal giudice cautelare».

[38] Civil Justice Reform Project, 2020.

[39] Cass., 7 febbraio 2024, n. 3452, su cui v. R. Metafora, La Mediazione, cit., 147.

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