In sede di mediazione al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti possono richiedere al mediatore la nomina di un consulente per l’espletamento di una consulenza tecnica.
Le parti devono essere informate che anche in caso di mancato accordo, tale attività, ove espletata da consulente serio e preparato, può conservare utilità (purché siano rispettate alcune regole fondamentali ed in particolare quella del contraddittorio e l’esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione).


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