Nota a Trib. Treviso, Sez. III Civ., sent. 19 maggio 2026, n. 688 (G.O.P. dott.ssa Sonia Andreatta)
Con la sentenza n. 688 del 19 maggio 2026 il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, decide una controversia locatizia -cessazione di un contratto di locazione transitoria e sfratto per finita locazione- nella quale la mediazione obbligatoria, demandata dal giudice a seguito del mutamento del rito, compare solo nel capo finale dedicato alle spese di lite. La pronuncia non ha, quindi, nella mediazione il proprio tema centrale; tuttavia il passaggio conclusivo sulla liquidazione dei relativi costi merita l’attenzione degli iscritti all’Osservatorio, perché offre una risposta operativa a una domanda ricorrente nella pratica: che fine fanno le spese sostenute per la mediazione obbligatoria, quando il procedimento si conclude con una decisione di merito?
La vicenda
I locatori intimavano al conduttore lo sfratto per finita locazione in relazione a un immobile ad uso abitativo concesso in locazione transitoria (contratto del 24/07/2023, con scadenza 31/12/2023, giustificata dall’esigenza dell’acquisto dell’immobile locato, collegata a un contratto preliminare di compravendita). Il conduttore si opponeva alla convalida, eccependo la vigenza di un diverso e più risalente contratto di locazione ordinaria. Non potendo il giudice pronunciare la convalida in presenza di opposizione, con ordinanza è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c. e assegnato alle parti il termine per l’attivazione della mediazione obbligatoria. La parte locatrice avviava tempestivamente la procedura, conclusasi con esito negativo. All’esito del giudizio di merito, il Tribunale ha accertato la cessazione del contratto di locazione transitoria alla scadenza pattuita, condannato il conduttore al rilascio dell’immobile e al pagamento delle indennità di occupazione maturate, e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del resistente.
Il principio affermato: le spese di mediazione sono assimilabili alle spese processuali
Nella regolazione delle spese di lite, il Tribunale affronta specificamente la sorte dei costi sostenuti per la mediazione demandata dal giudice. Il principio è netto: le spese della mediazione obbligatoria -sia il contributo versato all’organismo per l’avvio e la partecipazione al procedimento, sia il compenso del difensore per l’attività ivi prestata- sono assimilabili alle spese del processo e vanno liquidate dal giudice, all’esito del giudizio, secondo il criterio della soccombenza (artt. 91 e ss. c.p.c.). Nel caso concreto, il Tribunale liquida in favore della parte vittoriosa, a carico del conduttore soccombente, l’importo di Euro 237,90 quale spesa di mediazione e l’ulteriore importo di Euro 851,00 a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta nella fase di mediazione, quest’ultimo calcolato sul valore del procedimento indicato nella domanda di mediazione e sui parametri di cui alla tabella allegata al D.M. n. 147/2022.
Il ragionamento del Tribunale valorizza l’effettività della mediazione obbligatoria: se l’ordinamento impone il previo esperimento del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità, è coerente che i costi di tale fase, quando necessari, siano trattati come costi del processo e regolati secondo i principi generali sulla soccombenza, in linea con la funzione deflattiva dell’istituto. La mediazione, osserva implicitamente la decisione, non resta una parentesi esterna e priva di rilevanza economica rispetto al processo, ma un segmento funzionalmente collegato al giudizio.
Il collegamento con l’orientamento di legittimità e di merito
La sentenza richiama espressamente, sul punto, Cass. civ., ord. 29/02/2024 n. 5389 e Cass. civ., sent. 21/11/2023 n. 32306, secondo cui le spese di mediazione sono assimilabili alle spese del processo e regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione ritenuta coerente con la ratio deflattiva dell’istituto. Il Tribunale richiama, altresì, un orientamento di merito che definisce “pressoché unanime”: Trib. Catanzaro, sent. n. 464/2023; Trib. Trieste, 01/03/2021; Trib. Mantova, 09/04/2018; Trib. Massa, sent. n. 1030/2016; Trib. Milano, 21/07/2016; Trib. Modena, 09/03/2012.
Il valore di questa pronuncia, sul profilo mediazione, sta dunque non nella novità del principio — che non vi è — ma nella conferma, in un contesto locatizio, di una linea giurisprudenziale già consolidata e di immediata utilità pratica per chi assiste le parti in procedimenti soggetti a mediazione obbligatoria.
Rilievi pratici per avvocati e per gli Organismi di mediazione
Per la prassi, il messaggio operativo è chiaro: quando la mediazione obbligatoria viene effettivamente esperita e la causa prosegue, la parte vittoriosa può chiedere al giudice, in sede di liquidazione finale delle spese, sia il rimborso del contributo versato all’organismo sia il compenso per l’attività difensiva svolta in quella sede, a condizione di documentare puntualmente entrambe le voci, distintamente, come ha fatto la parte vittoriosa nel caso di specie. Per gli Organismi di mediazione, la pronuncia rafforza un argomento utile nella comunicazione con gli iscritti e con l’utenza: la mediazione obbligatoria non è un costo a fondo perduto, ma un onere recuperabile secondo le ordinarie regole sulla soccombenza, il che ne rafforza, indirettamente, anche l’effettività come strumento deflattivo.
Nota redazionale e avvertenze
La presente sentenza è stata catalogata nell’Osservatorio Giurisprudenziale di Adierre Cameco (ID trib-tv-2026-688) con materia principale “Locazione” e materia secondaria “Mediazione civile e commerciale”; la rilevanza attribuita (3/5) riflette la natura accessoria del profilo mediazione rispetto al tema centrale della decisione (cessazione di locazione transitoria) e la natura confermativa -non innovativa- del principio enunciato. Il testo integrale è stato reperito sulla fonte ufficiale, la Banca Dati di Merito (BDP), che richiede autenticazione per la consultazione diretta. I precedenti di legittimità richiamati nel testo (Cass., ord. 29/02/2024 n. 5389 e Cass. 21/11/2023 n. 32306) sono stati verificati direttamente su Italgiure a cura dell’Osservatorio: si segnala che la sentenza di Treviso data erroneamente la prima pronuncia al 20/02/2024 e la qualifica come «sentenza», laddove si tratta di un’ordinanza del 29/02/2024. I precedenti di merito richiamati nel testo sono invece riportati così come citati dalla sentenza di Treviso, senza verifica autonoma sulle rispettive fonti ufficiali: se ne raccomanda il controllo prima di un utilizzo come massime a sé stanti in atti difensivi.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono consulenza legale per il caso concreto. Per una valutazione della propria specifica situazione si consiglia di contattare Adierre Cameco Srl o un professionista abilitato.
