di Marino Iannone

Nel primo semestre del 2025 sono stati iscritti in Italia 87.416 procedimenti di mediazione, il 14% in più rispetto al periodo pre-pandemico. La parte chiamata si è presentata al primo incontro nel 55,5% dei casi: un dato in crescita, che però racconta anche l’altra metà della storia, perché ancora oggi quasi un chiamato su due non si presenta nemmeno per ascoltare di cosa si tratta. Quando le parti siedono effettivamente al tavolo, però, la volontà di trattare si consolida in circa il 60% dei casi, e l’accordo si raggiunge mediamente nel 30,3% delle procedure con adesione, con punte più alte sulle controversie in materia di diritti reali e successioni (fonte: Relazione Mediazione Civile – I semestre 2025, Ministero della Giustizia). Sono numeri che raccontano un istituto in movimento, non ancora maturo, ma in crescita strutturale: anche il legislatore lo ha accompagnato, con il correttivo alla Riforma Cartabia – il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216- che ha portato a sei mesi il termine ordinario di durata della procedura, ha introdotto la mediazione telematica (nuovi artt. 8-bis e 8-ter, D.Lgs. 28/2010) e ha ampliato il patrocinio a spese dello Stato anche a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, apolidi ed enti non lucrativi.

Da questa situazione di fatto conviene partire, perché il dibattito pubblico sulla mediazione oscilla spesso tra due letture ugualmente parziali: chi la presenta come un adempimento burocratico da smaltire in fretta per poter finalmente andare in causa, e chi la percepisce come un ostacolo, sia pure temporaneo, all’accesso alla giustizia. La giurisprudenza più recente, letta nel suo insieme, dice qualcosa di più preciso e, per certi versi, di più utile a entrambe le letture.

Le eccezioni di improcedibilità non sono un ostacolo: sono la garanzia che l’istituto funzioni davvero

Chi si occupa di contenzioso soggetto a mediazione obbligatoria conosce bene il repertorio delle eccezioni che vengono sollevate in giudizio: mancata attivazione della procedura, partecipazione tramite un procuratore privo di poteri sostanziali, cumulo tra il ruolo di parte e quello di difensore, procura non correttamente formata. Un’ordinanza recente della Cassazione (Cass., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608) ha ribadito che la condizione di procedibilità non è soddisfatta dalla presenza del solo difensore quando questi cumuli anche il ruolo di parte sostanziale: principio che, letto insieme a Cass. n. 14676/2025 (per cui la procura deve attribuire poteri sostanziali pieni e reale disponibilità del diritto) e a Cass., Sez. II, ord. 24 aprile 2026, n. 10978, compone un orientamento coerente: la comparizione personale della parte può essere sostituita da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore che assiste la parte in giudizio, ma solo se munito di una procura che la stessa Cassazione qualifica come negozio unilaterale, ricettizio e astratto ex art. 1392 c.c. –  distinto dalla procura alle liti, e per questo non bisognoso di autenticazione, ma non per questo meno rigoroso quanto ai poteri che deve attribuire.

Questo filone giurisprudenziale ha una radice più antica, nell’ordinanza che l’Osservatorio Giurisprudenziale di Adierre Cameco cataloga come “arresto storico”: Cass., Sez. III, sent. 27 marzo 2019, n. 8473 (est. Rubino), che per prima ha chiarito la natura informativa del primo incontro e la delegabilità della comparizione, a condizione che la scelta di procedere o meno resti una scelta informata della parte, maturata dopo aver realmente incontrato il mediatore.

Il punto che spesso sfugge, nel dibattito professionale, è perché la giurisprudenza sia così esigente su questo aspetto apparentemente formale. Non lo è per amore del formalismo. Lo è perché la mediazione, per produrre l’effetto per cui è stata pensata, richiede che al tavolo sieda qualcuno che possa realmente disporre dell’interesse in gioco.

È l’insegnamento, ormai classico anche nella manualistica internazionale, della distinzione tra posizioni e interessi che Roger Fisher e William Ury misero a fuoco già nel 1981 in “Getting to Yes”: un negoziato produce valore solo se chi vi partecipa può decidere sulla base dei reali interessi in gioco, non se si limita a rappresentare una posizione predefinita da altri. Una procura priva di poteri sostanziali pieni, o un difensore che si limiti a presenziare senza margine decisionale, svuotano la mediazione dall’interno, anche quando formalmente il verbale di mancato accordo viene comunque depositato. Le pronunce della Cassazione che abbiamo richiamato, lette in quest’ottica, non sono un aggravio: sono lo strumento con cui l’ordinamento impedisce che la mediazione si riduca a una mediazione di facciata.

L’oggetto vero della discussione non è la procedura: sono gli interessi

Anche la dottrina italiana più attenta al fenomeno lo ha inquadrato in termini analoghi. Marco Marinaro, nel suo Manuale della mediazione civile e commerciale (Il Sole 24 Ore, 3ª ed., 2025), presenta la mediazione come un’opportunità da valorizzare nell’interesse delle parti e dell’intero sistema di giustizia civile, non come un passaggio a cui sottoporsi. È una prospettiva che rovescia il punto di vista abituale: il processo accerta chi ha ragione secondo il diritto; la mediazione consente alle parti di ottenere ciò che effettivamente serve loro, anche quando questo non coincide esattamente con l’esito atteso in giudizio – la continuità di un rapporto commerciale, tempi certi, la riservatezza, la possibilità di costruire una soluzione che nessuna sentenza, per quanto corretta in diritto, potrebbe imporre.

Anche sul piano economico, del resto, la mediazione ben condotta non è un costo a fondo perduto. Lo ha confermato di recente il Tribunale di Treviso (Sez. III Civ., sent. 19 maggio 2026, n. 688), richiamando a sua volta Cass. ord. 29 febbraio 2024, n. 5389 e Cass. sent. 21 novembre 2023, n. 32306: le spese sostenute per la mediazione obbligatoria – sia il contributo versato all’organismo, sia il compenso per l’attività difensiva svolta in quella sede – sono assimilabili alle spese processuali e vanno liquidate, all’esito del giudizio, secondo il criterio della soccombenza (osservatorio giurisprudenziale). Per le imprese, in particolare, questo significa che tentare seriamente la mediazione non è un rischio economico aggiuntivo rispetto alla causa: è parte dello stesso conto, e se si ha ragione, i relativi costi tornano indietro.

Quando la mediazione non basta: il condominio di Genova, e perché conviene comunque provarci

Non tutte le mediazioni si concludono con un accordo, ed è onesto dirlo con la stessa chiarezza con cui si segnalano i risultati positivi. La vicenda decisa da Cass., Sez. II, ord. 24 aprile 2026, n. 10978 lo dimostra bene: un condomino genovese impugnava alcune delibere assembleari nel 2016; la mediazione obbligatoria, esperita con un rappresentante munito di procura sostanziale, non produceva un accordo; la causa proseguiva davanti al Tribunale di Genova (sent. 720/2019), poi alla Corte d’Appello (sent. 205/2022), infine in Cassazione, che si è pronunciata dieci anni dopo l’origine della lite, confermando nel merito la nullità parziale della delibera e regolando anche il riparto di un indennizzo per l’irragionevole durata di un precedente processo.

Dieci anni, tre gradi di giudizio, per una lite tra condomini – cioè tra persone che, piaccia o no, continueranno a incrociarsi sulle scale dello stesso edificio. È esattamente il tipo di controversia in cui la posta in gioco non è soltanto chi ha ragione, ma se, e a quale costo umano e relazionale, quella ragione verrà accertata. In questo caso la mediazione non ha prodotto l’accordo; ma proprio perché è stata condotta con un rappresentante dotato di poteri reali, il procedimento successivo non è stato travolto da un’eccezione di rito, e le parti hanno potuto ottenere, sia pure dopo un decennio, una decisione sul merito. A livello nazionale, in quasi un caso su tre in cui la parte chiamata partecipa, l’esito è diverso: un accordo raggiunto in pochi mesi, non in un decennio. È questa la scommessa su cui vale la pena insistere, con clienti e assistiti: non la certezza del risultato, che nessuno strumento può garantire, ma la concreta possibilità di evitare quello che è successo in questo condominio.

Perché questo riguarda, insieme, cittadini, imprese e avvocati

Le eccezioni processuali che abbiamo richiamato restano, e devono restare, uno strumento di garanzia: senza di esse, la mediazione obbligatoria rischierebbe di ridursi a un timbro da apporre prima del vero processo. Ma la ragione per cui vale la pena diffonderne la cultura, presso i cittadini come presso le imprese e i colleghi avvocati, non si esaurisce nella loro corretta osservanza. Sta nel fatto che, quando le parti in lite -o chi le rappresenta con poteri veri-  mettono sul tavolo i propri interessi reali, e non soltanto le rispettive posizioni processuali, la mediazione può fare qualcosa che nessuna sentenza, per quanto tecnicamente ineccepibile, riesce a fare da sola: non solo alleggerire il carico della giustizia civile, ma offrire alle persone, alle famiglie, ai condomini, alle imprese in rapporto commerciale tra loro, un metodo per continuare a convivere e a fare affari dopo la lite, invece che nonostante la lite. È, in questo senso, uno strumento di pacificazione civile e sociale prima ancora che di deflazione del contenzioso – e i dati, letti senza retorica, mostrano che in Italia ha già cominciato a funzionare in questa direzione.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono consulenza legale per il caso concreto. Per una valutazione della propria specifica situazione si consiglia di contattare Adierre Cameco Srl o un professionista abilitato.


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