La mediazione obbligatoria produce i suoi effetti soltanto se le parti compaiono.

È da tempo che il D.Lgs. 28/2010 collega conseguenze alla mancata partecipazione ingiustificata al procedimento, ma è con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e con il successivo correttivo (D.Lgs. 216/2024) che la materia è stata riscritta, spostando il proprio fulcro sul nuovo art. 12-bis. Due decisioni recenti, fondate su basi normative distinte, permettono di riordinare i termini della questione.

Corte d’Appello di Milano, sez. civile, sent. 26 agosto 2026, n. 2407: la convinzione soggettiva non equivale a giustificato motivo

Una banca convenuta in un procedimento di mediazione ante causam non vi aveva preso parte. Il giudice di primo grado le aveva applicato la condanna al versamento allo Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. La banca ha impugnato la sanzione in appello; la Corte l’ha confermata, richiamando espressamente il giustificato motivo previsto dall’art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010.

Il nodo della decisione sta proprio nella nozione di giustificato motivo, che secondo la Corte va intesa in senso oggettivo, come motivo impeditivo. Non basta, a integrarla, la valutazione soggettiva del convocato circa la pretesa infondatezza delle ragioni della controparte: ammettere il contrario, osserva la Corte, snaturerebbe la funzione deflattiva della mediazione obbligatoria, il cui scopo è proprio sottoporre quella valutazione al contraddittorio, non esonerarne chi ritiene di avere ragione.

Tribunale di Verona, sent. 24 agosto 2026, n. 1847: la doppia sanzione dell’art. 12-bis

Il Tribunale di Verona ha fatto applicazione dell’art. 12-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 28/2010, la disposizione che la riforma Cartabia e il correttivo del 2024 hanno dedicato specificamente alle conseguenze processuali della mancata partecipazione. Accertata la mancata comparizione ingiustificata della parte convocata, il giudice l’ha condannata, cumulativamente, al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (comma 2) e al pagamento, in favore della parte comparsa, di 500 euro a titolo di somma equitativamente determinata (comma 3).

Le due pronunce muovono da basi normative diverse a fronte della medesima condotta di fondo (la mancata comparizione ingiustificata), ma ciò non significa che siano in contrasto tra loro. L’art. 8, comma 4, applicato da CA Milano, era la sede storica del giustificato motivo, prima che la riforma Cartabia e il correttivo del 2024 ricostruissero la materia nel nuovo art. 12-bis, inasprendo la sanzione (dal contributo unificato semplice al suo doppio) e aggiungendovi la componente equitativa a favore della parte comparsa, applicata da Trib. Verona. La spiegazione più plausibile di questa differenza, che qui non si pretende di dimostrare in modo definitivo per la mancanza di un riscontro puntuale sulla successione delle leggi nel tempo applicabile a ciascun procedimento, è che le due vicende si riferiscano a tentativi di mediazione avviati in momenti diversi, sotto regimi normativi diversi: quella decisa da CA Milano trae origine da un danno del 2017, con un tentativo di mediazione presumibilmente anteriore alla riforma; quella di Trib. Verona rientra più chiaramente nel perimetro applicativo del testo oggi vigente. Il dato utile alla prassi, in ogni caso, resta fermo: quale che sia la norma applicabile ratione temporis, il nucleo del giustificato motivo non cambia, e la soglia per superarlo è oggi più alta, non più bassa.

Dunque, per chi assiste una parte convocata in mediazione, entrambe le pronunce confermano che la soglia del giustificato motivo è più elevata di quanto la prassi talvolta dia per scontato. La valutazione autonoma sulla fondatezza della pretesa avversaria, per quanto argomentata, non è sufficiente a giustificare l’assenza: la mediazione è la sede in cui quella valutazione va sottoposta al confronto, non un luogo da cui sottrarsi perché si ritiene di avere ragione. Consigliare la mancata comparizione sulla base di questo solo argomento espone oggi la parte a un rischio sanzionatorio riscontrato in giurisprudenza, con conseguenze economiche che, a seconda della norma applicabile, possono includere anche una condanna diretta in favore della controparte comparsa.

Avv. Marino Iannone
Responsabile Scientifico, Adierre Cameco S.r.l. – Organismo di Mediazione ed Ente di Formazione


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