Non è obbligatorio esperire una nuova mediazione sulle domande spiegate dal convenuto in riconvenzionale e dai terzi o nei confronti dei terzi chiamati in causa.
La mediazione civile deve intendersi ragionevolmente limitata all’iniziativa processuale che dà vita ad un processo e pertanto non si estende anche ai fenomeni di ampliamento dell’ambito oggettivo del giudizio già avviato.
Tribunale di Palermo – Ordinanza 6.05.2017
Mediazione civile esclusa nelle domande riconvenzionali
Pubblicato il 6 Maggio 2017
