La mancata partecipazione in mediazione costituisce un comportamento contrario alla ratio della mediazione.
Quando l’assenza è priva di giustificazione come nel caso in commento, il giudice condanna la parte che non ha partecipato al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. n. 28 del 2010.
Tribunale di Padova – Sentenza 27.04.2017
Il giudice sanziona la banca assente ingiustificata
Pubblicato il 27 Aprile 2017
