Sportello degli orientamenti

Opposizione a decreto ingiuntivo: chi è tenuto ad attivare la mediazione

Orientamento consolidato

In breve

La questione è stata risolta da Cass. SS.UU., Sent. n. 19596/2020 (18/9/2020): nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di attivare la procedura di mediazione grava sul creditore opposto e non sull’opponente. Il principio è stato recepito dal legislatore con il D.Lgs. 149/2022, che lo ha codificato nell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 (in vigore dal 30/6/2023): l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo. Se la mediazione non è svolta nel termine, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso, revoca il decreto ingiuntivo e provvede sulle spese.

Riferimento normativo

Art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. 149/2022); Cass. SS.UU. n. 19596/2020

Pronunce di riferimento

  • Cass. SS.UU., Sent. n. 19596/2020 (18/9/2020)
  • Cass. Sez. III civ., Ord. n. 27944/2025 (20/10/2025)
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A cura della Direzione Scientifica di Adierre Cameco (Avv. Marino Iannone). Aggiornato il 25 settembre 2026. Sintesi informativa: verificare le pronunce sulle banche dati prima dell’uso professionale.

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