Sportello degli orientamenti

Ambito applicativo della mediazione obbligatoria: materie, fattispecie escluse e contratti accessori

Orientamento in evoluzione

In breve

L’art. 5 co. 1 D.Lgs. 28/2010, nella versione post D.Lgs. 149/2022, elenca le materie soggette a mediazione come condizione di procedibilità: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Riferimento normativo

Art. 5 co. 1 D.Lgs. 28/2010 (mod. D.Lgs. 149/2022)

Pronunce di riferimento

  • Cass. Sez. I civ., Ord. n. 31209/2022 (21/10/2022)
  • Cass. Sez. III civ., Ord. n. 1791/2025 (24/1/2025)
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A cura della Direzione Scientifica di Adierre Cameco (Avv. Marino Iannone). Aggiornato il 25 settembre 2026. Sintesi informativa: verificare le pronunce sulle banche dati prima dell’uso professionale.

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