Osservatorio Giurisprudenziale — Massima
Tribunale di Napoli Nord Civile, Sentenza n. 3113 del 2026-10-07
Tema: Opposizione a decreto ingiuntivo condominiale – Mancata partecipazione dell’opponente – Doppio contributo unificato dovuto
Rilevanza redazionale: ★★★☆☆
Massima
Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010 solo un giustificato motivo, provato da chi lo invoca, esonera dalla sanzione per la mancata partecipazione; la somma è pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, non di quello in concreto versato.
Principio di diritto
In un’opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, il termine per la mediazione era stato assegnato con l’ordinanza di concessione della provvisoria esecutività; la domanda è procedibile e la società opponente, assente all’incontro senza alcuna giustificazione, è condannata al doppio del contributo unificato.
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