Osservatorio Giurisprudenziale — Sportello degli Orientamenti
Ambito applicativo della mediazione obbligatoria: materie dell’art. 5, comma 1, e fideiussione in favore del cliente della banca
Riferimento normativo
Art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. 149/2022)
Orientamento della Cassazione
Testo vigente. L’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 onera chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; ai sensi del comma 2 l’esperimento è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. Il riferimento al «comma 1-bis», proprio della giurisprudenza anteriore alla riforma, è superato.
Giurisprudenza di legittimità. Cass. Sez. I civ., Ord. n. 31209/2022 (21/10/2022; Rv. 666120-01), resa con riferimento all’art. 5, comma 1-bis, nel testo allora vigente: la massima ufficiale esclude dall’ambito della mediazione obbligatoria per i «contratti bancari e finanziari» la fideiussione in favore di un cliente della banca. Nella motivazione di Trib. Treviso, Sent. n. 832/2026 la pronuncia è richiamata nel senso che la norma rinvia alla disciplina dei contratti bancari del codice civile e del T.U.B. e alla contrattualistica del T.U.F., senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.
Non sono state verificate in questa sede ulteriori pronunce di legittimità sul punto: il principio va letto come riferito alla fattispecie decisa.
Cass. Sez. III civ., Ord. n. 24125/2026 (27/07/2026; Rv. 679493-01; conforme Cass. 15200/2018): il riferimento dell’art. 5 ai contratti bancari e finanziari richiama la disciplina del codice civile, del T.U.B. e del T.U.F. e non si estende al leasing immobiliare, benché caratterizzato da finalità di finanziamento. Il leasing non compare nell’elenco dell’art. 5, comma 1, vigente.
Orientamento dei giudici di merito
Trib. Treviso, Sent. n. 832/2026 (pubbl. 12/06/2026; R.G. 5054/2025; giudice dott. Marco Saran). In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per l’esposizione debitoria di un conto corrente, l’opponente aveva eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione perché, essendo l’opposizione proposta dal solo garante, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità, richiamando Cass. n. 31209/2022. Testo integrale letto sulla Banca Dati di Merito il 30/09/2026.
Approfondimenti
Cass. I civ. Ord. n. 31209/2022 | Trib. Treviso Sent. n. 832/2026 | Art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/2010 | Cass. III civ. Ord. n. 24125/2026
Massime collegate a questa scheda
- Corte di Cassazione III civile, Ordinanza n. 24125 (in pubblicazione)
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Iscriviti gratuitamenteA cura dell'Osservatorio Giurisprudenziale — Adierre Cameco S.r.l. — ultimo aggiornamento: 22 Ottobre 2026
