Usucapione riconosciuta in mediazione: l'accordo non autenticato non prova l'acquisto
Trib. Roma, sent. 09/12/2025, n. 17284/2025
Massima
L'accordo di conciliazione con cui le parti riconoscono l'avvenuta usucapione ha efficacia meramente obbligatoria tra le parti. Se non è autenticato da un pubblico ufficiale, non è trascrivibile (art. 11, comma 7, d.lgs. n. 28/2010) e non prova l'usucapione nei confronti dei terzi. In mancanza di altra prova del possesso, la domanda di accertamento proposta anche nei confronti del creditore ipotecario va rigettata.
In una riga
L'accordo di mediazione sull'usucapione, se non autenticato, vincola solo le parti e non prova l'acquisto verso i terzi.
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
