Cassazione Post D.Lgs. 149/2022 Verificata sul testo integrale

Amministratore di condominio e conciliazione: la decisione spetta all'assemblea

Cass. civ., sez. II, ord. 27/04/2026, n. 11246/2026 - Rel. Giannaccari

Massima

L'amministratore di condominio non può compiere atti di disposizione del diritto in contesa, come transazioni, rinunce o conciliazioni, in contrasto con la volontà validamente espressa dall'assemblea. Ne è conferma l'art. 5-ter d.lgs. n. 28/2010. La norma legittima l'amministratore ad attivare la mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, ma sottopone l'accordo e la proposta del mediatore all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze dell'art. 1136 c.c. In mancanza di approvazione, la conciliazione si intende non conclusa.

In una riga

L'amministratore partecipa alla mediazione, ma l'accordo e la proposta richiedono l'approvazione dell'assemblea (art. 5-ter).

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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