Mediazione obbligatoria - Usucapione - Condizione di procedibilità - Esperimento in pendenza di giudizio - Sanatoria
Trib. Trento, sent. 12/06/2026, n. 712/2026
Massima
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, l'eccezione di improcedibilità per omessa mediazione è superata quando la mediazione venga esperita in pendenza di giudizio: la condizione di procedibilità si avvera anche in corso di causa, sanando il difetto originario.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5, comma 2. Rilevato il mancato esperimento, il giudice fissa l'udienza successiva e a quella accerta la condizione. Il principio resta attuale.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
