MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - Mancato esperimento in primo grado - Disposizione della mediazione da parte del giudice d'appello - Esecuzione della procedura con esito negativo - Pronuncia di improcedibilità della domanda e revoca del decreto - Esclusione - Fondatezza della condizione di procedibilità - Rinvio al merito.
Cass. civ., sez. III, ord. 09/10/2024, n. 26364/2024
Massima
Se il giudizio di primo grado (nella specie, opposizione a decreto ingiuntivo) è stato erroneamente dichiarato improcedibile per omesso avvio della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, il giudice d'appello può ordinare alle parti di attivarla in secondo grado. Se la procedura viene introdotta, anche dalla parte opposta conformemente a Cass. S.U. n. 19596/2020, e si conclude negativamente, la condizione di procedibilità è soddisfatta: è viziata da error in procedendo la sentenza d'appello che, ignorandolo, dichiari l'improcedibilità e revochi il decreto.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5-bis (onere sull'opposto), art. 5, comma 4 (condizione avverata con il primo incontro senza accordo) e art. 5-quater (mediazione demandata anche in appello). Il principio resta attuale.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
