Osservatorio Giurisprudenziale — Massima
Corte d’Appello di Firenze III civile, Sentenza n. 2916 del 2026-10-09
Tema: Mediazione demandata in appello – Parti necessarie – Spese della mediazione ante causam a carico del soccombente non convocato
Rilevanza redazionale: ★★★★☆
Massima
Nella mediazione demandata dal giudice d’appello (art. 5-quater D.Lgs. 28/2010) non è necessaria la partecipazione di soggetti estranei al grado, nei cui confronti non è stata proposta impugnazione; le spese della mediazione ante causam possono essere poste a carico della parte soccombente anche se non convocata, trattandosi di accessorio delle spese e non di sanzione.
Principio di diritto
La condizione di procedibilità dell’appello è avverata con la partecipazione personale delle parti del grado, assistite dai difensori, anche se l’incontro si chiude senza accordo. La condanna alle spese del procedimento di mediazione segue il criterio della soccombenza quando l’attività stragiudiziale è causalmente collegata alla controversia e non risulta inutile o abusiva; nella specie la mancata convocazione non dipendeva da una consapevole omissione dell’attore.
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