Cassazione Ante D.Lgs. 149/2022 Verificata sul testo integrale

Azione di inefficacia ex art. 44 l. fall.: non è una controversia in materia di diritti reali

Cass. civ., sez. I, ord. 06/11/2025, n. 29432/2025 - Rel. Amatore

Massima

L'azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. degli atti dispositivi compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento non è soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010: non verte sulla qualificazione o attribuzione di diritti reali, ma ha natura personale e mira soltanto a rendere l'atto dispositivo inefficace nei confronti dei creditori.

In una riga

L'azione ex art. 44 l. fall. non rientra tra le controversie in materia di diritti reali soggette a mediazione obbligatoria.

E oggi?

Nel testo vigente: l'elenco delle materie dell'art. 5, comma 1, comprende ancora i «diritti reali» senza modifiche rilevanti. L'azione corrispondente nel Codice della crisi (art. 144 C.C.I.I., atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale) resta estranea alla mediazione obbligatoria per la stessa ragione indicata dalla Corte.

Pronunce collegate

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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