Più attori legittimati disgiuntamente: basta la mediazione regolarmente esperita da uno di essi
Cass. civ., sez. II, sent. 12/12/2023, n. 34714/2023 - Rel. Caponi
Massima
Quando agiscono più soggetti disgiuntamente legittimati (nella specie, più condomini per la lesione di un bene comune), non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla mediazione. È sufficiente che il procedimento sia regolarmente esperito, prima del giudizio o entro l'udienza fissata dal giudice, da uno di essi. Restano improcedibili le domande degli altri, che possono tuttavia giovarsi dell'accoglimento della domanda di chi ha esperito la mediazione.
In una riga
Con più attori legittimati disgiuntamente, la mediazione esperita da uno solo rende procedibile la sua domanda; quelle degli altri restano improcedibili.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5, comma 2, e art. 4, comma 1 (organismo nel luogo del giudice territorialmente competente). Il principio sulla legittimazione disgiunta non è inciso dalla riforma.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
