MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - Ambito applicativo - Contratti assicurativi, bancari e finanziari - Interpretazione restrittiva - Contratto autonomo di garanzia - Estensibilità dell'obbligo - Esclusione - Fondamento.
Cass. civ., sez. III, ord. 09/10/2024, n. 26363/2024
Massima
La mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 non si estende a figure contrattuali diverse da quelle disciplinate dal codice civile o dai testi unici bancario (d.lgs. n. 385/1993) e finanziario (d.lgs. n. 58/1998). Ne restano escluse le controversie sul contratto autonomo di garanzia, anche se prestato da un'impresa di assicurazione a favore di una pubblica amministrazione e denominato «polizza fideiussoria»: la fattispecie atipica non è né un contratto assicurativo in senso stretto né un contratto bancario tipico.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5, comma 1, invariato quanto a «contratti assicurativi, bancari e finanziari». Il principio resta attuale.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
