Osservatorio Giurisprudenziale — Massima
Tribunale di Firenze III civile, Sentenza n. 4545 del 2026-10-08
Tema: Mediazione “collettiva” con unico delegato di gruppo – Assenza di giustificati motivi – Improcedibilità
Rilevanza redazionale: ★★★★★
Massima
Non assolve la condizione di procedibilità la mediazione promossa cumulativamente da più istanti (nella specie 16), tutti assenti e rappresentati da un unico delegato “di gruppo”, quando non ricorrono i giustificati motivi di cui all’art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010 e il verbale non dà atto della verifica, da parte del mediatore, della conoscenza dei fatti di ciascuna posizione in capo al delegato e dell’unicità del centro di interessi.
Principio di diritto
La partecipazione personale è il cardine della mediazione (art. 8 D.Lgs. 28/2010, come modificato dal correttivo D.Lgs. 216/2024): la delega è eccezionale e richiede giustificati motivi, che non sono integrati né dalla natura tecnica della lite (già presidiata dal difensore) né dalla distanza geografica quando l’incontro si svolge in videoconferenza. La delega cumulativa a un unico rappresentante impedisce al mediatore di valutare le peculiarità di ogni singola controversia e di percepire il centro di interessi di ciascun istante; il verbale che non documenta tali verifiche non prova un valido esperimento. La mediazione non può ridursi a mero adempimento formale. Domanda dichiarata improcedibile; spese compensate.
Approfondimento tematico
Vuoi il testo integrale e la ricerca full-text?
Gli iscritti all'Osservatorio accedono al testo estratto integrale del provvedimento, alla ricerca full-text su tutto l'archivio, ai filtri combinati e alle raccolte tematiche personali.
Iscriviti gratuitamenteA cura dell'Osservatorio Giurisprudenziale — Adierre Cameco S.r.l.
