Mediazione obbligatoria - Mancata partecipazione al primo incontro - Comunicazione scritta dell'assenza - Insufficienza - Sanzioni ex art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 - Giustificato motivo: caratteri dell'assolutezza e non temporaneità
Trib. Milano, sent. 22/12/2025, n. 9925/2025
Massima
Nella mediazione obbligatoria, la parte invitata che, senza partecipare alle attività informative del primo incontro, si limita a comunicare per iscritto all'organismo la propria assenza e le ragioni del dissenso non esprime validamente il rifiuto di mediare: la partecipazione al primo incontro è condotta doverosa, derogabile solo per un giustificato motivo impeditivo assoluto e non temporaneo. In difetto, la parte è condannata al versamento all'Erario del doppio del contributo unificato (art. 12-bis, co. 2, D.Lgs. 28/2010) e, su istanza, al pagamento della somma di cui al co. 3.
In una riga
La parte invitata che si limita ad annunciare per iscritto la propria assenza non esprime validamente il dissenso: senza un giustificato motivo impeditivo assoluto e non temporaneo, si applicano le conseguenze dell'art. 12-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 28/2010.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
