Osservatorio Giurisprudenziale — Massima

Tribunale di Napoli Nord Civile, Sentenza n. 3113 del 2026-10-07

Tema: Opposizione a decreto ingiuntivo condominiale – Mancata partecipazione dell’opponente – Doppio contributo unificato dovuto

Rilevanza redazionale: ★★★☆☆

Massima

Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010 solo un giustificato motivo, provato da chi lo invoca, esonera dalla sanzione per la mancata partecipazione; la somma è pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, non di quello in concreto versato.

Principio di diritto

In un’opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, il termine per la mediazione era stato assegnato con l’ordinanza di concessione della provvisoria esecutività; la domanda è procedibile e la società opponente, assente all’incontro senza alcuna giustificazione, è condannata al doppio del contributo unificato.

Tag: mancata partecipazione|doppio contributo unificato|giustificato motivo|condominio|art. 12-bis D.Lgs. 28/2010

Approfondimento tematico

Avvertenza: massima redazionale a cura dell'Osservatorio Giurisprudenziale di Adierre Cameco S.r.l. — Organismo di Mediazione ed Ente di Formazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia. Non sostituisce la consultazione del provvedimento integrale né costituisce parere legale. Verificare sempre l'attualità dell'orientamento prima di ogni utilizzo professionale.

Vuoi il testo integrale e la ricerca full-text?

Gli iscritti all'Osservatorio accedono al testo estratto integrale del provvedimento, alla ricerca full-text su tutto l'archivio, ai filtri combinati e alle raccolte tematiche personali.

Iscriviti gratuitamente

A cura dell'Osservatorio Giurisprudenziale — Adierre Cameco S.r.l.

2011 - © Adierre Cameco S.r.l. - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni

Informativa sulla privacy • Cookie policy • Impostazione cookies

Sito web realizzato da Marco Panichi

Ha domande sulla mediazione civile? Chieda pure all'assistente virtuale di Adierre Cameco.