Competenza territoriale - Foro esclusivo convenzionale opponibile all'assicuratore surrogante (art. 1916 c.c.) - Mediazione presso l'organismo indicato dall'attore - Mancata eccezione di incompetenza dell'organismo: nessuna preclusione né rinuncia al foro - Compensazione spese
Trib. Trani, sent. 29/01/2026, n. 105/2026
Massima
La mancata eccezione, in mediazione, dell'incompetenza territoriale dell'organismo non preclude l'eccezione di incompetenza nel giudizio né vale rinuncia alla clausola di foro esclusivo, opponibile anche all'assicuratore surrogato ex art. 1916 c.c. Può valere al più come deroga implicita alla competenza del solo organismo (art. 4, co. 1, D.Lgs. 28/2010), con effetti sulla sola procedibilità, e rilevare, quale condotta contraria a buona fede (art. 8, co. 6), ai fini della compensazione delle spese.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
