Mediazione obbligatoria - Contratti bancari - Fideiussione stipulata in favore del cliente - Esclusione dall'ambito applicativo art. 5 co. 1-bis D.Lgs. 28/2010
Trib. Treviso, sent. 12/06/2026, n. 832/2026
Massima
Le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5 comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010, in quanto tale norma prevede la mediazione obbligatoria per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, non per le garanzie accessorie stipulate in favore del cliente.
In una riga
La fideiussione bancaria stipulata dal cliente (non dalla banca) non rientra nei "contratti bancari e finanziari" soggetti a mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1-bis D.Lgs. 28/2010. Il Tribunale applica Cass. Sez.1 n.31209/2022, già nota in osservatorio (cass-2022-31209).
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
