Tribunale Post D.Lgs. 149/2022 Verificata sul testo integrale

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Mediazione obbligatoria conseguente a mutamento del rito - Spese della procedura e compenso del difensore per l'attivita' svolta in mediazione - Liquidazione in sentenza secondo soccombenza - Assimilazione alle spese processuali.

Trib. Treviso, sez. III, sent. 19/05/2026, n. 688/2026

Massima

Nel giudizio di merito conseguente a mutamento del rito, ove la mediazione obbligatoria demandata dal giudice si sia conclusa con esito negativo, le spese sostenute per l'avvio e la partecipazione al procedimento di mediazione, nonche' il compenso del difensore per l'attivita' ivi prestata, sono assimilabili alle spese del processo e vanno liquidati dal giudice all'esito del giudizio secondo il criterio della soccombenza, in coerenza con la funzione deflattiva dell'istituto.

Pronunce collegate

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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