Osservatorio Giurisprudenziale — Sportello degli Orientamenti
Accordo di mediazione: efficacia esecutiva, trascrizione e opponibilità ai terzi
Riferimento normativo
Artt. 11, comma 7, e 12 D.Lgs. 28/2010 (come modificati dal D.Lgs. 149/2022); artt. 2643, n. 12-bis, 2644 e 2651 c.c.; art. 474 c.p.c.
Orientamento della Cassazione
Testo vigente. L’art. 12 D.Lgs. 28/2010 prevede che, quando tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite dagli avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisca titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e l’iscrizione di ipoteca giudiziale; gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico; l’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto (comma 1). Quando le parti non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico (comma 1-bis); con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo (comma 2). Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione la sottoscrizione dell’accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 11, comma 7).
Giurisprudenza di legittimità. Cass. Sez. II civ., Sent. n. 32620/2023 (23/11/2023; Rv. 669391-01): l’accordo conciliativo che accerta l’usucapione ex art. 2643, n. 12-bis, c.c. non è opponibile al terzo acquirente dal contraente contro il quale l’usucapione viene accertata. Cass. Sez. III civ., Ord. n. 565/2025 (09/01/2025; Rv. 673536-01): l’accordo conciliativo con il quale si riconosce a un terzo l’acquisto per usucapione dell’immobile precedentemente ipotecato, anche se trascritto ai sensi dell’art. 2643, n. 12-bis, c.c., non è opponibile al creditore ipotecario, perché è opponibile solo se antecedentemente trascritto a norma dell’art. 2644 c.c., perché non è equiparabile alla pronuncia trascritta ex art. 2651 c.c. resa in un giudizio di accertamento dell’usucapione (nel quale il creditore garantito è litisconsorte necessario) e perché l’usucapione non ha effetto estintivo dell’ipoteca (fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c.).
Profilo aperto. Le pronunce di legittimità citate escludono, per l’usucapione accertata in mediazione, l’equiparazione alla sentenza ai fini dell’opponibilità ai terzi (acquirenti e creditori ipotecari).
Orientamento dei giudici di merito
Trib. Roma, Sent. n. 17284/2025 (09/12/2025): l’accordo di mediazione sull’usucapione, nella specie né autenticato né trascritto, ha efficacia meramente obbligatoria tra le parti e non costituisce prova dell’avvenuto acquisto per usucapione; il Tribunale richiama Cass. n. 565/2025 e Cass. n. 32620/2023 e rigetta la domanda.
C.App. Roma, Sent. n. 3986/2026 (pubbl. 13/05/2026): in un giudizio di usucapione promosso in via surrogatoria dal creditore (art. 2900 c.c.), la Corte valorizza l’accordo di mediazione del 25/09/2012 come elemento documentale dal quale risulta il reciproco riconoscimento del possesso degli immobili; l’accordo rileva dunque come prova del possesso, non come titolo di acquisto con efficacia reale. Pronuncia resa su accordo anteriore alla riforma del D.Lgs. 149/2022.
Approfondimenti
Cass. II civ. Sent. n. 32620/2023 | Cass. III civ. Ord. n. 565/2025 | Trib. Roma n. 17284/2025 | C.App. Roma n. 3986/2026 | Art. 11, comma 7, D.Lgs. 28/2010 | Art. 12 D.Lgs. 28/2010 | Art. 2643 c.c.
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Iscriviti gratuitamenteA cura dell'Osservatorio Giurisprudenziale — Adierre Cameco S.r.l. — ultimo aggiornamento: 22 Ottobre 2026
