Scheda di orientamento

Competenza territoriale dell’organismo di mediazione

Aggiornata il 22/10/2026 · a cura di Avv. Marino Iannone, responsabile scientifico

In evoluzione

Riferimento normativo

Art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. 149/2022)

Orientamento della Cassazione

Testo vigente. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’art. 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito (art. 4, comma 1).

Giurisprudenza di legittimità. Allo stato non sono censite in questo Osservatorio pronunce di legittimità specificamente dedicate ai criteri di individuazione della competenza territoriale dell’organismo e alle conseguenze del deposito presso un organismo diverso da quello indicato dall’art. 4, comma 1.

Orientamento dei giudici di merito

Trib. Trani, Sent. n. 105/2026 (29/01/2026; R.G. 2025/2024): in una controversia promossa dall’assicuratore in surrogazione ex art. 1916 c.c., il Tribunale dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Mantova, in forza della clausola di foro esclusivo prevista dal contratto, opponibile all’assicuratore surrogante (art. 29 c.p.c.). La mediazione si era svolta davanti all’organismo del luogo indicato dall’attrice. Il Tribunale afferma che la partecipazione alla mediazione e la mancata eccezione dell’incompetenza territoriale dell’organismo non producono preclusioni né rinuncia alla clausola di foro nel giudizio; osserva che tale mancata eccezione può al più valere come accordo implicito delle parti sulla deroga alla competenza del solo organismo (art. 4, comma 1, ultimo periodo), con riflessi soltanto sull’assolvimento della condizione di procedibilità, e ne valuta la rilevanza, come condotta contraria a buona fede (art. 8, comma 6), ai fini della compensazione delle spese.

Trib. Udine, Sent. n. 657/2026 (pubbl. 08/10/2026; R.G. 1411/2025): ai fini dell’art. 4, comma 1, rileva l’effettivo svolgimento della procedura presso la sede dell’organismo situata nel luogo del giudice competente, come attestato nel verbale; è irrilevante che la sede non risulti indicata su mediazione.giustizia.it. Il Tribunale attribuisce al verbale del mediatore efficacia di piena prova fino a querela di falso quanto ai fatti avvenuti in sua presenza (affermazione non pacifica) e rigetta anche l’eccezione di mancata convocazione.

Approfondimenti

Trib. Trani Sent. n. 105/2026 | Cass. VI civ. Ord. n. 34814/2022 | Art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010 | Art. 29 c.p.c. | Trib. Udine n. 657/2026

Massime collegate a questa scheda

  • Tribunale di Udine Civile, Sentenza n. 657 (in pubblicazione)

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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