Osservatorio Giurisprudenziale — Sportello degli Orientamenti
Mediazione e tutela cautelare: sequestro giudiziario e procedibilità del giudizio di merito
Riferimento normativo
Art. 5, comma 5, D.Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. 149/2022); artt. 669-octies e 670 c.p.c.
Orientamento della Cassazione
Testo vigente. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale (art. 5, comma 5).
Giurisprudenza di legittimità. Cass. Sez. II civ., Sent. n. 28695/2023 (16/10/2023; Rv. 669192-01): la parte che abbia domandato e ottenuto la concessione di un sequestro giudiziario relativo a una controversia in materia contemplata dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010, pur dovendo introdurre il giudizio di merito nel termine perentorio dell’art. 669-octies, comma 1, c.p.c., non è esonerata dal previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. La massima riguarda il sequestro giudiziario: l’estensione ad altri provvedimenti cautelari o d’urgenza non risulta dalla pronuncia.
Orientamento dei giudici di merito
Allo stato non sono censite in questo Osservatorio pronunce di merito specificamente dedicate al rapporto tra provvedimento cautelare e condizione di procedibilità del giudizio di merito.
Approfondimenti
Cass. II civ. Sent. n. 28695/2023 | Art. 5, comma 5, D.Lgs. 28/2010 | Art. 669-octies c.p.c. | Art. 670 c.p.c.
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Iscriviti gratuitamenteA cura dell'Osservatorio Giurisprudenziale — Adierre Cameco S.r.l. — ultimo aggiornamento: 22 Ottobre 2026
