Scheda di orientamento

Obbligo di informativa del difensore all’assistito: contenuto, forma e responsabilità

Aggiornata il 22/10/2026 · a cura di Avv. Marino Iannone, responsabile scientifico

In evoluzione

Riferimento normativo

Art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010 (testo vigente; art. 5, comma 2, richiamato per la mancata allegazione); art. 1176, comma 2, c.c.

Orientamento della Cassazione

Testo vigente. L’art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010 pone a carico dell’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, l’obbligo di informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20, nonché dei casi in cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto; in caso di violazione degli obblighi di informazione il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile; il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’art. 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Non risultano nell’Osservatorio pronunce di legittimità sull’art. 4, comma 3.

Orientamento dei giudici di merito

Trib. Siena, Sent. n. 1282/2018 (08/11/2018): la violazione dell’obbligo informativo del difensore comporta l’annullabilità del contratto di patrocinio; secondo la massima catalogata, il difensore che omette l’informazione commette un inadempimento contrattuale con perdita del diritto al compenso. La pronuncia è anteriore all’attuale formulazione dell’art. 4, comma 3 (regime da verificare).

Approfondimenti

Trib. Siena n. 1282/2018 | Art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010 | Art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 | Art. 1176, comma 2, c.c.

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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